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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Femminicidio 16.09.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Femminicidio e ... cyberbullismo ?

Previste "la norma sul cyberbullismo (art. 1, co. 3, lett. a) e l’aggravante prevista per la frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale (art.9)."
Spataro

 

C

Commento al link indicato su medialaws

 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. GU n.191 del 16-8-2013


Art.1: comma 3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e  dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le  seguenti:  "ovvero se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o telematici";

    b) al quarto comma,  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il seguente: "La querela proposta è irrevocabile.".

Art. 9 Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale
 
  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

    a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:  

     "La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.";

   b) all'ultimo comma, dopo le parole  "di  cui  al  secondo"  sono inserite le seguenti: "e terzo".

  2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno 2001, n. 231, le  parole  "e  635-quinquies"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", 635-quinquies e 640-ter, terzo comma," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  dei  delitti  di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, e di cui alla  Parte  III,  Titolo  III,  Capo  II  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".

  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

      "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell'ambito dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica dell'autenticità dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identità delle medesime.";

    b) all'articolo 30-sexies,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente:

      "3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata  la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.".

 

16.09.2013 Spataro
Corrias Lucente - Medialaws


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