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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Wifi 24.06.2013    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Wifi libero senza identificazione utenti ? Ni.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (Suppl. Ordinario n. 50) Serie Generale n. 144 del 21-6-2013
Spataro

 

A

Art. 10  (Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici.

Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è soppresso;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del  Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

 

articolo 25 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n.214 del 15-9-2003 - Suppl. Ordinario n. 150 ) :

Art. 25  Autorizzazione generale per le reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica 
 
  1. L'attività di fornitura di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica è libera  ai  sensi  dell'articolo  3,  fatte  salve  le
condizioni stabilite nel presente Capo  e  le  eventuali  limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le  imprese  di
Paesi non appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa  e  della
sicurezza dello Stato e della sanità pubblica,  compatibilmente  con
le esigenze della tutela dell'ambiente  e  della  protezione  civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla
data di entrata in vigore del Codice. 
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
((3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.))
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce ((segnalazione certificata di inizio attivita')) e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal ((Ministero dello sviluppo economico)) e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

 

articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144

All'articolo 7: 
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale"; al comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè le attribuzioni degli enti locali in materia"; al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: "Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati".

24.06.2013 Spataro



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