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Decreto fare    

I nuovi giudici onorari: arrivano i Giudici ausiliari. Giovani ? No, pensionati

Il governo affida a 400 disoccupati. Non per procedimenti a giudice unico in Corte di Appello.
24.06.2013 - pag. 83811 print in pdf print on web

A

Art. 63 (Giudici ausiliari)
 
  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.


  2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito  decreto  del Ministro  della  giustizia,  previa   deliberazione   del   Consiglio superiore della magistratura, su  proposta  formulata  dal  consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione  integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di  cui  al  comma  3, lettera e), acquisiscono il parere  del  Consiglio  notarile  cui  è iscritto, ovvero è stato  iscritto  negli  ultimi  cinque  anni,  il candidato.


  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

  • a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
  • b) i professori universitari  in  materie  giuridiche  di  prima  e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
  • c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
  • d) gli avvocati, anche se a riposo;
  • e) i notai, anche se a riposo.

 

Art. 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
 
  1. Del collegio giudicante non può far parte piu'  di  un  giudice ausiliario.

  2. Il giudice ausiliario deve definire,  nel  collegio  in  cui  è relatore  e  a  norma  dell'articolo  72,  comma  2,  almeno  novanta procedimenti per anno.

  3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede  al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al  fine  di rilevare il rispetto degli standard produttivi  ed  il  conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

 

Quindi i pensionati potranno esserlo, mentre i giovani potranno fare solo stage non pagati presso i giudici.

Bene.

 


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24.06.2013 Spataro

G.u.

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