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Procedura civile    

PCT: decreto 3 aprile 2013 su pec, notifiche e procure

Allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
15.05.2013 - pag. 83591 print in pdf print on web

M

MODIFICATO IL REGOLAMENTO CONTENENTE LE REGOLE TECNICHE DEL PCT

DECRETO 3 aprile 2013, n. 48
Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (13G00090) (GU n.107 del 9-5-2013 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2013



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011  n.  44  recante  il  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni,  ai  sensi  dell’articolo  4,  commi  1   e   2,   del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22 febbraio 2010 n. 24.»;
Visto l’art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre  2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre  2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge  24  dicembre 2012 n. 228;
Rilevata la necessita’ di modificare  l’articolo  18  del  predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in  tema  di  notificazioni  per  via  telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e  agli  atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;
Adotta  il seguente regolamento:


Art. 1
Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44



1.    L’articolo 18  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21 febbraio 2011 n. 44 e’ sostituito dal seguente:
 
«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. L’avvocato  che  procede  alla  notificazione   con   modalita’ telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio  1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per  immagine,  di  documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei  formati  consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse  o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma,  del  codice di procedura civile, la notificazione e’  effettuata  mediante  invio della memoria o della comparsa alle parti  costituite  ai  sensi  del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell’atto formato  su  supporto  analogico,  compie  l’asseverazione   prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione  digitale, inserendo  la  dichiarazione  di  conformita’   all’originale   nella relazione di notificazione, a norma  dell’articolo  3-bis,  comma  5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto  cui si riferisce quando e’ rilasciata su documento  informatico  separato allegato al messaggio di posta elettronica  certificata  mediante  il quale l’atto  e’  notificato.  La  disposizione  di  cui  al  periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e’ rilasciata su foglio separato del quale e’ estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista  dall’articolo  3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e’  quella  completa,  di cui all’articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».



Art. 2
Clausola di invarianza


 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 3 aprile 2013
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 4, foglio n. 4


___________________________________________________________________-
Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle  disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge modificate o alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 21 gennaio 1994,  n.  53  reca:  “Facolta’  di notificazioni   di   atti    civili,    amministrativi    e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Il decreto del  Ministro  della  giustizia  2  febbraio 2011, n. 44 e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile  2011, n. 89.
Si riporta il testo dell’articolo 16-quater,  comma  2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
“Art. 16-quater.
1.    (Omissis).
2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3.    (Omissis).”.
Si riporta il testo dell’articolo  17,  comma  3  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri):
“Art. 17. Regolamenti.
commi 1.-2. (Omissis).
3.    Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
commi 4. - 4ter. (Omissis).”.

Note all’art. 1:
Per i riferimenti al citato decreto del Ministro  della giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note alle premesse.


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15.05.2013 Spataro

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