"Occorre sbarazzarsi del cattivo gusto di voler andare d'accordo con tutti" - Friedrich Nietzsche ![]() Avv. Alberto Foggia - curatore dell'osservatorio di proc. civ.
Amministratori
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All'amministratore la tutela dei diritti sulle parti comuni
Corte di Cassazione IV Penale del 06.09.2012, n. 34147
"sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n. 3959 del 2009; Sez. 4 n. 6757 del 1983). "
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Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsabilita' dell’imputato, osserva il Collegio che il Giudice d’appello, ha proceduto a ricostruire in fatto l’incidente con apprezzamento delle risultanze processuali - ovviamente non piu' rivisitabile in sede di legittimita' - dandone poi conto con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in particolare rilevato il Tribunale che l’accesso alla farmacia “(…)”, usufruendo dello scivolo a lieve pendenza predisposto al fine di superare l’ostacolo costituito dal gradino tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la farmacia stessa, presentava, alla stregua della documentazione fotografica dei luoghi acquisita agli atti, “evidenti elementi di rischio”, tenuto conto delle condizioni soggettive della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo “alle diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle diverse porzioni di marciapiede nonche' dell’ulteriore pericolo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessioni”.
03.04.2013 Cassazione
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