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Attualità    

Accertamento – Indagini finanziarie – Natura – Presunzione legale – Inversione dell’onere della prova – Prova presuntiva contraria – Ammissibilità

Sentenza Cassazione 12.2.2013 n. 3339
08.03.2013 - pag. 83088 print in pdf print on web

I

In tema di verifiche bancarie, l’art. 32 del DPR n. 600/1973 l’onere probatorio ella pretesa fiscale è soddisfatto mediante il semplice riferimento ai movimenti bancari in entrata e in uscita, rimanendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’estraneità di detti movimenti alla materia imponibile.

   Alla presunzione legale ex art. 32, il contribuente può ben opporre – in luogo di una prova – un’altra presunzione, che dovrà formare oggetto di specifica e attenta valutazione da parte del giudice.

 

Vedasi qui importante precedente.


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08.03.2013 Franco Ionadi

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