Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione – Ipoteca legale – Condizioni e limiti - Omessa indicazione dell'organo cui ricorrere - Illegittimità


2013-02-28
abstract: Sentenza Cassazione 26.2.2013 n. 4777

Segnalato da Franco Ionadi


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1 - E’ correttamente motivata la sentenza del Giudice di Pace il quale abbia dichiarato la nullità dell’ipoteca legale esattoriale per violazione dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, per omessa indicazione dell’organo giurisdizionale cui proporre opposizione e il termine entro cui proporla.  La normativa di cui alla legge n. 142/1990 contiene un sistema normativo posto a tutela dei diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione in generale e, pertanto, e’ pienamente applicabile anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria.

 

2 - L’ipoteca legale ex art. 77 DPR n.602/1973, pur non essendo atto di esecuzione, e’ tuttavia atto preordinato e strumentale alla espropriazione immobiliare, sicche’ e’ soggetto ai medesimi limiti di cui all’art. 76 stesso decreto. Per cui essa non può essere iscritta per debiti di importo inferiore agli € 8.000.

  NOTA – Affermando il principio di cui alla massima n. 1, la Suprema Corte ha – finalmente – preso atto della grave sproporzione di mezzi di tutela tra l’esattore e il contribuente. In particolare, ha affermato che” …Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e 1′iscrizione di ipoteca sugli immobili – contemplano misure estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.   E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali quello di comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.

   Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile 1′art. 3, 4° comma, legge n. 241/1990 cit. al caso di specie”


2013-02-28 Segnalato da Franco Ionadi








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