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Avvocati    

Faq del Cnf ed Ebook: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Raccomandiamo la lettura del provvedimento nel testo integrale per evitare interpretazioni personali.

21.01.2013 - pag. 82890 print in pdf print on web

C

Come d'uso per IusOnDemand, ebook in pdf, mobi ed epub con indici navigabili, senza lucchetti.

Al link sotto indicato, dal consiglio nazionale forense, l'ampia documentazione con le sintesi del provvedimento che citiamo dal comunicato stampa per estratto, rinviando alla fonte per la lettura integrale:

"In estrema sintesi riportiamo il quadro della operatività delle norme.

Attività riservate e non. La tendenziale riserva della consulenza stragiudiziale scatta dal 2 febbraio insieme con la riserva dell'attività di rappresentanza e difesa negli arbitrati rituali.

Società tra avvocati. Immediatamente operative le nuove norme su associazioni professionali e stp e associazioni in partecipazione; per le società di capitali occorre un decreto delegato; per le associazioni multidisciplinari occorre un decreto del ministero della giustizia.

Specializzazioni. Occorre il decreto ministeriale

Pubblicità informativa. Ammessa sin dal 2 febbraio con qualunque mezzo; è vietata quella comparativa

Formazione continua. Dal 2 febbraio scatta l'obbligo normativo da adempiere secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento

Polizza assicurativa. Chi è già in possesso della polizza, dovrà informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine. L'adempimento dell'obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie.

Compensi e Incarichi. Immediatamente in vigore la libera pattuizione dei compensi, i doveri di informazione sulla complessità dell'incarico e sul livello di oneri ipotizzabili, l'obbligo di preventivo su richiesta, il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota lite). Dunque sì alla libera determinazioni dei compensi secondo le varie modalità previste ( a tempo, in relazione alle fasi etc.). La pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell'incarico. Quando l'accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo o quando manchi si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale. In attesa di quest'ultimo, in via analogica si applica il decreto 140/2012. Scatta anche l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta su richiesta del cliente.

Il divieto di patto di quota scatta con l'entrata in vigore della legge; dunque sono nulli i patti sottoscritti e in itinere che prevedono che il compenso consista "in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa". Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell'affare o a quanto si prevede possa giovarsene il cliente.

Incompatibilità di impieghi con la professione di avvocato. Ferme le incompatibilità con lavoro autonomo, dipendente, impresa commerciale. Esercizio continuativo della professione. Norma di non immediata applicazione, subordinata all'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Escluso ogni riferimento al reddito

Iscrizione nell'Albo dei Cassazionisti. Non più per maturata anzianità ma subordinata alla frequenza della Scuola superiore dell'Avvocatura regolamentata dal CNF.

Tirocinio ed esame. La legge a regime recepisce le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi in materia. Resta confermato sin da subito la durata del tirocinio a 18 mesi

Consigli dell'Ordine. Gli attuali Coa sono prorogati fino al 31 dicembre 2014 in attesa che vengano adottati i nuovi regolamenti elettorali e organizzativi. Delle incompatibilità previste per garantire qualsiasi conflitto di interesse, scatta sin dal 2 febbraio quella tra la carica di consigliere e componenti degli organi della Cassa forense. L'opzione dovrà esercitarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. In arrivo lo sportello per il cittadino, destinato a fornire un servizio di orientamento gratuito ai cittadini.

"Disciplinare. Occorre un regolamento del CNF per la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina e per il nuovo procedimento disciplinare. Nel frattempo si applicano le norme del vecchio ordinamento."

 


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21.01.2013 Spataro

Gazzetta ufficiale e CNF Link: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/

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