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Riforma 2012-11-05 - Pdf - Stampa

Divieto di rinnovo automatico dei contratti e i 15 giorni di tolleranza

Una riforma mal scritta mette in dubbio i 15 giorni di tolleranza.
A mio parere comunque le formule "non paga" e non "non rinnova" e l'inciso "solo a favore" sono determinanti ad escludere una interpretazione restrittiva. Fonte: gazzetta

 

"

"Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita."

Così il 1901 cc.

Tuttavia il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese in Gazzetta Ufficiale N. 245 del 19 Ottobre 2012 all'art. 22:

Sezione VIII  Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

Art. 22


Misure a favore della concorrenza e della tutela
del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, è inserito il
seguente:


«Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere
stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri
contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a
quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto
dell'articolo 170, comma 3.

 

[NDR non capisco la numerazione]


3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente
articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio
dell'assicurato.».


2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.


3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.


4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il
«contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi
di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi
di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili
allo stesso «contratto base».


5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando
la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.


6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.


7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.


8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le
coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate,
nonchè effettuare rinnovi e pagamenti.


9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS
definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.


10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione
del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonchè quelli inseriti nell'elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme
previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto
che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
più intermediari, nonchè l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.


11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.


12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.


13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di
interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti
assicurativi, anche con riferimento alle attività di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.


14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i
consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile è così sostituito:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni


organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet,
garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure
introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno
della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente
valutazione del loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.

 


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2012-11-05 Chi: Spataro Fonte: gazzetta








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