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Diritti connessi 12.09.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Musica nei negozi di una catena e diritti connessi alla SCF: il tribunale di Treviso

Sentenza del Tribunale di Treviso N. 2520 del 23/11/2004.
Spataro

 

R

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
IN PERSONA DEL DOTT. FRANCESCO PEDOJA
IN VESTE DI GIUDICE UNICO
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA


nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 20/03/2002
 

DA

S.C.F. SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI P.A.
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo legale, in forza di mandato a margine dell’atto introduttivo
ATTRICE


CONTRO


Negozio RETAIL ITALIA SRL SPA
Rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Tabacchi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in forza di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
CONVENUTA
 

E CON L’INTERVENTO DI


Casa Discografica1 ITALY SPA, Casa Discografica2 Casa Discografica3 ITALY SRL E Casa Discografica4 ... SPA
Rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo legale, in forza di procura a margine dell’atto di intervento;
INTERVENUTE
 

In punto: pagamento somma per diritti d’autore;
causa: trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite


ATTRICE ED INTERVENUTE:
“respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e “ deduzione;
“emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie così “provvedere:
accertare e dichiarare che Negozio Retail Italia srl, utilizzando “i fonogrammi delle mandanti di SCF presso i propri pubblici “esercizi, è tenuta ad acquisire da SCF i diritti ex artt. 73 e 73 bis “L. aut. E, per l’effetto, condannare Negozio Retail Italia srl a “pagare alla Società Consortile Fonografici p.a., i compensi ad “essa dovuti in relazione all’utilizzo di fonogrammi effettuato nel “periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il momento della “pronuncia, nella misura non inferiore a Euro 507,00 per ogni anno solare e per ogni esercizio commerciale di sua titolarietà, o “comunque la maggiore o minore somma che risulterà provata in “corso di causa o comunque dovuta secondo equità o giustizia.
In ogni caso condannare Negozio Retail Italia srl alla rifusione delle spese processuali comprensive di IVA e CNAP e di quelle relative alla procedura di descrizione”
 

CONVENUTA: “1. quanto alla “SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI P.A.”:
NEL MERITO
1. dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Società attrice per “i motivi già dedotti nelle precedenti scritture;
2. dichiararsi, comunque, che nulla deve la Società convenuta per l’inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa ex adverso “invocata e perché, comunque, non dedotto nè provato che “nell’esercizio di Milano – Corso Vercelli n. 8 –siano stati utilizzati “supporti fonografici di produzione di soggetti mandatari o “associati della “SCF”. Contestato, naturalmente, ancora una volta il quantum.
“IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
“IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto “dedotto nella memoria di replica ex art. 184 cpc del 7.10.2003 e si “rinnova l’opposizione alla produzione documentale effettuata “all’udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale.
“2. quanto alle intervenute “Casa Discografica1 SPA”, “ Casa Discografica2 Casa Discografica3 ITALY SPA”, “Casa Discografica4 ... SPA”.
“NEL MERITO:
1) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva delle Società “intervenute per i motivi già dedotti nelle precedenti scritture.
2) dichiararsi comunque, che nulla deve la Società convenuta per “l’inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa ex adverso “invocata e perché, comunque, non dedotto né provato che “nell’esercizio di Milano – Corso Vercelli n. 8 – e neppure altrove “ siano stati utilizzati supporti fonografici: di produzione delle “Società intervenute. Contestato, naturalmente, ancora una volta “ il quantum.
“IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
“IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto “ dedotto nella memoria di replica ex art. 184 cpc del 7.10.2003 e si “rinnova l’opposizione alla produzione documentale effettuata “all’udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale”
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con l’atto di citazione in epigrafe riportato l’attrice, quale società consortile avente ad oggetto la gestione in Italia ed all’estero dei diritti dei produttori fonografici (circa il 90% del mercato italiano), tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 bis legge autore per l’utilizzazione a scopo non di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi, nonché il diritto di riproduzione dei fonogrammi di cui all’art. 72 stessa legge, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Negozio Retail srl con sede legale in Ponzano Veneto, chiedendone la condanna al pagamento nei propri confronti dell’equo compenso, da determinarsi in corso di causa, relativo all’utilizzo operato dalla convenuta nei suoi megastore di fonogrammi delle ditte discografiche rappresentate dall’attrice.
Esponeva la SCF (Società Consortile Fonografici) che, a seguito del rifiuto di Negozio di provvedere al pagamento richiesto, aveva provveduto a richiedere al Presidente del Tribunale di Milano un provvedimento di descrizione giudiziale, come previsto dall’art. 161 Legge Autore, reso in data .../02/2002 ed eseguito presso il punto vendita Negozio di Corso Vercelli n. 8 in data 08/03/2002, dalla quale descrizione risultava la presenza nell’esercizio commerciale di n. 44 altoparlanti ed un impianto di riproduzione CD, contenente n. 4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per Negozio, a loro volta contenenti delle “compilations”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta B.R.I. (Negozio Retail Italia srl), la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese attoree.
Alla prima udienza di comparizione intervenivano autonomamente in giudizio la Casa Discografica1 Italy spa, la Casa Discografica2 Casa Discografica3 Italy srl e la Casa Discografica4 ... spa assumendo le stesse conclusioni dell’attrice loro rappresentate giustificavano le tre Società il loro intervento assumendo che l’aver delegato alla “Società Consortile Fonografici” la gestione dei loro diritti di produttori, non pregiudicava in alcun modo la loro facoltà di azionare anche direttamente tali diritti facendo valere, “in via “autonoma tutte le ragioni, anche ulteriori rispetto a quelle “rappresentate da SCF, per le quali si rende oltremodo necessaria una “efficace tutela giudiziaria dei diritti connessi spettanti ai produttori “discografici”.
Con memoria autorizzata la convenuta replicava a detto intervento.
Depositate le memorie ex art. 180, 183 e 184 cpc, nonché nuova documentazione da parte dell’attrice, con ordinanza 2.10.2003, il G.I. disponeva, a carico di “B.R.I.”, l’esibizione “di copia di tutti i bollettini comprovanti l’avvenuto pagamento dei compensi SIAE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data odierna”, cui la convenuta provvedeva con nota 21.1.2004.
All’udienza del 18.3.2004 il procuratore dell’attrice insisteva per le proprie prove effettuando nuova produzione documentale.
Sull’opposizione della “B.R.I.”, che riteneva detta produzione tardiva, il G.I. si riservava e quindi, con ordinanza 22.3.2004, rinviava all’udienza del ........2004 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa documentalmente “istruita”.
Sulle epigrafate conclusioni delle parti la causa giunge ora in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Premesso che in causa vi è esclusivamente la prova di un utilizzo da parte della convenuta per scopo non di lucro – giacché la Casa Discografica3a, ed i relativi supporti, non costituisce oggetto di vendita da parte di B.R.I. – di CD editi dalla sola Casa Discografica Irma Records e nella sola sede commerciale di Milano, Corso Vercelli n. 8, esercizio ceduto a terzi nell’agosto 2002, si deve esaminare preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla SCF, la quale in base ai contratti dimessi ed allo statuto costitutivo apparirebbe agire, a detta della  convenuta, come mandataria di alcune case discografiche solo per la stipulazione di contratti di licenza inerenti ai diritti di autore ed all’incasso delle relative spettanze, mentre nella fattispecie nessun contratto sarebbe stato stipulato con la B.R.I.
Tale eccezione appare del tutto infondata, atteso che dalla documentazione attorea risulta pacificamente un mandato da parte delle Case Discografiche – tra cui anche Irma Records – non solo alla stipula di contratti di licenza, ma anche a promuovere ogni iniziativa a tutela dei diritti delle mandanti (tra le quali rientra anche la presente iniziativa giudiziaria).
Ai fini della quantificazione dell’equo compenso previsto per la diffusione di Casa Discografica3a non a scopo di lucro in esercizi pubblici – tra cui rientra ai fini della Legge di autore anche l’esercizio commerciale gestito dalla convenuta (non potendosi a tal fine estrapolare il significato piu’ ristretto di esercizio pubblico da diversa normativa – T.U.P.S.- non può che farsi riferimento alla quantificazione del corrispettivo annuo così come quantificato nella successiva convenzione SCF / Faid Federdistribuzione 8 senza l’applicazione degli sconti associativi) prodotta dall’attrice e cioé in Euro 320,00= annui per tre anni, essendo l'esercizio cessato nel corso del 2002 (circostanza non contestata), con la conseguenza che la somma complessiva dovuta ammonta ad Euro 960,00=, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alla posizione processuale delle intervenute, le stesse sono carenti di legittimazione attiva, non essendo risultato in concreto l’utilizzo di alcun fonogramma di loro produzione presso l’esercizio B.R.I. di Milano.
Sussistono giusti motivi in relazione ai motivi di accoglimento e di rigetto delle rispettive domande ed eccezioni per compensare integralmente tra le parti le spese di causa
 

P.Q.M.
 

definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata:
ogni diversa istanza e domanda disattesa ,
condanna Negozio Retail Italia srl al pagamento in favore di Società Consortile Fonografici spa della somma complessiva di Euro 960,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Treviso, lì 23/11/2004.

Il Giudice Unico

12.09.2012 Spataro
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