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Diritti connessi 12.09.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

SCF contro una radio: ex art 73 lda quantificati i diritti connessi nel 2% degli incassi lordi

Scaduti gli accordi non furono rinnovati: e si ando' in causa. Tribunale di Milano, sezione specializzata in proprieta' intellettuale n. 9164/2012 rep 7619/2012
Spataro

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T

Testo originale in alcune parti di difficile lettura. Al link sotto indicato il testo in pdf.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale nella seguente composizione;

dott.ssa Marina Tavassi pres.

dott.ssa Paola Gandolfi giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rei, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente
TRA
SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, corso Magenta 42, presso lo studio dei procuratori avv.ti Marco PESENTI e Daniela DE PASQUALE che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Vittorio DE SANCTIS del foro di Roma;

61238109 - attrice -
E
Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.1., in persona del legale rappr.te pro tempore elett. dom.ta in Milano, via A. Doria 7, presso lo studio del procuratore avv. Ugo AGALA' che la rappresenta e difende;

- convenuta -
OGGETTO: diritto d'autore.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.2012 i procuratori delle parti così concludevano
per l'attrice: respinta ogni contraria e diversa domanda, anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione;

emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie, e compiuto ogni accertamento in via preliminare, inclusa la necessità di disapplicare o comunque diversamente interpretare, in ossequio ai principi Comunitari enunciati in atti, l'art. l del d.p.c.m. del l settembre 1975, nella parte in cui porrebbe un limite al compenso dovuto al produttore fonografico nella misura del 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti , alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione, così provvedere: A) in via preliminare - accertato e dichiarato che SOF è creditore di Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.l. per C 507.480,89, e che il credito è certo, liquido ed esigibile, emettere ordinanza per il pagamento del suddetto importo ai sensi dell'art— 186 ter emettere sentenza non definitiva sull'an che dichiari la percentuale di cui al d.c.p.m. 1 settembre 1975 relativa al diritto a compenso dei produttori • fonografici per la comunicazione al pubblico dei propri fonogrammi è un minimo garantito;

rimettere ove occorra gli atti alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato CE per la pronuncia sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) se nella nozione di "equa remunerazionen ex art. 8.2 della direttiva del Consiglio 19.11.1992, 100/92/CE, sia compatibile con • l'art_ i del d.c.p.m. I settembre 1975 nella parte in cui fissa nella misura del 2% degli incassi lordi o di quote di incassi lordi riferibili all'utilizzo del fonogramma il compenso di spettanza del produttore fonografico;
2) in caso la nozione di "equa remunerazione" ex art. 8.2 della direttiva del Consiglio 19.11.1992, 100/92/CE, sia giudicata compatibile con l'art. I del d.c.p.m. i settembre 1975 nella parte in cui fissa nella misura del 2% degli incassi lordi o di quote di incassi lordi riferibili all'utilizzo del fonogramma, quale debba essere l'interpretazione conforme alla disciplina comunitaria di tale criterio di calcolo dei compensi;

- in via principale e nel merito;

- accertare e dichiarare che SCF è creditrice di Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.l. dell'importo di e 507.480,89 oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di 507,480,89 oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo;

- dichiarare la misura del compenso dovuto da Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.l. ad SCF ita superioro al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione, ed accertare in via giudiziale la misura del reddito dell'emittente rilevante ai fini del calcolo del comenso dovuto ai sensi dell'art. 73 L.d.A., individuando altresi', anche sulla scorta dì quanto sari statuito nell'eventuale esperenda Consulenza Tecnica d'Ufficio, e dalla documentazione offerta da SCF, quale sia la corretta quota parte degli incassi lordi di Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.1_ imputabile all'utilizzo di musica registrata appartenente al repertorio di. SCF nella emittente di sua titolarità e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del compenso come ivi determinato;
C) in via subordinata e nel merito - accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta al pagamento in favore di SCF dei diritti di cui all'art. 73 L.d.A., nella misura non inferiore al 2% individuando sulla base della documentazione offerta da SCF, quale sia la corretta quota parte degli incassi lordi di Alfa Alfa Alfa RADIO imputabile all'utilizzo di musica registrata appartenente al repertorio di SCF nella emittente si sua titolarità e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del compenso come ivi determinato;
- D) ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 L.d.A. ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta a caratteri doppi del normale su "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" a cura e a spese del convenuto entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della stessa, con diritto dell'attore, In caso di inottemperanza o ritardo da parte del convenuto, di provvedere a propria cura con diritto di ripetere le spese dal convenuto.

- con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie anche a fronte delle istanze :Istruttorie avversarie, - in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari." per la convenuta: "l) In via preliminare rigettare la domanda monitoria ex art. 186 ter cp.c. perchè infondata, atteso che la domanda di merito per l'accertamento e la determinazione giudiziale della pretesa creditoria rende, allo stato degli atti, inesistente e incerta la pretesa medesima, sicchè non ricorrono le condizioni legali per il rilascio della invocata ingiunzione;
2) nel merito dichiarare la. carenza di legittimazione, sia processuale ad causam, che sostanziale, del Consorzio SCP e per l'effetto rigettare ogni domanda attrice;
3) sempre nel merito e in via gradata, dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa e di ogni domanda proposta da parte attrice, e condannarla alle spese di lite;
4) in via riconvenzionale e incidentale, accertare e dichiarare che SOF Consorzio Fonografici, anche con la sua precedente ragione sociale si Società per Azioni, ha operato ed opera come intermediario dei diritti connessi- in palese violazione delle disposizioni contenute negli artt. 180 e segg. L.d.A. 633/41, sicchè esso commette atto illecito sanzionato dall'art. 172 L.d.A.;
5) per effetto della declaratoria di cui sopra sub 4), dichiarare affetti da nullità tutti i negozi e tutte le transazioni negoziali posti in essere dal Consorzio SOF perchè atti di intermediazione posti in . essere in violazione di norme coge'nti e inderogabili di carattere pubblicistico;
6) sempre per effetto della declaratoria di cui sopra, e in applicazione della normativa in materia di intermediazione nella negoziazione per la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi, individuare nella SIAE l'Ente pubblico che, per disposizione inderogabile di legge, è preposto ad espletare il servizio di intermediazione, anche in relazione ai diritti connessi afferenti l'uso del mezzo della radiodiffusione dei fonogrammi., che sorgono e si costituiscono con la prima incisione dell'opera tutelata sul supporto fonografico sicchè il titolare del vantato diritto deve essere in possesso della prima matrice;
7) ordinare la pubblicazione, per estratto, della sentenza che dichiara la carenza di legittimazione legale del "SCF - Consorzio Fonografici" a proporsi e ad operare quale Ente intermediateze nella gestione dei diritti di proprietà industriale che spettano ai produttori fonografici;
8) sempre in via riconvenzionale e incidentale, e in conseguenza delle declaratorie di cui sopra, dichiarare che il pagamento dei compensi corrisposti dalla deducente, e percepiti dal Consorzio SCF, costituisce indebito soggettivo ex persona accipiens, ricadente sotto la disciplina dell'art. 2033 c.c., e per l'effetto condannare il Consorzio SCF a restituire alla concludente quanto negli ultimi cinque anni esso ha indebitamente percepito, detratta la quota del 50'1 di competenza degli artisti, esecutori ed interpreti, quota questa da determinarsi in corso di causa mediante consulenza tecnica contabile;
9) in via subordinata e nel merito, e per l'ipotesi che venisse accertata e dichiarata la legittimazione ad causam, nonchè ed anche quella sostanziale, del Consorzio SCE e la domanda di accertamento e ceterminazione dei compensi, formulata dall'attrice, venisse ritenuta proponibile e fondata, così giudicare:
a 9) dichiarare che il contratto inter partes si alla scadenza, prorogato per legge alle identiche condizioni economiche previste nella convenzione, e che ogni obbligazione assunta dalla concludente è stata compiutamente assolta, conformemente alle condizioni negoziali contenute nel contratto medesimo;
b 9) per il tempo successivo alla scadenza del contratto, accertare e dichiarare che il compenso dovuto ai produttori fonografici è esclusivamente quello previsto all'art. 73, coma l, 1..d.A 633/41, •nvf
c 9) accertare e dichiarare che il criterio di determinazione del compenso ai produttori fonografici, a fronte dello sfruttamento a scopo di R.G. 61238/09 radiodiffusione dei diritti connessi, è quello quantitativo contenuto del DPCM 15.7.1976, e cioè 1'1,50% delle quote di incassi lordi di pubblicità riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo;
d 9) ut spra accertato e dichiarato, demandarsi alle partì in lite di stipulare il nuovo accordo con decorrenza 1.1.2008, e contestuale conguaglio in dare elo avere, spese, in tal caso, totalmente compensate perchè la concludente ha corrisposto il compenso, convenzionalmente pattuito, sino alla data corrente;
10) in via istruttoria, disporsi per le opportune indagini tecniche e contabili e le pertinenti informazioni presso le competenti Amministrazioni e/o Autorità per verificare la trasparenza della ripartizione dei compensi agli aventi diritto, compresi gli artisti, interpreti ed esecutori;
11) sempre in via istruttoria, ammettersi la prova per interrogatorio formale come articolata al punto A) della memoria istruttoria 11.6.1010, alle pagine 12 e 13;
12) sempre in via istruttoria, ammettersi la prova per testimoni come articolata ai punto B) della memoria istruttoria 1L6.2O1O, da pagina 13 a pagina 19, con i testimoni ivi indicati_
13) condannarsi, ih ogni caso, SCF - Consorzio Fonografici alla ri'lusione di spese e compensi del presente giudizio,"

FATTO E DIRITTO

1. La controversia instaurata da SCF - Consorzio Fonografici attiene alla misura del compenso dovuto al produttore fonografico ed agli artisti interpreti ed esecutori in relazione all'esercizio del diritto di diffusione dei fonogrammi al pubblico (art 73 LA.) nei confronti delle emittenti radiofoniche nazionali, questione che secondo parte attrice richiederebbe.un chiarimento interpretativo circa il quadro normativo che attualmente regola tali rapporti« Premessa la propria natura di principale collecting society in forma consortile rivolta alla gestione dei diritti connessi facenti capo ai produttori fonografici sulla base dei_ mandati ad essa conferiti da tali soggetti che di fatto riguardano circa il 95% dei repertorio discografico nazionale - parte attrice ha dedotto l'attinenza della controversia ai diritti al compenso previsti rispettivamente dagli artt. 73 e 73 bis L.A. (in relazione all'utilizzazione dei fonogrammi per scopo di lucro e non) e dall'art. 72, lett. a) L.A. (diritto di copia), anche in relazione alla comunicazione al pubblico realizzata via Internet in simultanea rispetto alla comunicazione dei fonogrammi stessi mediante il mezzo radiofonico (cd. Simulcast), compensi comprendenti anche le quote dovute agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'art. 73 L.A. e dall'art. 5 L. 93/92. Nonostante la previsione di cui all'art. I DPCM 1.9.1975, che aveva stabilito nella misura del 2% degli incassi lordi_ o delle quote di incassi lordi riconducibili all'utilizzo del fonogramma tale compenso salvo diversi accordi tra le parti, il Consorzio SCF ha dedotto l'inadeguatezza dei compensi così come già concordati in particolare con le radio nazionali - che in ragione del loro forte peso contrattuale avevano ottenuto tariffe di gran lunga inferiori al parametro stabilito con citato decreto - sulla base di accordi intercorsi con le relative associazioni dì categoria, scaduti nel dicembre 2006 ma le cui condizioni economiche sono state di fatto prorogate durante il successivo periodo di negoziazione svoltosi senza tuttavia avere alcun esito.
In particolare Consorzio SCF nel regolare compenso per le uTilizzazioní dei fonogrammi da parte delle emittenti radiofoniche in assenza di accordi si era richiamato alle condizioni contrattuali già 2acenti parte dei precedenti accordi stipulati nel 2004, ad eccezione però degli sconti associativi ivi previsti e dunque applicando per il solo compenso ex art. 73 L.A. il parametro del 2% lordo come stabilito dall'art. l DPCM 1.9.1975
Tale comportamento era stato contestato dall'odierna convenu.ta Alfa Alfa BIT RADIO s.r.I., che invece ha reclamato l'integrale applicazione della convenzione scaduta nel 2006 ed ha quindi proceduto a pagamenti parziali per importi corrispondenti a quelli calcolati secondo la convenzione da essa richiamata, così consolidandosi - secondo i calcoli di parte attrice - in favore del Consorzio SCF uu credito all'epoca di notifica dell'atto di citazione pari ad t 507.480,89.

Richiamati gli accordi intervenuti in diversi altri Paesi europei tra 1 locali società che gestiscono medesimi di'ritti dei produttori fonografici e le emittenti radiofoniche - che prevedono compensi ben superiori al 2% preTJísto in Italia dall'art. i DPCM 1.9.1975 - nonchè la necessità di riferire la base dl calcolo per l'itpplicazione della percentuale dovuta sugli effettivi tempi di utilizzo dei fonogrammi nel complessivo palinsesto di ciascuna emittente, anzichè al convenzionale e forfettario 50% del reddito lordo dell'emittente già stabilito nella convenzione scaduta, in punto di diritto parte attrice ha proposto la disapplicazione da parte del giudice nazionale dello stesso art. l DPCM 1.9.1975, in quanto in tesi confliggente con la Direttiva 01/29 - che nel suo considerando 10 richiamava la necessità di un adeguato compenso (anche) in favore (lei produttori fonografici per consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti eseguiti da tali soggetti - laddove la fissazione ex lege cella misura del compenso nel 2% degli incassi lord'_ fosse interpretata come un importo massimo e ncn invece come una soglia minima di remunerazione gaa.ntita, tesi peraltro recepita nel parere emesso su detta questione dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sia nell'adunanza generale del 25.9.2006 che in quella successiva del 22.11.2007 Sulla 'base di tali premesse, il Consorzio SCF ha chiesto dunque liriccertamento del credito già maturato nei confronti di Alfa Alfa Alfa RADIO s.r.l. per somma innanzi esposta, la dichiarazione che _a misura del compenso dovuto dalla convenuta debba essere superiore al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti all'effettiva utilizzazione dei fonogrammi da parte dell'emittente previo accertamento della wisura del reddito a tal fine in concreto rilevante ai fini del calcolo dei compenso ex art. 73 L.A. o - in via subordinata che detto compenso non possa essere inferiore al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti all'effettiva utilizzazione dei fonogrammi da parte dell'emittente gestita dalla società convenuta.

La convenuta Alfa Alfa Alfa RADIO sr.l ha invece contestato in via preliminare che il consorzio attore possa sVolaere le funzioni di intermediario che gli artt_ 180 c ss. L.A. assegnano invece a SIAE anche per ciò che attiene alla gestione dei diritti propri dei produttori fonografici.

In relazione alla forma giuridica consortile assunta dall'aprile 2008 dalla parte attrice, ha sostenuto che la legittimazione processuale del Consorzio SCF avrebbe potuto essere al più ammessa solo in relazione agli otto soci fondatori ed ai cinquanta successivamente consorziati in relazione alle previsioni dello statuto e rilevava come tale dato non fosse ceerente con l'affermazione di controparte di rappresentare il 94/96% della totalità dei produttori fonografici, tenuto conto che un altro ente avente le medesime finalità (AFI) dichiarava di rapprasentare il 14% dei produttori fonografici..

Ha in ogni caso affermato che le norme statutarie non prevedevano in favore del Consorzio SCE la potestà di adire ii giudice allo specifico fine di provvedere alla determinazione dei compensi relativi alle causali dedotte in causa spettanti agli associati, tutto giuridico negoziale che richiederebbe un'espressa determinazione da parte del titolare del diritto dell'ammontare economico relativo al.compensc, stesso; che i mandati prodotti da parte attrice .aguardanti singoli produttori fonografici non con5orziati non avevano data certa nè sottoscrizione autenticata, mentre nessun elemento poteva desumersi circa i poteri in capo a detti sottoscrittori e la fonte dei medesimi. Affermava dì aver sempre rispettato le condizioni già stabilite nellE licenza del 2004, così come previsto dall'art. 4 DPCM 1.9.1975, in quanto richiamato dall'art, 2 DPCM 15.7.1976, in base ai quali tra le parti fino alla conclusione di nuovi accordi dovevano rimanere in vigore i patti precedenti ancorchè scaduti.

Contestava l'applicazione alla fattispecie del DPCM 1.9.1975 in luogo del DPCM 15_7.1976 - ohe fissava nellY1,50% dei ricavi pubblicitari per la concessionaria publ*i.c.a del servizio radiofonico il compenso dovuto ai produttori fonografici in quanto all'epoca non vi era possibilità di lecita attività di emittenti private, consentita solo dopo la sentenza della Corte costituzionale del giugno 1976, sicchè in vj_a analogica solo il criterio indicato dal DPCM 1.-7.1976 poteva essere applicato per tutte le emitenti radiofoniche anche in relazione alla natura di servizio pubblico sia per la concessionaria R[I che per le emittenti private ormai definitivamenLe stabilito dalla L. 223/90 e dal D.Lgsvo 177/05.

in ogni caso dovrebbe altresì tenersi conto che detta base imponibile (ricavi pubblicitari) sarebbe comune al corrispettivo già corrisposto alla SIAE per il diritto d'auore mentre osservava la stessa convenuta che se il Tribunale decidesse invece di applicare alla fattl.specie le previsioni di cui al DPCM- 1.9.1975) dovrebbe considerarsi l'inesistenza di un rapporto di jmmediatezza tra diffusione del disco e ricavo da essa derivato, mentre i1 ricavo pubblicitario sarehe invece elemento maggiormente attendibile qualora sì tenga conto anche degli altri aspetti qualitativi e quantitativi che attengono al complesso dei programma e del palinsesto in cu l'utilizzazione del brano musicale viene a tyovarsi con rilievo spesso del tutto secondario.

Nelle sue conclusioni RT1 Alfa Alfa RADIO s.r_l. ha dunque chiesto in via preliminare la declaratoria di carenza di leittimazione processuale e ad causam di parte att,Ace e nel merito il rigetto di ogni pretesa da essa avanzata.

In via ríconvenzionale inoltre chiesto che il Tribunale accertase l'abusiva attività di intermediazione dei diritti connessi esercitata dal Consorzio SCF in ví3lazione degli artt. 180 e 35.

L.A. - in luogo di SIAE - e dunque la nullità di tutti i negozi da essa stipulati in relazione a tale illecita attivIta', con condanna della stessa attrice alla restituzione ex art. 2033 c.c, di tutte le somme percepite dalla convenuta, detratta la quota del 50% di competenza degli artisti interpreti ed •secuteri; sempre in via riconVenzionale, o-fe il Tribunale confermasse invece la leaittimaione processuale e sostanziale del Consorzio SCF e l'ammissibilità della domanda di determinazione deL compensi da esso proposta, ha chiesto la conferma. della proroga del contratto scaduto alle medesime condizioni contrattuali nonchè l'applicabillrA per il tempo successivo alla scadenza del rappoto del solo compenso previsto dall'art, 73, comma 1, L.A., escludendo dunque ogni compenso per asserito diritto di copia o per altri titoli estranei all'attività diffusiva propria di un'emittente radiofonica, e chiedeva che fosse applicato in tal senso quanto disposto dal DPCM 15.7.1976.

via preliminare devono essere respinte le eccezioni svolte da2la società convenuta al fine di contestare sia la essa legittimità dell'attività di intermediazione svolta dal Consorzio SCF in luogo della SIAE ch la legittimazione sostanziale e processuale del Consorzio SCF in relazione alle domande da esso avar,zate nella presente causa.

Va rilevato in via L.reliminare che l'attività della S.C.F Consorzio PonogLafici ha ad oggetto la gestione collettiva; in Italia e all'estero, dei diritti connessi al diritto d'autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (-iutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. - Iroduttori musicali indipendenti e numerose altre case discografiche non associate).
Il. Consorzio SC F svolge, tra l'altro, la propria attività anche rell'interessedegli artisti italiani e stravieri associati all'Istituto Mutualistico Artis::i Interpreti ed Esecutori, avendo stipulato un accordo con tale istituto per la distribuzione favore degli artisti di una quota dei proventi da essa raccolti.

In veste di mandatria di tutti tali soggetti, _il Consorzio SCF ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei ,-;ompensí che spettane ai propri mandanti, produttor fonografici ed artisti, in relazione all'utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui. all'art. 73 L.A. per l'utilizzazione a sopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all'equo compenso. di cui all'art. 73 bis per l'utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.

La legittimazione all'esercizio del diritto a remunerazione ariequo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi fultima.previsione del primo comma i'elliart, 73 L.A.), í quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artir.i interessati, che non possono chiedere direttamer agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti, La tesi sostenuta chdla società convenuta - che ha anche svolto in riconvenzionale domanda di nullità di tutti i rapporti contrattuali già intercorsi con il C.-,nsorzio SCF - secondo la quale parte attrice esercerebbe abusivamente l'attività di intermediazione dei diritti connessi in violazione degli arLn. 180 e ss. LA., attività che invece dovrebbe essere svolta da SLAE per disposizione di ,egge, non è condivisa dai Collegio.

L'attività gesnoria attribuita per legge a SIAE ri3ulta invero delimitata ai soli diritti propri degli autori e non i estende a quella dei diritti connessi di cui soft.) titolari i produttori nonchè 'gli interpretifesecotori, così come risulta, dalla stessa lettera der'art. 180 L A. che assegna a tale ente il ruli_o di intermediario in via esclusiva ,,per 2'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al, pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate", pur precisando peraltrr che detta esclusività non pregiudica "la faelta'. spettante all'autore, ai suoi successori o ali aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge'.

L'unica ipotesi dí esercizio di diritti connessi attribuiti ex lege A,11a SIAE - peraltro attraverso apposite convenzion stipulate "eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amr‹Lnistrare, quale loro unica o principale attivita gli altri diritti connessi" - e prevista dall'ari, 180 bis L.A. ed attiene al (solo) diritto e3clusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo, norma a SUO tempo introdotta nell'ordnamento interno in attuazione della Direttiva 93/E3ICE.

Coerentemente con 'aie quadro lo stesso statuto della SIAE attualmete non prevede tra le funzioni svolte dall'ente anche quella relativa alla gestione dei dirítk.i connessi, gestione che nel testo dello statuto stesso risalente al 2001 era prevista ma solo -nei limiti dei:L/art. 180 bis della legge 22 apri 1941 n. 633" (art. 1, lett. g statuto SIAE 2001)- Tale funzione peraltro potrebbe essere altrimenti svolta d.a detto ente, ma in virtù dell'instaurazione tra iì titolare del diritto connesso e di un rapporto di natura privatistica indivduale, così come si desume 'dall'art. I lett. d in relazione all'ultima parte del coma 2 dell'art_ 2 del vigente statuto SIAE.

Deve dunque confermì si l'autonomia tra i diritti spettanti agli a3.tori e quelli propri dei produttori fe•lografici (e degli artisti/interpreti), rilevando che per questi ultimi non esiste a.cuna riserva esclusiva in capo a SIAE per la lo;: .3 intermedíazione che risulta pertanto liberamente esercitabile dai loro titolari in tutte le ferme, sia individualmente che per il tramite di altri .Jgetti (v_ a tale proposito la Direttiva 92/100/CEE e, tra la giurisprudenza, oltre a Tribunale Milano 2.10.2008 e Tribunale Torino 16.3-2010, che Cass. pen. 27074/07 nonchè Cass. 19657/06).

Il Consorzio SOF fonda dunque la propria legittimazione ad ig.-Lre nel presente giudizio in forza del manda -o ricevuto dai produttori fonograficì ai sens degli artt. 1703 e 1708 c.c., soggetti che rappesenterebbero una percentuale quasi totalitaria - pari ad oltre il 95% - delle case di produzione ciscografica in Italia.

L'esame delle norm statutarie di tale consorzio conferma il ruolo ad esso demandato dai suoi associati riguardz alla gestione dei diritti esclusivi (in particolare del diritto a compenso ex artt. 73 e 73 b L.A.) propri dei produttori fonografici (e artisti/interpreti) nei confronti degli utilizzatori dei fonogrammi, comprendente anche l'attività di negoziazione che in via normale si a:tua mediante la concessione di licenze - che hannp ad oggetto il complesso del repertorio costituto dalle opere gestite a fronte di un cor_ispettivo determinato in via forfettaria e globa.

Lo statuto del Consrzio SCF prevede specificamente la gestione di tali diritti (art.. 4.1, lett. a e b dello statuto) che sí esplica, tra l'altro, nella negoziazione dei relativi contratti con gli utilizzatori (art. 4.2, lett. i statuto) e nella riscossione dei re.ativi compensi in favore dei produttori fonegraLci che hanno ad esso rilasciato mandato (art. 4.2, lett. il statuto), assegnando altresì al conorzi'r stesso il compito di assumere tutte le iniziative anche giudiziali a tutela degli interessi collettiv dei consorziati e di quelli individuali degli sessi in relazione ad eventi dì contraffazione e illecita utilizzazione dei diritti gestiti dal consorzio (art. 4.3 statuto).

L'esame dei singoli mandati  rilasciati al Consorzio SOF da parte ch produttori fonografici non associati prodotti _n atti (v. docc. 2 e 33 fase. SCF) consente di •.onfermare che anche in tali contratti risultano specificamente conferiti - tra gli altri sia _l potere di provvedere alla negoziazione e con,'1usione di contratti con gli utilizzatori del repertorio proprio del produttore mandante che di ,r-ovvedere alla riscossione e ripartizione dei elativi compensi, così come quello di assumere ogni iniziativa giudiziale per la tutela dei dir*tti del mandante (art. 2 dei. contratti di mandat,l.

Da quanto precede leve dunque ritenersi su tali basi positivament•fondata la legittimazicne sostanziale e procesuale del Consorzio SCF, posto che il potere d&la parte attrice di adire l'autorità giudiziaJia per la determinazione del compenso per le uilizzazioni del repertorio da essa gestito compreso nell'ampio ed omnicomprensive 12ífi.rimento a "tutte /e Iniziative, anche in sede giud:ziale, necessarie od opportune per la tutela de,j1i Interessi_ collettivi dei Consorziati" art.. 4.3 statuto), cos. come in maniera analoga prJisto nei mandati sottoscritti dai non. associati, espressione che non può non ricomprendere anche il caso specificamente previsto dalla legge di una .eterminazione in via giudiziale di tali compensi in caso di mancato raggiungimento di accordi con gli utilizzatori del repertorio stesso.

Nè risultano in cetrarío rilevanti le eccezioni sollevate dalla c, venuta circa la mancanza di sottoscrizione autticata di tali mandati o la mancanza di data ceta.

Quanto al primo rilievo, deve osservarsi che II contratto di mandau) non è soggetto a particolari formalità e che pertanto esso come nella fattispecie ben può essere stipul,ato mediante scrittura privata, senza necessità di alcuna autenticazione derl- sottoscrizione posto che gli atti che dovrebberc, dare attuazione alle finalità proprie del mandatr- a loro volta non richiedono formalità alcuna ad _substantiam.

Quanto alla mancan.i. di data certa, è noto che tale elemento non ,-:osrAllisce di per sè elemento- essenziale della slittura privata e che pertanto ad essa non puC, e: ere assegnata alcuna rilevanza ai finì della validtà della stessa.

Il rilievo svolto d parte convenuta risulta dunque di fatto ininfluen:e nel caso di specie ove risultando pacifica quantomeno l'anteriorità delle scritture all'insta,razione della causa in ragione della produzione :n giudizio dei documenti questione dal], datazione delle scritture contestate nessuno specifica conseguenza potrebbe conseguire in danno della parte stessa.
3. Quanto al merite della controversia, è ben noto alle parti che il c-mma 2 dell'art 73 L.A. rimanda la determinazione c. -ha misura del compenso dovuta per l'utilizzazíon dei fonogrammi a scopo di lucro nonchè la de 2rminazione delle quote di ripartizione tr i produttore tonografico e gli interpretiiesecutor - alle norme regolamentari e che a sua volta 23 FLD. 1369/42 prevede che detta determinaziol,- sia eseguita con decreto del
Presidente del Conj_glio dei ministri, precisando altresì che la derminazione così eseguita sarà applicabile "in qu-it.o non diversamente. stabilito tra le parti".

Tale previsione è stata attuata mediante l'emanazione e1 DPCM 1.9.1975 e del DCPM 15.7.1976.

In particolare il L?CM 1.9.1975 ha stabilito che, in difetto di div,si accordi tra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta del disco o di analogo .pparecchio-dovuto al produttore ai sensi dell'art. 73 L.A. "è cammisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote di incassi lordi corrispondenti aI3. parte che il disco o apparecchio occ,-;a nella sua pubblica utilizzazione esci dendo specificamente da tale previsione 15 e ut. j.zzazioni da parte dell'ence concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari".

Il DCPM 15.7.1976 a .zua volta ha quindi determinato il medesimo compeno in quanto "dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari" commi'suradolo "al1'1,50 per cento delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicita', distintamente per :9.dio e televisione) riferibili alla effettiva del disco o apparecchio ana,Iogo rispettivamente in radíofonla e televisione',
4. Rispetto a ,ale regolamentazione, e in particolare per che riguarda il DPCM 1.9.1975, il Consorzio SCE h- prospettato la possibilità di rimettere alla C.. te di Giustizia CE in via pregiudiziale la questione della compatibilità della determinazioa del compenso spettante al produttore foncra0 (ed agli artisti/interpreti) nella misura dE21 .".2 degli incassi lordi o comunque della parte di tali íncassi riferibili all'utilizzo del fonogramma da 1»;.rte dell'utilizzatore rispetto alla nozione di ,qua remunerazione contemplata dall'art. 8.2 Aella Direttiva 100/92/CE, richiedendo altre al giudice comunitario di chiarire quale ckbba essere l'interpretazione conforme alla disc)lina comunitaria del criterio di calcolo dei c-mpensi da parte degli Stati membri_ Non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per ade ire a tale sollecitazione, Invero la tes. questione attinente alla determinazione dei criteri -di calcolo dell'equa remunerazione - in Aferimento alla legge olandese - è già stata affr-ntata dalla Corte di Giustizia CE con la sentena del 6 febbraio 2003 nel procedimento C-245/a0 (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechtn - SENA), nella quale in estrema s'intesa - . giudice comunitario ha rimesso ai singoli Stati me bn il compito di "determinare, nell'ambito de 2 3c.:o territorio, i criteri più pertinenti per asscurare entro i limiti imposti dal diritto cQmunl.ario, ed in particolare dalla direttiva 92/100, l'osservanza di tale nozione comunitaria", sul p:esupposto che 'in mancanza di una comunitaria dell'equa xemunerazione, ?siste alcuna ragione obiettiva che giustifichi la -issazione da parte del giudice comunitario di precise modalità per la determinazione dì !n'equa remunerazione uniforme che indurrebbe ,ecessariamente Corte  a sostituirsi aJ St..ti membri al quali la direttiva 92/100 non ii'npon alcun particolare criterio" (punto 34) Diversamente dalla egislazione dei Paesi Bassi - cui apparteneva _1 giudice remittente della questione sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia - che prevedeva dh• in caso di disaccordo tra le parti detta remunazione fosse determinata dal
giudice nazione, lel nostro ordinamento interno il legislatore invece proceduto ad un determinazione spc, ifica della misura di tale remunerazione che rtanLo - per quanto ritenuto dalla Corte di Gi.tizia con la sentenza innanzi menzionata - non .uò essere in sè ritenuta in conflitto con diritto comunitario, e segnatame nte cc n 8, n. 2, della direttiva 92/100.
5. Se, dunque, 1' rttuale quadro normativo deve essere mantenuti femo quale parametro di legge in base al quale re lare la determinazione della remunerazione d3vut,, per la diffusione di opere ove insistano i diritta connessi propri del Produttore fonografico i 3 di mancato accordo tra le parti, ritiene -1-t, sì il Collegio che debba essere confermata la pien pertinenza al caso di specie della regolame.:azi ne prevista dal DPCM 1.9.1975 rispetto alla nari colare ipotesi per la quale risulta invece ato il DCPM 15,7.1976.

Invero la diff4,-ren, quantificazione del compenso prevista nei due .ecreti in questione si fonda evidentemente sul-a presenza di un canone d'abbonamento ch diversifica la posizione dell'ente conss.inario dello Stato per il servizio pubblico lalle altre emittenti private, sia in relazicríe e''la composizione della base di calcolo rispetU alla quale procedere all'applicazione ,illa percentuale dovuta ai produttori fons.:,graf •i sia in relazione alla stessa differente der,ermazione della misura della percentuale stesa.

L'applicazione del -5CPM 15.7.1996 al di fuori di tale ambito erebbe pertanto priva di giustificazione e fatto non sussistono dunque i presupposti per un'stensi.one in via analogica di tale disposizi=e caso di specie.

D'altra parte il ;PCM 1.9.,1975 è stato sempre pacificamente app3cato fino all'instaurazione della presente '7.1sa dalle parti che hanno negoziato a risu del compenso in questione, quale specifico pr ,ametro di riferimento per la negoziazione deii :cordi previgenti.
6. Quanto a.11. do nda svolta in via preliminare dalla parte acri relativa al pagamento della somma di C 507.,80,:) da parte della convenuta, non ritiene il Colagíc 11.e essa sia fondata, Premesso che tee —.)mma costituisce la differenza tra quanto cffeHzivaillente corrisposto dalla convenuta nel per.pdo successivo alla scadenza degli accordi vige i fino al 2006 e quanto invece preteso dall'e'ttr-L;• che, in assenza di nuovi accordi si y,r-.a richiamata alle condizioni contrattuali ,acenti parte dei precedenti accordi stípuleíTj 1 2004 ad eccezione però degli sconti associativi ,vi previsti, deve rilevarsi che tale urillarer :odifica degli importi dovuti dalle emittenti non può ritenersi giustificata alla stregua del colna del DPCM 1.9.1975 che prevede il mantenimene2 de.. .e condizioni contrattuali già oggetto di accordo ,Itre alla loro scadenza e fino al raggiungimento 6, nuovi accordi.

Fino alla dat d. instaurazione della presente causa - evento chf- prende atto dell'impossibilità del raggiungim,-nto li intese tra le parti - ogni modificazione 1-1(pn oncordata di dette condizioni non può ritenert-i t zelabile.

7. Stante il uerd rante disaccordo tra le parti, il Tribunale c zeprocedere  dunque alla determinazione del remune.razi'onC relativa alla diffusione delie l'asazioni di cui i produttori fonografici aere: :i al Consorzio SCF sono rispettivamente tit Lari.

Tale deLerminazow, dovrà rispettare le, indicazioni dì cui al DPC1,3 L9.1975, ed in particolare la specifica percer,tua• del 2% "degli incassi lordi o delle quote di in, ss21 lordi corrispondenti alla parte che il cilsc-c. D apparecchio occupa nella sua pubblica utiliuza one" stabilita nel decreto stesso.

L'accertamento ric*-Lesto in via principale dal Consorzio SOF -- e -:Loè che la misura del compenso dovuto da contr,Jp:Tie "sia superiore ai 2- degli incassi lordi . 2 / 1 e quote di incassi lordi corrispondenti al. parte che il disco o apparecchio (}c.c,a nella sua pubblica utilizzazione" Jon può essere accolto dal Tribunale, pos,., cH appare del tutto evidente che ricorso aj,11-xtorità giudiziaria per la determinazione di te compenso implica il rispetto della norma rego-mentare che, in difetto di accordi, specifica 3enza possibilità di autonoma valutazione o -L1.7e a interpretazione da parte del giudice la rce : u.ale di determinazione del compenso stesso.

La possibilità d discostarsi rispetto a tale valore è riservata in via esclusiva all'autonomia negoziale dei! p ti - che anzi appare essere verosimilmente 1. fonte privilegiata dal legislatore a regolamentazione di tali interessi y:anto solo le parti possono bilanciare nel „uod,.• economicamente più conveniente per interessi ogni aspetto effettivamente iante di tale determinazione, che può compreeI, in tale bilanciamento da una parte ad esemp l- convenienza a fissare compensi forfettari icludono la necessità di dare luogo a coryJes7 .! verifiche sui fonogrammi trasmessi, sulla ti. plarità degli stessi, sui tempi effettivi dì dfu .one ecc. - e dall'altra a far risaltare specjtic componenti economiche e di mercato in ecq a influenti sulla realtà imprenditoriale Q tale particolare settore economico In carenza di 1i cordi l'applicazione integrale dell'art. .1 del DP 1.9.1975 è dunque dovuta dal Tribunale, risuLtaw•D del tutto evidente che parte convenuta nella sua attività imprenditoriale provvede in via generale alla diffusione di fonogrammi certamente ricompresí no re del repertorio facente capo ai membri ed aderenti del Consorzio SCF ed è dunque soggetta alla corresponsione dei compensi di cui all'art. 73 L.A,_ li favore del Consorzio SCF, come peraltro dimolra 1 fatto che essa ha sempre aderito agli in passato esistenti ed ha continuato a corrispondere quanto dovuto anche successivamente alla scadenza degli stessi.

In tal senso c!•e -mque essere accolta la domanda di accertament s=1 lta in via subordinata dalla parte attrice, Incrata sulla determinazione del solo compenso d.. cu• all'art. 73 L.A.

8. Le domande 2742,1. dalla Darte convenuta devono dunque essere nel loro complesso respinte, ad eccezione evid2nt- -ente di quella rivolta ad ottenere il r'Lget' della domanda di pagamento della somma di '7. .480,00 svolta dall'attrice ed innanzi ritenut.

Quanto alla doma, la di accertamento negativo contenuta al C'90 -9) delle conclusioni di parte convenuta - riv._dtí, ad ottenere l'accertamento che, al di là del c-or4 aso di cui all'art.. 73 L.A., nulla risulter,bbe 'avuto da essa per diritto di copia o per al,ro italo - se può rilevarsi che nessuna domanda cL accertamento o di condanna è stata svolta c1:: attrice per tali specifiche causali, ritienk- unque il Collegio che essa non possa essere accoU;

Premesso che nsur 1emento di fatto appare essere stato dedotto ul punto dalla parte convenuta, -iconvenzionale, al fine di •a provveda alla copia di rcizio della sua attività come implicitamente ammesso tutti i precedenti accordi che detto compenso e dal agamenti dopo la scadenza di -e evidente che un accertamento -sto dalla convenuta non per la mancanza di qualsiasi che ciò dovrebbe dare per rIte diffonda il contenuto dei nte e cioè senza mai procedere .ier preparare preventivamente egistrare trasmissioni, per li programmi ecc.

he tale domanda non può dunque attrice in va escludere che fonogramm± risi I r e• radiofonica CO-• dalla sua.ades. ne contemplavano proseguimento e:L. tali accordi - nel senso fict risulterebbe fda.. prova, tenuto provato che l'elnit fonogrammi ad alcuna copa palinsesti, 1.31 diffondere In tale contest essere accolta.
9. La causa die istruttorio con se. corso alle ne•tsai. per determinai t in dovuto da part nque essere rimessa sul ruolo ,rata ordinanza ai fine di dare e indagini tecniche e contabili oncreto la misura del compenso tnuta ex art. 73 L.A.
Quanto alle dei giudizio, la loro liauidazione sere rimessa alla sentenza che definirà la reLant•materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale, no; definitivamente pronunciando, ogni ulterior- manda, eccezione o istanza disattesa:
1) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata d. - CONSORZIO FONOGRAFICI nei confronti di Alfa Alfa RADIO s.r.1, con atto di citazione .8.7.2009, dichiara che parte convenuta è tenuta al pagamento in favore di parte attrice per i criteri di cui all'art. 73 L.A. nella misura del 2% degli incassi lordi o delle quote di incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o appaci occupa nella sua pubblica utilizzazione n elazione a quanto disposto dall'art, 1 de DE. 1.9.1975, rimettendo la causa sul ruolo co- -arata ordinanza al fine di provvedere aiì co! ,:eta determinazione della somma dovuta;
2) respinge le ul. rioni domande svolte da parte attrice nonchè th e le domande svolte in via riconvenzional pa , CL Alfa Alfa RADIO s.r.l.

Così deciso in camera di consiglio
del 19 aprile 2012 dep 2 agosto 2012

12.09.2012 Spataro
scfitalia.it


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