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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9338 documenti.

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Aziende 19.06.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Mailing list aziendali, know how e protezione, la Cassazione

"l'asserita condotta illecita si assume riferita ad elenchi nominativi di clienti e partners delle società attrici, corredati dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privi di ogni altro riferimento a posizioni individuanti reddito e condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, ovvero di ogni altra notizia utile all'esercizio dell'attività economica espletata dalle società attrici, operanti nel settore della fiscalità on - line."
Spataro

 

Cassazione 16744/2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

... SPA, in persona dell'amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore Cav. Ricci Roberto, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato

MAURO ERCOLE, (avviso via fax al n. 0573/27329), giusta procura in

calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.R., ... SPA, TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE

SRL, A.B.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 42/07 del TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE

DISTACCATA DI SENIGALLIA, depositata il 25/05/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il

27/03/08 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARTONE Antonio.

FATTO E DIRITTO

Nei giudizi riuniti iscritti ai nn. RG 11204/05 e 11259/05, promossi nei confronti di A.B. e P.R. in proprio e quali soci della società Invidiosa s.n.c. nonchè della ... s.p.a., le società attrici ... s.p.a e Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. hanno dedotto atti di concorrenza sleale consumati a loro danno ad opera del P., ex dipendente, rappresentati dalla sottrazione di alcuni file contenenti archivio informatico costituito dall'elenco dei clienti, e successivo utilizzo da parte degli altri convenuti, ed hanno quindi chiesto il ristoro del conseguente pregiudizio patito.

La società ... s.p.a ha contestato la competenza per materia a favore della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituita a mente del D.Lgs. n. 168 del 2003, presso il Tribunale di Firenze o in alternativa di Bologna, deducendo che la questione controversa rientra tra quelle riservate in forza del combinato disposto del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 98, 99 e 134, in ragione del carattere di segretezza delle informazioni asseritamene sottratte, e in subordine che l'asserita attività illecita interferisce con le fattispecie ivi previste, ed ad ogni buon conto, la mailing list rappresenta vera e propria banca dati, protetta dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 1 comma 2 n. 9.

Gli altri convenuti hanno aderito all'eccezione.

Il Tribunale adito con sentenza depositata il 25 maggio 2007 ha dichiarato la propria competenza per materia a pronunciare sulla controversia.

La società ... ha quindi chiesto col presente ricorso l'intervento regolatore di questa Corte, insistendo per la declaratoria di competenza dell'organo da essa indicato. Ascrive al Giudice del merito di essersi addentrato in una valutazione di merito non consentitagli, e di aver erroneamente omesso di rilevare sia che l'archivio controverso ha carattere di segretezza e valore economico costituendo elemento del patrimonio aziendale delle società attrici, sia l'interferenza degli atti d'asserita concorrenza sleale con le fattispecie relative all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, emergente dalla stessa prospettazione della domanda che attribuisce infatti suddetti caratteri ai dati aziendali oggetto della denuncia di sottrazione e relativo utilizzo.

In altra chiave, deduce omessa pronuncia in relazione all'eccepita qualificabilità delle informazioni controverse quale "banca dati" protetta dalla norma summenzionata sul diritto d'autore, trattandosi di archivio contenente dati personali dei clienti, quali nomi, cognomi e recapiti di posta ordinaria ed elettronica nonchè telefonici, organizzati in maniera sistematica, ed individualmente accessibile mediante mezzi elettronici. Del resto nello stesso libello introduttivo, alle pagg. 16 - 17 si richiamano a conforto della domanda precedenti di merito (Tribunale di Genova 19.6.92) che qualificano la banca dati come un quid dotato di autonomo ed originale contenuto, e alla pag. 18 si fa espresso riferimento alla sottrazione della banca dati.

Espone infine conclusivo e pertinente quesito di spirito.

Le controparti non hanno spiegato attività difensiva.

Il ricorso non appare meritevole d'accoglimento.

Il Giudice adito, operando corretto riferimento alla domanda, ha escluso che gli atti ascritti alla convenuta concretanti la concorrenza sleale (sottrazione di dati dagli archivi informatici contenenti elenco dei clienti e rivelazione a terzi ed utilizzo) possano collegarsi, sulla scorta della prospettazione della domanda, con la tutela della proprietà industriale. Ciò perchè non si lamenta in causa diffusione di dati aventi carattere di segretezza nel senso richiesto dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 98, in quanto le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.

Rientrano invece nella nozione di know how aziendale in senso ampio, la cui sottrazione o utilizzazione rappresenta ex se un illecito rilevante, se accompagnato da condotte contrarie a buon costume commerciale, dirette a cagionare danno all'azienda cui appartengono.

Tanto meno interferiscono con i diritti di privativa.

Il decisum appare corretto nella sua conclusione.

In relazione al primo dei profili coltivati a sostegno dell'eccezione d'incompetenza, devesi osservare che emerge ex actis che l'asserita condotta illecita si assume riferita ad elenchi nominativi di clienti e partners delle società attrici, corredati dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privi di ogni altro riferimento a posizioni individuanti reddito e condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, ovvero di ogni altra notizia utile all'esercizio dell'attività economica espletata dalle società attrici, operanti nel settore della fiscalità on - line.

Trattasi in sintesi di una rubrica nominativa corredata di estremi identificativi, per sua natura riservata.

L'azione in esame, i cui elementi costitutivi poggiano su condotta illecita riferita all'acquisizione di tale documento, non rientra pertanto nella cognizione riservata prevista dal Codice della proprietà industriale introdotto dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel cui vigore è stata introdotta, che all'art. 134, comma 3, la sancisce laddove si controverta nelle materie di cui agli artt. 98 e 99.

La prima di tali disposizioni, per quel che rileva, prevede al comma 1 che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete.

L'art. 99 stabilisce che salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98. Suddetto contesto normativo che costruisce la tutela con palese riferimento alla proprietà industriale, ed opera pertanto in via reale ed erga omnes e non più solo con azione personale, intra moenia secondo definizione dottrinaria, come mero atto concorrenziale, individua con specificità i requisiti prescritti per la sua azionabilità, riferendosi tassativamente ai due casi tipici indicati, fra i quali non rientra l'oggetto dell'illecito oggetto della denuncia in esame.

E' pacifico tra le parti che l'archivio controverso non è qualificabile in termini di esperienza aziendale. L'odierna ricorrente lo colloca infatti nel paradigma della norma citata, ma avuto riguardo all'altra ipotesi considerata, neppur essa tuttavia ipotizzabile.

L'informazione aziendale rappresenta infatti categoria giuridica tecnicamente riferibile alle notizie che risultano elaborate nell'esercizio dell'attività commerciale, e dunque può includere la lista precostituita contenente i nominativi dei clienti, ma solo se ne reca non solo i dati identificativi ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinarne il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni. Costituisce insomma un patrimonio d'utilità al quale è necessario attingere per l'esercizio dell'attività aziendale.

Nella specie, come si deduce dalle parti nei rispettivi atti difensivi l'elenco, che le attrici sostengono illecitamente loro sottratto dal P. e quindi utilizzato illecitamente dai convenuti, rappresenta una mailig - list, che notoriamente si sostanzia in un mero schedario nominativo, privo come tale di elaborazione qualificante in senso aziendale, la cui acquisizione da parte di terzi consente di assumere informazioni idonee all'individuazione per nomina dei soggetti ivi annoverati, utile di certo per attuare un contatto finalizzato ad eventuale storno di clientela, ma non per ciò solo idoneo ad una loro specifica e personalizzante caratterizzazione a fini utili all'espletamento dell'attività economica.

Il rilievo, di natura tranciante, assorbe l'indagine sui caratteri di "segretezza", peraltro non omologabile alla riservatezza invocata dalle attrici che è insita nella natura stessa del documento, siccome per sua natura destinato a non essere divulgato fuori dell'azienda (come si è già affermato in un caso di sviamento di clientela esaminato da questa Corte nella sentenza n. 12681/2007), ed "economicità", che devono assistere l'informazione aziendale, secondo la disposizione citata. In relazione all'ulteriore profilo articolato a sostegno della sua eccezione dalla ricorrente, si sostiene correttamente nell'approdo censurato che l'azione de gua non interferisce con i diritti di proprietà industriale di competenza della sezione specializzata, e dunque neppure in tale chiave si appartiene alla cognizione riservata, secondo la previsione del cit.

D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1. Il Giudice anconetano ha escluso in punto di fatto siffatta interferenza osservando che le attrici non lamentano diffusione di segreti aziendali, nei sensi di cui alle norme sopra citate.

Anche in tale prospettiva la decisione risulta corretta.

Come si rammenta in detto provvedimento, la previsione dell'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, che attribuiva la competenza alle sezioni specializzate anche in materia di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, è stata modificata dal disposto del sopra cit. art. 134, che al comma 1, affida la cognizione al Giudice specializzato nei procedimenti di concorrenza sleale "con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale".

E' palese che il dato testuale, di perdurante non appagante chiarezza, ripropone nozione d'interferenza inalterata rispetto alla previsione contenuta nell'art. 3 summenzionato, operante come discrimen nella devoluzione della cognizione, ma, con mutata angolazione, che convalida mediante la generalizzazione della competenza attribuita alla sezione specializzata sulla concorrenza sleale, siccome viene prospettata come regola la sua inerenza alla materia dei diritti riservati.

La verifica sulla non interferenza neppure indiretta, costruita in tal guisa in negativo come parametro ad excludendum, deve essere quindi condotta tenendo conto che tale ipotesi rappresenta ed opera come eccezione, e deve perciò essere fatta segno di esegesi restrittiva, tenendo peraltro presente che l'interferenza è ora relazionata all'esercizio dei diritti titolati, che è nozione che evoca in senso dinamico e concreto il potere processuale del titolare del diritto a chiederne l'attuazione, ben più specifica rispetto alla nozione di tutela, correlata alla concorrenza sleale prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.

In assenza di espressa definizione, com'è noto intenzionalmente omessa dal legislatore che ne ha inteso rimettere la costruzione al dibattito esegetico, che ne ha offerto invero interpretazione non uniforme che non appare opportuno ora richiamare, stante l'esigenza d'elaborarne una nozione che non resti affidata a mera casistica ma operi come criterio direttivo valutabile ex ante, la "non interferenza" deve essere riferita ai soli casi in cui nè il libello introduttivo configuri alcuna sovrapposizione fra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa ed eventuale pretesa sui diritti titolati, nè, tanto meno, essa possa desumersi dalla difesa spiegata da parte convenuta.

Ne discende che restano affidati al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale ed. pura, intendendosi tali le controversie in cui il thema disputandum non presenti implicazioni con i diritti riservati, nel senso che l'illecito controverso non ne costituisce fatto costitutivo siccome non ne condivide i medesimi interessi oggettivi ovvero soggettivi, e dunque non può qualificarsi in termini di antigiuridicità apprezzabile in giudizio avuto riguardo al rispettivo contesto di protezione.

Appare palese che la disposizione normativa in esame non sancisce la definitiva omologazione del diritto alla lealtà concorrenziale ai diritti titolati dal C.P.I. seppur tale testo normativo, promulgato in attuazione della L. delega n. 273 del 2002, art. 15, prenda atto della necessità di un riassetto sistematico anche dei rispettivi mezzi di tutela giurisdizionale in ragione della loro sostanziale omogeneità.

Lo stesso quadro normativo smentisce l'ipotizzabilità di una perfetta sovrapposizione:

l'art. 1 del Codice, laddove individua i diritti di proprietà industriale con riferimento all'accordo TRIPs, li definisce senza menzionare anche la concorrenza sleale; l'art. 134, la include nella cognizione riservata, ma con l'eccezione indicata; la lesione della privativa realizza ex se atto concorrenziale, ma non necessariamente è vero il contrario.

Tanto considerato, dovendosi affermare che la condotta concorrenziale non incide per definizione assiomatica sulla proprietà industriale, occorre verificare la non interferenza, nozione, giova ribadire volutamente atecnica ed ambigua, non solo riconducendola, ovviamente in negativo secondo il tracciato della norma considerata, ai casi in cui debbano escludersi le ipotesi di connessione tecnico - giuridica contemplate nelle disposizioni del codice di rito, in verità operanti anch'esse, all'interno del sistema generale sulla competenza, in senso speculare, in funzione di deroga rispetto ai criteri ordinari sulla devoluzione cognitiva. La stessa atecnicità della locuzione usata dal legislatore depone nel senso di escludere tale opzione, nè avrebbe senso laddove richiamasse suddetto istituto che è comunque operante in via generale. Piuttosto, fungendo da criterio originario di competenza funzionale, deve essere riferita tanto ai fatti dedotti in lite che agli effetti della decisione che intervenga su di essi, col corollario che la cognizione della causa resta affidata al Giudice ordinario nel solo caso in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non proponga alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, con la pretesa giuridica, e non solo economica, di natura dominicale, tale dovendosi intendere la locuzione "esercizio dei diritti", che rappresenta lo strumento di reazione tipico dei diritti titolati dal Codice della proprietà industriale.

Nella medesima prospettiva si pone la recente ordinanza n. 9167/08 con cui questa Corte, avuto però riguardo alla previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, ha elaborato la nozione d'interferenza prescindendo dalla formulazione di un'azione reale, riferendola al caso in cui la domanda sia accessoria a quella di tutela sulla proprietà industriale, sicchè devesi escludere se la decisione non richieda accertamento neppure indiretto su relativo diritto.

Nella specie, gli elementi costitutivi della domanda non contengono riferimento alcuno ai diritti protetti, nè espresso nè tanto implicito. Il "petitum", che espone denuncia di atti di concorrenza sleale consistita in sostanza in uno storno di clientela, attuata dall'ex dipendente P. mediante l'acquisizione non autorizzata dei relativi nominativi attingibili dai dati in possesso delle attrici, è circoscritto entro il limite della mera richiesta della loro cessazione, e del ristoro del pregiudizio per suo effetto patito; la "causa petendi" è ad esso strettamente attinente. Essi pertanto non sono idonei a generare in concreto alcuna allegazione che possa fondare un titolo per l'esercizio coevo di privativa, ovvero abbia con esso una correlazione processuale nei sensi indicati. Per altro verso, la soluzione della controversia, così come prospettata, neppure postula delibazione incidentale sull'esercizio dei diritti anzidetti, data l'impossibilità in fatto, sopra rappresentata, di ricondurre la mailing - list oggetto degli atti illeciti dibattuti, al paradigma della norma contenuta nel D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 98. Occorre da ultimo escludere anche la dedotta interferenza col diritto d'autore, al cui paradigma la ricorrente riconduce suddetta lista perchè le attrici l'avrebbero definita "banca dati", e la cui omessa disamina lamenta ora con l'ultimo degli argomenti illustrati nel ricorso.

La reiezione da parte del Giudice di merito di tale ricostruzione, sia in fatto che in tesi, si desume dalla complessa articolazione del tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, che avendo qualificato l'oggetto dell'attività illecita controversa un mero elenco, ne ha implicitamente escluso ogni diverso carattere, ivi compreso quello che ora si denuncia erroneamente negletto. Ad ogni buon conto, devesi rilevare che la censura che in quanto investe questione di diritto, può comunque essere esaminata in questa sede, essendo in potere di questa Corte colmare eventuale "iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura, facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrandola mediante l'enunciazione delle ragioni giuridiche che sostengono il provvedimento" (cfr. Cass. n. 8561/2006), devesi dichiarare infondata.

L'elenco in discussione, quale che ne sia stata la definizione indicata dalle stesse attrici, non rappresenta opera dell'ingegno poichè non riveste la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d'autore, nel senso della sua creatività e della novità soggettiva dell'idea da cui la sua elaborazione è scaturita, che rappresentano gli elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno, e realizzano i requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, della sua attitudine ad essere considerata autonomo apporto creativo (cfr. Cass. n. 24594/05, n. 15496/2004). Si risolve infatti solo in un indice di nomi, come tale inespressivo di un programma che possa considerarsi nuovo, ovvero originale. Tali considerazioni assorbono ogni altra questione riguardante l'individuazione della fonte normativa di devoluzione esclusiva al Giudice specializzato anche della materia della proprietà intellettuale.

Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto non senza rilevare che, ad ogni buon conto, la reintroduzione nei procedimenti riservati alla sezione specializzata del rito ordinario, come si sostiene in dottrina di maggiore comprovata affidabilità, procurato dall'intervento del giudice delle leggi che, con sentenza n. 170/2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di cui al cit. art. 134, comma 1, nella parte in cui applicava in relazione ad essi il c.d. rito societario, di cui ai capi 1 e 4 del titolo del D.Lgs. n. 5 del 2003, affievolisce la rilevanza della questione controversa che, limitata alla mera individuazione del giudice competente, non ha altre ricadute sul processo.

Viene omessa la pronuncia sulle spese in assenza d'attività difensiva delle intimate.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008

19.06.2008 Spataro



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