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Biciclette 2012-10-08 - Pdf - Stampa

Le regole di guida delle biciclette

Min. Trasporti, Prot. n. 4447 - Uscita 01.08.2012 Fonte: Min. Trasporti

 

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I

Infrastrutture Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II
...
Prot. n. 4447 - Uscita 01.08.2012

Oggetto:- Circolazione stradale dei Velocipedi. Quesiti. Rif. nota racc. A/R pec del 30.07.2012.

1) Equipaggiamento delle biciclette da corsa e mountain bike.
Ai sensi dell’art. 68, c. 1, lett. c), del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), i velocipedi devono essere muniti, per le segnalazioni visive, anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Ai sensi del c. 3, tali disposizioni non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Come prescritto dall’art. 224, c. 10, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), i dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.
Pertanto tali dispositivi possono essere prodotti da terzi, e se necessario installati dopo l’acquisto del velocipede.
Le caratteristiche minime dei suddetti dispositivi sono quelle indicate dal citato art. 224, cc. da 1 a 9, al quale si rinvia per i dettagli tecnici.

2) Condotta dei ciclisti sulla strada
Il comportamento su strada dei ciclisti è regolato dall’art. 182 del Codice.
In particolare, ai sensi del c. 1, I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
La violazione di tali norme comporta la sanzione di cui al c. 10.
In ogni caso i ciclisti, quando circolano in promiscuo con gli altri veicoli, sono tenuti a rispettare le norme di comportamento previste dal Titolo V del Codice in quanto applicabili, in particolare quelle di cui agli artt. 141, 143, 145, 146, 148, 149 e 154.
Ai sensi dell’art. 154, c. 1, per cambiare direzione o corsia tutti conducenti, compresi i ciclisti, devono:-
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
I ciclisti, in particolare, sono tenuti a guardare nello specchietto retrovisore, ovvero a volgere il capo, per controllare visivamente il sopraggiungere di altri veicoli, e ad effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intendano fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intendano voltare.
Al riguardo si osserva tuttavia che anche il conducente di un veicolo a motore, in uscita da un parcheggio laterale, è obbligato a sua volta a tenere, secondo i casi, il comportamento di cui all’art. 145, c. 6, ovvero art. 154, cc. da 1 a 5.
 Pertanto il conducente del veicolo a motore può essere corresponsabile del comportamento indotto nel ciclista.
 Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento


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2012-10-08 Chi: Spataro Fonte: Min. Trasporti








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