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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Intercettazioni 29.08.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Sequestro, perquisizioni e intercettazioni: mai preventive

Una affermazione da approfondire.
Spataro

 

C

Cass., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 19618, Pres. Sirena, Rel. Massafra

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISA; nei confronti di:
1) Omissis;
avverso l'ordinanza a 17/2011 TRIB. LIBERTA' di PISA, del 23/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Udito il difensore Omissis che chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'ordinanza in data 23.9.2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea " Omissis ltd." e conseguentemente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto
eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo)- i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori).
Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola "banche" contenuta nel novellato art. 248 c.p.p., comma 2 (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla pubblica accusa), si potesse riferire anche alle "banche-dati" e non già solo agli "istituti di credito".
Il p.m. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento de quo, contestava entrambe le suddette argomentazioni del tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'art. 248 c.p.p., comma 2 e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'art. 247 c.p.p., comma 1.
E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea" Omissis 1.t.d." a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto.
La perquisizione, ai sensi dell'art. 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. n. 48 del 2008), è consentita "quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza". Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere "pertinenti al reato", laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato.
Infatti, "l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonchè della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato..." (Cass. pen. Sez. 6, n. 2473 del 17.6.1997, Rv. 209122 e successive conformi).
Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.
Correttamente, inoltre, il tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla pubblica accusa del nuovo testo dell'art. 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.
Infatti, la locuzione contenuta nell'art. 248 c.p.p., comma 2 (anch'esso novellato dalla L. n. 48 del
2008) laddove richiama le "banche" (termine già adoperato nel previgente testo della norma in questione) non può che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso di essi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" (già contemplati in precedenza) anche "dati, informazioni e programmi informatici".
Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di "banche" fino a comprendere le "banche- dati" presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acutamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il termine banca-dati, omologo della corrispondente espressione inglese "data-base", non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "sistema informatico o telematico" (come nel soprarichiamato art. 247 c.p.p., comma 2 al pari degli artt. 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quinquies e 640 ter c.p.).
Consegue il rigetto del ricorso.
 P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

29.08.2012 Spataro



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