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Danno 2012-08-06 - Pdf - Stampa

La Cassazione sulla mancata applicazione delle tabelle milanesi

Cassazione III civile del conr 12464 del 24-5-2012 dep 19-7-2012 Fonte: cassazione

 

R

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli I1l..mi Sigg.rí Magistrati;

Dott. ANTONIO SEGRETO    - Presidente - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO    - Consigliere - Dott. GIOVANNI GIACALONE    - Consigliere - Dott. RAFFAELLA LANZILIO    - Rel. Consigliere - Dott. PAOLO D'AMICO    - Consigliere - kta pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 254(32-2010 proposto da;

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASALOTTI 53 PAL 13/1, presso lo studio dell'avvocato MATTE() MAZZAMURRO, rappresentato e dies o dall'avvocato MASTRANGELO GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrente -  ...

contro ...

- intimati - avverso la sentenza n. 775/2009 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/07/2009; R.G.N. 25612005. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza    del    24/05/2012    dal    Consigliere    Dott. RAFFAELLA LANZI;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Prouratore Generale Dott. COSTANTINO UCCI che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Nella causa di risarcimento dei danni proposta da ... contro ... incidente stradale, il Tribunale di Foggia ha ritenuto la responsabilità esclusiva dei convenuti e li ha condannati a pagare all'attore la somma complessiva di E T1.696,70, oltre interessi e spese processuali.

Lo scontro si è verificato lungo la strada statale Foggia - San Severo,    fra l'autocarro Fiat ...condotto dal ... che ha effettuato una svolta a sinistra per immettersi in una strada poderale, e l'automobile condotta da li    5, che proveniva dalla direzione opposta.
Proposto appello principale da quest'ultimo, che riteneva insufficiente la somma liquidata, e incidentale dalla ... per fare accertare il concorso di colca del danneggiato, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bari - in parziale riforma della sentenza di primo grado - ha ritenuto responsabile dell'incidente per l'80i    il , poichè non ha dato la precedenza al veicolo che proveniva dalla direzione opposta e non ha segnalato la svolta a sinistra, e per il 20% allo poichè procedeva a velocità (110-120 km. all'ora) superiore    a quella consentita in luogo (90 km. all'ora, trattandosi di strada extraurbana secondaria: art. 142, 1D corna, cod. strad.).
La Corte ha ridotto in proporzione le somme spettanti al danneggiato in risarcimento dei danni patrimoniali e morali, rigettando l'appello principale relativo, e gli ha riconosciuto l'ulteriore importo di E 4.131,66, quale danno emergente, conseguente alla perdita dell'autovettura.

... propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la s.p.a. con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 326 e 327 cod. proc. civ. e decadenza dell'appellante incidentale dall'impugnazione, il ricorrente assume che l'appello incidentale è stato tardivamente depositato oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini processuali.
1.1.- Il motivo è manifestamente infondato,  Lo stesso ricorrente rileva che la ...si è ritualmente costituita in appello nei termini di cui all'art. 166 e la Corte di appello ha accertato la circostanza Kp. 3 della sentenza), rilevando che non sussiste altra causa di decadenza dall'impugnazione incidentale che la mancata costituzione almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione.

In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza.

Ciò indipendentemente da: fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza medesima, rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale, e che quindi l'interesse ad imougnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni di legge.

L'unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Casa. 11/06/2008, n.

15483).
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 345 cod.proc.civ., poichè solo in grado di appello Ta compagnia assicuratrice ha chiesto, in via subordinata rispetto alla domanda di integrale rigetto della domanda attrice, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore: domanda non proposta in primo grado.
2.2.- Il motivo non è fondato.

va premesso che la richiesta di parte convenuta, gradata rispetto a quella di rigetto, di ritenere    sussistente il concorso di colpa, rispetto alla domanda dell'attore di condanna per l'intero, si pone nella struttura del processo risarcitorio come un'eccezione in senso lato, o come mera difesa, rispetto alla domanda attrice, poichè il concorso di_ colpa del danneggiato attiene al momento eziologico dell'evento, la cui prova grava sull'attore ed il cui accertamento deve essere effettuato d'ufficio dal giudice (cfr., nel senso che il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 l comma cod. civ., può essere rilevato d'ufficio dal giudice indipendentemente da una specifica eccezione del danneggiante, Cass. civ., Sez. 11, 1 dicembre 1997, n. 12298; Cass. civ. Sez. 1, 25 settembre 2008 n. 24080; Cass. civ. Sez. 3, 10 novembre 2009 n. 23734 e 22 marzo 2011 n. 6529, fra le altre).

Pertanto se la richiesta di accertamento del concorso di colpa viene avanzata dalla convenuta appellante ( già condannata in primo grado) in sede di appello in via gradata rispetto alla richiesta di rigetto della domanda di condanna per responsabilità esclusiva,essa n no solo non integra una domanda nuova, ma neppure configura un'eccezione nuova inammissibile.

Si tratta solo di una difesa, o eccezione in senso lato, che, indipendentemente dalla sua proposizione in primo grado, avrebbe dovuzo essere comunque esaminata dal primo giudice (anche implicitamente), riguardando il    momento eziologico dell'evento dannoso.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 292 cod. proc. civ., per il fatto che l'atto di appello incidentale non è stato notificato all'appellato contumace.
3.1.- Il motivo non è fondato.

Premesso che il ricorrente non ha sollevato questione di difetto di integrazione del contraddittorio, ma solo di violazione dell'art. 292 cod. proo_ civ., va osservato che egli è carente di interesse a sollevare tale eccezione ed pertanto privo di legittimazione a proporla.

L'omessa notifica dell'appello incidentale al contumace, può essere fatta valere solo da quest'ultimo con ricorso per cassazione (Cass. n. 7307/2009).

L'inosservanza    dell'obbligo    di    notificazione    previsto dall'art. 292 cod. proc. civ.    dettato nell'esclusivo interesse della parte contumace - determina una nullità relativa, sicchè non può essere rilevato d'ufficio cal giudice ma deve essere dedotto dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale, successiva costituzione in giudizio, o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunziazo sul merito (Cass. n. 16101/ 2003).
4.-    Con    il    quarto    motivo    il    ricorrente    denuncia contradditLoria ed insufficiente motivazione, sul rilievo che l'impugnata sentenza ha omesso di applicare le nuove abelle predisposte dal Tribunale di Milano, nel procedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali, omettendo di uniformarsi a quanto deciso dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 26972/2008, ed ha invece applicato le tabelle in vigore prima di tale sentenza.
4.1.- Il motivo è inammissibile.

Indipendentemente dal problema di stabilire se la mancata applicazione sul piano nazionale delle "Tabelle di Milano" integri un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.

360 n. 3 cod.proc.civ. (Cass. n. 1240812001) ovvero un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 14402/2011), va osservato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquida--1 in misura diversa sol perchè esaminati da differenti uffici giudiziari.
Il riferimento ai criteri di liquidazione predisposti dal Tribunale di Milano garantisce tale uniformità di trattamento, essendo esso già ampiamente diffuso nella prassi sul territorio nazionale, e ad esso la Corte di cassazione riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt_ 1226 e 2056 cod. civ., in applicazione dell'art. 3 Cost., sempre che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.

L'applicazione di diverse tabelle, ancorchè comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimita', solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

Occorre cioè che il ricorrente abbia specificamente richiesto la liquidazione del danno in base ai valori delle nuove tabelle elaborate a Milano, perchè la domanda non sia considerata nuova e quindi inammissibile.    Occorre altresì che, trattandosi di giudizio svoltosi in luogo diverso da Milano, come nel caso di specie, le tabelle milanesi siano state anche prodotte in atti (Casa. civ. 7 giugno 2011 o.32408).

Nel caso in esame non risulta se e quando il ricorrente abbia richiesto al giudice di appello l'applicazione delle nuove tabelle di Milano, successive alla citata sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Neppure risulta se tali nuove tabelle siano state prodotte, e quando, nel giudizio di appello/ e se esse siano state depositate in questo giudizio di cassazione.

Il motivo è pertanto inammissibile anche ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. che, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in auale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto ed, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esso sia prodotto anche in sede di legittimità (Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547;    Cass. civ. 2h marzo 2010 n. 7161).
5.- Il ricorso deve essere rigettato,
6.-    Le    spese del presente    giudizio,    liquidate    nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna !IA ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in E 1.700,00, di cui e 200,00 per esborsi ed    1.500,00 per onorari; oltre al lo CASSAZIONE rimborso    delle    spese    generali    ed    agli    accessori previdenziali e fiscali di legge_ Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012 Il Presidente


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2012-08-06 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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