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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Sentenze 03.07.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Si puo' vendere software usato: La Corte Europea sull'esaurimento del diritto di distribuzione ma non quello di riproduzione

Sentenza nella causa C-128/11

"A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione non si esaurisce con la prima vendita. "

"la Corte dichiara che ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo acquirente. "

Si notino le conclusioni dell'avvocato generale


Spataro

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S

Sentenza nella causa C-128/11   Stampa e Informazione                                               UsedSoft GmbH / Oracle International Corp.

L’autore di un software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze «usate» che                 consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati via Internet

Il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer coperta da tale licenza si esaurisce con la prima vendita


La   Oracle   sviluppa   e   distribuisce,   in   particolare  mediante   download   via   Internet,   programmi  per computer operanti in base al modello «client/server». Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio computer, a partire dal sito Internet della Oracle. Il diritto di utilizzare tale programma,  concesso  sulla   base  di   un   contratto   di   licenza,   include  il   diritto  di  memorizzare   in modo   permanente   la   copia   di   tale  programma   su   un   server   e   di   consentire   sino  a   25   utenti   di accedervi   scaricando   la  copia   sulla   memoria   centrale   della   loro   stazione   di   lavoro.   I   contratti   di licenza prevedono che il cliente acquisisca un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non trasferibile  e   riservato  ad   un   uso   professionale   interno.   Dal   sito   Internet   della   Oracle   possono essere   parimenti   scaricati,   nell’ambito   di   un   contratto   di   manutenzione,   versioni   aggiornate   del programma (update) e programmi che consentono la correzione di errori (patches).


La   UsedSoft   e'   un’impresa   tedesca che   commercializza   licenze   riprese da   clienti   della   Oracle.  I clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del software, lo scaricano direttamente, dopo aver acquistato una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software possono poi acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari. In tal caso, i clienti scaricano il software nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di detti altri utenti.


La Oracle ha convenuto la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi al fine di ottenere l’inibitoria di tale pratica. Il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla controversia   in   ultimo   grado,   si   e'  rivolto   alla   Corte   di   giustizia   affinche'  questa   interpreti,   in   tale contesto, la direttiva relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer1.


A termini di tale direttiva, la prima vendita di una copia di un programma per computer nell’Unione, da    parte   del   titolare   del  diritto  d’autore    ovvero     con   il  suo   consenso,      esaurisce     il  diritto  di distribuzione di tale copia nell’Unione. In tal modo, il titolare del diritto che ha commercializzato una copia sul territorio di uno Stato membro dell’Unione perde la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento monopolistico per opporsi alla rivendita di detta copia. La Oracle sostiene però che il principio   dell’esaurimento   previsto  dalla   direttiva   non   si  applica   alle   licenze   di       utilizzazione   di programmi per computer scaricati via Internet.


Con     la  sentenza     odierna     la  Corte   precisa   che    il  principio     dell’esaurimento         del  diritto   di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d’autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet.


Infatti,  quando   il   titolare   del   diritto   d’autore   mette   a  disposizione   del   proprio   cliente   una copia – tangibile o intangibile – e conclude al tempo stesso, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo   diritto   esclusivo  di   distribuzione.  Infatti,   tale   operazione   implica  la   cessione   del   diritto  di proprietà della copia. Conseguentemente, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia.


La Corte rileva, in particolare, che limitare l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione       alle  sole    copie    di   programmi       venduti     su   un    supporto     informatico      tangibile consentirebbe   al   titolare   del   diritto   d’autore   di   controllare   la   rivendita   delle  copie   scaricate   via Internet   e   di  esigere  una   nuova   remunerazione,  in   occasione   di   ogni   rivendita,   quando   la  prima vendita     gli ha    già consentito      di   ottenere    una   remunerazione        adeguata.     Tale   restrizione    alla rivendita   di copie   di   programmi   scaricati   via   Internet   andrebbe   al   di   la'  di   quanto  necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale.


Peraltro,   l’esaurimento   del   diritto   di   distribuzione   si   estende   alla   copia   del   programma venduta, corretta ed aggiornata dal titolare del diritto d’autore. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte sulla   base  di   tale  contratto   costituiscono   parte   integrante   della        copia   inizialmente   scaricata   e possono essere utilizzate dal cliente senza limitazioni di durata.


La Corte sottolinea, tuttavia, che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti che vada al di là delle sue esigenze, detto acquirente non è peraltro autorizzato, per   effetto   dell’esaurimento   del   diritto   di   distribuzione,  a  scindere   la   licenza   ed   a   rivenderla parzialmente.


Inoltre,    la  Corte   precisa    che   l’acquirente       iniziale   di  una    copia   tangibile    o intangibile     di un programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d’autore sia esaurito è tenuto, al momento   della   rivendita,   a   rendere   inutilizzabile   la   copia   scaricata   sul   proprio   computer.

Infatti,   qualora    continuasse      ad   utilizzarla,   violerebbe     il  diritto  esclusivo   del   titolare  del   diritto d’autore alla riproduzione del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il   diritto   esclusivo   di  riproduzione   non   si   esaurisce   con   la   prima   vendita.   La   direttiva   autorizza, tuttavia,    tutte  le  riproduzioni     necessarie      per  consentire     al   legittimo   acquirente   di    utilizzare   il programma         in  modo     conforme      alla  sua   destinazione.       Tali  riproduzioni     non   possono      essere contrattualmente vietate.


Ciò premesso, la Corte dichiara che ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di   distribuzione   del   titolare   del   diritto  d’autore   sia   esaurito,  costituisce,  in   tal senso,  un   legittimo acquirente.     Egli    puo',   pertanto,    scaricare     sul  proprio    computer      la  copia   vendutagli     dal   primo acquirente. Tale download dev’essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentire a tale nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.


In tal modo, il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, puo'     procedere, in  quanto legittimo acquirente della copia corretta ed   aggiornata del programma di cui trattasi, al download della copia stessa dal sito  Internet del titolare del diritto d’autore.


IMPORTANTE:   Il rinvio  pregiudiziale   consente      ai  giudici  degli  Stati   membri,    nell'ambito  di   una controversia    della   quale  sono     investiti,   di  interpellare  la Corte  in  merito   all’interpretazione   del  diritto dell’Unione o alla validita'  di un atto dell’Unione. La Corte  non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice   nazionale   risolvere  la   causa   conformemente  alla  decisione  della   Corte.        Tale   decisione    vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

 

1 Direttiva 20 09/24/CE del Parl amento euro peo e del Cons igl io,  del 2 3 apr ile  2009, relativa  alla tutela g iuridica dei programmi per computer (GU  L 111, p ag. 16)

03.07.2012 Spataro
Curia


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