VIDEO: "Abbiamo bocche per dare baci o meglio dire per assaggiarci" - Fatti Avanti Amore di Nek ![]() Avv. Alberto Foggia - curatore dell'osservatorio di proc. civ.
Cortili
![]()
Cortili, parcheggi, destinazione d'uso e servitu'
Cassazione II Civile del 3 maggio – 15 giugno 2012, n. 9875
S
Svolgimento del processo Il Condominio (OMISSIS) ed alcuni condomini, con citazione notificata il 26.9.91, convennero al giudizio del locale tribunale la societa' Edilizia Alfa s.r.l., propr ietaria esclusiva di un immobile confinante, lamentando che la stessa aveva i llegittimamente realizzato un'area di parcheggio nell’area cortilizia interposta tra le due proprieta' e modificato la destinazione dell'androne comune di accesso, da passaggio pedonale a carrabile, e pertanto chiesero i conseguenti provvedimenti inibitori, restitutori e risarcitori. Nella resistenza della convenuta, che aveva sostenuto la legittimita' delle opere, peraltro realizzate d'intesa con il condominio medesimo, proponendo una domanda riconvenzionale di rilascio di una parte dell'area di sua esclusiv a proprieta', l'adito tribunale, dopo l'espletamento di una prima consulenza tecnica, con sentenza non definitiva del 25.11.96 (non fatta oggetto di impugnazione o relativa riserva ), respingeva le domande attrici, con riferimento alle opere che la convenuta aveva reali zzato nella parte di area cortiliz ia di sua esclusiva proprieta', nonche' la domanda riconvenzionale3e disponeva ulteriore istruttoria, espletata la quale (con prove testimoniali e consulenza tecnica integrativa), con sentenza definitiva del 6.7.01 rigettava le domande attrici anche nella parte relativa all'utilizzazione dell'androne comune, ritenuta compatibile con la sua destinazione. Ma a seguito ed in accoglimento dell'appello degli attori, resistito dalla societa' appellata, la Corte di Bologna, con sentenza del 24.3.05, in riforma di quella impugnata, dichiarava illegittima l'utilizzazione, da parte della convenuta, dell'androne e della parte comune dell'area cortilizia A per il transito anche di veicoli ed ordinava la rimozione delle opere a tal fine realizzate, in quanto in contrast o con il principio di cui all'art. 1102 c.c., concretando una modalita' d'uso, in precedenza insussistente, tale da limitare i concorrenti diritti di pari utilizzazione da parte dei rimanenti condomini e da instaurare di fatt o una servitu' a carico del condominio ed favore dell'immobile di proprieta' esclusiva della societa'; disattesa, peraltro, la richiesta risarcitoria, tenuto conto in particolare dell'esito del giudizio di primo grado, con riferimento alla non impugnata sentenza non definitiva, la corte dichiarava intera mente compensate le relative spese, salvo quelle di consulenza tecnica di ufficio, poste a carico della convenuta, condannando invece quest'ultima, per la soccombenza, a quelle di secondo grado.
Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsici sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce "omessa e contraddittoria motivazione" su punto decisivo, nonche' violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., con riferimento specifico all'assunto secondo cui essa avrebbe eseguito nuove opere nell'androne comune, oltre a quelle legittime nella sua proprieta' esclusiva, al rigua rdo sostenendo che si sarebbe lim itata a "sfruttare al meglio potenzialita' gia' perfettamente e compiutamente insiste nella comune proprieta'". La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello princi pale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizi o, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. 07.08.2012 Cassazione
Tags: Cortili Parcheggi Destinazione d'uso Servitu' Sentenze Cassazione Passaggio pedonale
Store:
|