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Contratti 2012-05-04 - Pdf - Stampa

La vessatorieta' della clausola limitativa della responsabilita' nel contratto assicurativo

Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254 Fonte: Cassazione

 

S

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La Banca di credito cooperativo Alfa stipulava un contratto di assicurazione, assicurando i sui  clienti contro gli infortuni (morte e invalidità permanente). Non avendo ricevuto l’indennizzo alla  morte di uno di essi, titolare di più rapporti con saldo debitore, sul presupposto della vessatorieta'  (e conseguente nullità in mancanza di specifica sottoscrizione) della clausola che poneva un limite  quantitativo  massimo  all’indennizzo  pattuito  -  in  generale  individuato  come  pari  alla  somma  assicurata, a sua volta coincidente con il saldo debitore - chiedeva la condanna della Alfa Spa  all’indennizzo  corrispondente  al  saldo  debitore  e, in  subordine,  al  limite  massimo  previsto  in  presenza di più rapporti.
Il Tribunale, emessa ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. rispetto all’importo massimo previsto,  accoglieva  la  domanda  negli  stessi  limiti,  sul  presupposto  del  carattere  non  vessatorio  della  clausola limitativa dell’indennizzo.
La Corte di appello di Salerno (sentenza del 20 febbraio 2010) confermava la decisione di primo  grado.
2. Avverso la suddetta sentenza, la Banca propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resiste con controricorso la Alfa Assicurazioni Spa (già Alfa).

MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. Con l’unico motivo di ricorso, la Banca deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1341,  secondo comma, 1882 e 1905 cod. civ.
Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola non vessatoria, in quanto non  limitativa  della  responsabilita',  ma  volta  ad  individuare  l’oggetto  della  prestazione  dell’assicurazione nell’ipotesi del verificarsi dell’evento.
Invece,  secondo  la  ricorrente,  la  clausola  sarebbe  vessatoria  perche'  inciderebbe  solo  sull’indennizzo, cioè sull’ambito oggettivo di responsabilità patrimoniale dell’assicurazione.
2. Il ricorso va rigettato.
    È pacifico tra le parti che l’art. 5, delle condizioni di assicurazione allegate alla polizza (riprodotto  in ricorso), rubricato “somma assicurata – indennizzo”, prevede che “la somma assicurata è pari al  saldo  in  linea  capitale  e  interessi  risultante  dalle  evidenze  contabili  del  contraente  al  giorno  precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio” e che “l’ammontare dell’indennizzo ... è pari  alla somma assicurata, con il massimo di £50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere  più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore  a L. 100 milioni”.
2.1.  Ritiene  il  Collegio  che  la  clausola  in  argomento  e'  un  modo  di  delimitazione  della  somma  assicurata, in riferimento ai diversi possibili saldi passivi dei rapporti bancari con i clienti: sono  integralmente assicurati i saldi passivi sino a cinquanta milioni di lire; i saldi passivi superiori sono  assicurati per la stessa somma; se in capo allo stesso soggetto esistono più rapporti bancari con  saldi passivi, la somma assicurata è comunque pari a 100 milioni di lire.
La clausola, quindi, va ad identificare l’oggetto del contratto perchè delimita il rischio assicurato e  non rientra tra le clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma cod. civ., perchè non  stabilisce,  a  favore  dell’Assicurazione  che  l’ha  predisposta,  limitazioni  di  responsabilita',  con  la  conseguenza che non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto.
2.2.  La  Corte  di  merito,  pertanto, ha  correttamente  applicato  alla  specie  il principio di  diritto,  consolidato, secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative  della  responsabilita',  agli  effetti  dell’art.  1341  cod.  civ.  (con  conseguente  necessita'  di  specifica  approvazione  preventiva  per  iscritto),  quelle  che  limitano  le  conseguenze  della  colpa  o  dell’inadempimento  o  che  escludono  il  rischio  garantito,  mentre  attengono  all’oggetto  del  contratto - e non sono, percio', assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole  che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio  garantito” (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione  rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Alfa Assicurazioni Spa (già Alfa), delle spese  processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,  oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.


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2012-05-04 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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