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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

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Software 03.05.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Gli Europei hanno il diritto di studiarsi il codice dei programmi

Abbiamo il diritto che il software sia apribile ed il diritto di guardare come funziona.
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

    T

    Torno ai gloriosi tempi della mia tesi e di quando suggerii ad una azienda americana (era Caldera, l'antenata di qnx, ora in rim) di pretendere di accedere alle api del dos di microsoft. Che tempi.

    Gli europei hanno il diritto di vedere come funziona il software. Non hanno diritto al codice sorgente ma possono disassemblare il codice per vedere come funziona. Reverse engineering.

    Mai piaciuto alla BSA, un pò come a FIMI ed altri non piace il mondo aperto di internet, preferendolo chiuso e garantito da arbitri erga omnes, sceriffi della comunità più che giudici dei casi concreti.

    Di piu': ogni europeo è autorizzato scrivere programmi compatibili con altri, per non favorire posizioni dominanti.

    Lungimirante. Erano gli anni '90. Lo fossero Confindustria e Fimi oggi, si troverebbero nel futuro, invece di darci dei terroristi anarchici. Loro che vogliono nuove leggi nei propri esclusivi interessi.

    Stai a vedere che sono diventato un anarchico ... ! Pazzesco.

    Tuttavia ...

    Il caso è particolare perchè riguarda la compatibilità con un linguaggio di programmazione, emulato da un altro linguaggio "più ampio".

    Il caso è veramente limite. Non va banalizzato e bisogna leggere l'intera sentenza

    Spataro

    Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 53/12 Lussemburgo, 2 maggio 2012
    Sentenza nella causa C-406/10 SAS Institute Inc. / World Programming Ltd
     
    La funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere tutelati dal diritto d’autore


    Colui che acquista la lice n za di un pr ogramma  ha , in linea d i principio,  il  diritto di os servarne,
    studiarne o sperimentarne il funzion a mento al fine di determinare le idee  e i princip i  che sono alla
    base di tale progra mma 


    La società  SAS Institute Inc. ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi  che 
    consente agli utenti di ef fettuare operazioni di elaborazione  e di analisi di dati, in particolare ana lisi
    statistiche. Il componente centrale del Sistema  SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli
    utenti di scrivere ed eseguire a pplicazioni  (dette altresì «script»)  scritte nel linguaggio di
    programmazione SAS che consentano di trattar e  i dati.


    La società  World Programming Ltd (WPL) si è resa conto dell’esistenza  di un potenziale di mercato
    per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni  scritte in linguaggio SAS. La WPL  ha
    pertanto creato il World Programming System (WPS). Ques t’ultimo emula molte delle funzionalità 
    dei moduli SAS nel senso che, con minime eccezioni, la WPL ha cercato di  garantire che  i
    medesimi input (dati inseriti nel sistema) generassero gli st essi output (dati in uscit a ). Ciò avrebbe 
    consentito agli utent i del sist ema SAS di poter  utilizzare in «World Programming Sys t em» gli script
    che essi avevano sviluppato per  un impiego con il sistema SAS.

    Per creare detto programma  WPS la società WPL ha legalmente acquistato copie  della versione
    per l’apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano 
    limitati a fini   non di produzione. La  WPL ha utilizzato e  stud iato detti pro g rammi per  comprenderne
    il funzionamento, ma nul la consente  di affermare che essa abbia avuto accesso al codice sorgente
    dei moduli SAS o abbia copiato dett o  codice.


    Il SAS Institute ha proposto un’azione legale dinanzi alla  High Court of Justice (Regno Unito)
    diretta a far dichiarare che la WPL  aveva copi a t o i manuali e i moduli del sistema SAS, violando i
    relativi diritti d’autore e i  termini della licenza della versione pe r l’apprendimento. In tal e  contesto la
    High Court ha posto alla Corte di giustizia questioni relative alla portata della tu tela giuridica 
    apprestata dal diritto dell’Unione per i programmi per ela boratore, chiedendo, in particolare, se
    detta tutela si estenda alla funzion a lità e al linguaggio di programmazione. La Corte ricorda anzitut to che la direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore estende la tutela conferita dal diritto d’autore a tutte le forme di espressione della creazione  intellettuale propria dell’autore di un programma  per elaboratore. Per contro, le idee e i principi alla base di qualsiasi el emento di un  programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono  tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa  direttiva.


    Così, solo l’espressione di tali  ide e  e di tali  principi deve essere protetta dal di ritto d’autore.
    L'oggetto della tutela co nferita dalla direttiva 91/250 è il programma per elaboratore in tutte le sue 
    forme di espressione, q uali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono  di riprodurlo in
    diversi linguaggi informatici.
                                                    
    Sulla base  di tali considerazioni , la Corte considera che  non costituiscono una forma d i 
    espressione   né la funzionalità di  un programma ,  né il linguaggio di programmazione e  il
    formato dei file di dati  utilizzati nel l'a mbito di un programma  per sfruttare talune delle  sue funzion i .
    Di conseguenza, essi n on godono della tutela in base al di ritto d’autore.
    Infatti, ammettere che la funzionalità di un programma  possa essere  tutelata dal  diritto d'auto r e 
    equivarrebbe ad offrire  la possibilità  di monopol izzare le idee, a scapito  del progresso tecnico e
    dello sviluppo industriale.


    In tale conte s to, la Corte  precisa  che ,  qualora un terzo si  proc urasse la p a rte del codice sorgente  o  del codice  oggetto relativa al linguaggio di prog rammazion e o al formato dei file   di dati utilizzati
    nell'ambito di un prog ramma e  creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio
    programma, tale comportamento potrebbe essere  vietato dall’autore del programma. Orbene, nella 
    fattispecie, dalle spiegazioni del g iudice del rinvio risulta  che la WPL non ha avuto accesso al
    codice sorgente del programma de l SAS Institute e non  ha effettuato una decompilazione  del
    codice oggetto di detto programma. È solo grazie a ll'osservazio ne, allo studio e alla 
    sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL  ha riprodotto  la
    funzionalit à di detto pr ogramma  utilizzando il medesimo linguaggi o di programmazione  e il
    medesimo fo rmato di file di dati.


    In secondo  luogo, la  Corte rileva che, da un  lato, in ba se alla d i rettiva sulla tutela giuridica  dei
    programmi per elaboratore, colui che acquista una licenza d i  un software ha il dirit t o di osservare,
    studiare o  sperimentare il funzion a mento di quest’ultimo  allo scopo di determinare le idee  e i 
    principi su  cui è basato  ogni elemento del programma. Qualsiasi dispo s izione contrattuale in  senso contrario è nulla. D’altro lato, la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata
    nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.
    Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma  per elaboratore non può impedire,
    fondandosi  sul contratto di licenza, che l’a cqu i rente  di tale licenza o sservi, studi o sperimenti il
    funzionamento dello ste sso al fine di determinare le idee e i principi su  cui si basa o gni elemento di
    quel programma, allorché egli effet t ua operazioni coperte da tale licenza nonché le operazioni di
    caricamento e svolgime nto necessarie all'utilizzazione del p r ogramma e  a condizion e che non leda 
    i diritti e sclu s ivi del titola re del diritto  d'autore sul programma.


    Inoltre, se condo la Corte, non vi è alcuna   lesione de l diritto d ’ autore allorch é , come n e lla
    fattispecie, il legittimo acquirente  della licen za non ha avuto accesso al codice  sorgente del
    programma, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma  per
    riprodurne la funzionalit à in un secondo programma.


    La Corte constata infin e che la r i produzione, in   un programma per elaboratore o ne l manuale d' uso 
    di detto prog ramma, di  taluni elementi descrit ti  nel manuale d'uso di un  altro programma tutela to 
    dal diritto d'autore può costituire una violazione d e l diritto  d’a u tore su quest'ultimo manuale qualor a
    tale riprodu zione costituisca l'espr essione della creazion e  intellettua l e propria  dell'autore  del
    manuale.


    In proposito  la Corte considera  che,  nella  fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i  comandi e le 
    combinazioni di comandi, le opzio ni, i valori  di default, nonché le iterazioni so no composti da
    parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una
    creazione intellettuale de ll'autore di tale programma. È sol o  mediante l a  scelta, la disposizione e la 
    combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali  concetti matematici che l’autore espr ime il proprio 
    spirito creativo in maniera originale.


    È compito del giudice del rinvio accertare se l’asserita riproduzione  di cui alla controversia
    principale costituisca l'espressione della creazione intelle ttuale propria dell'autore del manuale
    d'uso del programma per elaboratore, tutelata da l diritto d’autore.

    03.05.2012 Spataro
    Curia.eu


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