Benvenuti nel mondo delle frange minoritarie ma ben rumorose.
Questo è quello che i cittadini devono sentirsi dire quando in massa criticano l'iniziativa di poche persone che ritengono di avere il diritto di chiudere i rubinetti di un indirizzo ip o dei dns.
Poche persone e tante lobbies.
Inutile protestare: l'Agcom andrà avanti, anche senza l'iniziativa di Calabro'. I numeri gli impongono di prendere una decisione prima della fine del mandato. Ora o mai piu'.
Cara Agcom, sono d'accordo. E' il momento di prendere una decisione che sulla base delle leggi vigenti ti riconosca il potere che hai.
Solo il potere di segnalare alla polizia giudiziaria eventuali illeciti. Nient'altro.
L'idea non è mia, bada bene. E' tua. Anzi di Scialdone. Anzi ...: andiamo in ordine.
Altra commissione, altro verbale, ieri Calabrò dichiara i tre pilastri sui quali si poggiano i poteri dell'Agcom sul diritto d'autore in internet. Qui troverete i documenti:
- l’articolo 182-bis della legge n. 248/2000
- il d.lgs. 70/2003, di recepimento della direttiva ecommerce 2000/31/CE
- il d.lgs. 44/2010 art. 6 che introduce l'art 32-bis
La direttiva ecommerce parla di liberalizzazione e di poteri di vigilanza di chi ha ... la vigilanza: nei considerando e nella relazione europea non vi è traccia di poteri nuovi e di vigilanza.
In breve la direttiva 70 del 2003 può essere invocata da chiunque. Dobbiamo trovare altrove la norma che dà questo potere a qualcuno in particolare.
Il d.lgs 44 del 2010 invece, all'art. 6, indica che ai fini di quell'articolo (radio televisione) dice che l'Agcom può regolamentarsi i propri poteri. Certo. Sarà divertente valutare la costituzionalità del regolamento e della norma che autorizza l'agcom.
Ma questa norma da sola cosa attribuisce all'Agcom ? Iil potere di rendere effettivo il rispetto delle trasmissioni televisive agli orari convenuti e che non saranno ridistribuiti i contenuti altrui.
Ok: controlla le trasmissioni. Ha una delega in bianco per attribuirsi qualsiasi potere ?
No, e ce lo dice lo stesso Calabro'.
L'art.182 bis della l. 248 del 2000 parla della vigilanza della Siae e dell'Agcom. Ma ancora una volta, non dice che cosa possono fare. Strano per una legge, vero ?
Leggo il parere di Onida (ma chi l'ha chiesto ? E' perche', nonrichiesto, lo usate ugualmente ?) e vedo ripetuto lo stesso ragionamento.
Fondata quindi.
Macche'.
L'art. successivo, il 182 ter, spiega i poteri dell'Agcom.
Il potere di segnalare gli illeciti alla polizia giudiziaria.
"Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale»."
Una domanda: come mai due insigni giuristi specialisti del settore non leggono il 182 ter che una capra come me scopre ieri notte solo perchè infuriato ?
I poteri sono scritti: è di competenza della polizia giudiziaria.
E ora fate un regolamento più ampio del 182 ter.
Rifletto, tweeto, Scialdone mi conferma (nello studio con Sarzana sotto linkato) e io pubblico.
Ecco la tesi che mi era sfuggita: https://docs.google.com/file/d/0B3vwSdJCbc7oN2Y4MjJiYmItYTZkZi00ZjUxLWEzMWItNzAyYmZkYjU1ZGJl/edit?hl=en_US&pli=1 (par. 3.1)
Come la mettiamo ?
Vogliono il potere di trasmettere agli organi di polizia ?
Si facciano un regolamento che stabilisce il modulo e che stabilisca la responsabilità dell'agcom se non trasmette immediatamente il processo verbale.
Di piu', non possono.