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"Strappata la maschera resta la cosa" - Lucrezio



Cnsforense    

Avvocati: gli obblighi di autoriforma entro il 13 agosto 2012

L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
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L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

Art. 10      Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti  

   1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per recepire i seguenti principi:».
((2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti;
 '5-bis.  Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti   professionali   in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13 agosto 2012.
  5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,   provvede   a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400')).
  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
  4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti  le società il cui atto costitutivo preveda;
    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da parte dei soci;
    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di investimento;
    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai  soci  in possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto all'utente;
    d) le modalità di esclusione dalla società del  socio  che  sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la partecipazione ad altra società tra professionisti.
  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice deontologico del proprio ordine, così come la societa'  e'  soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
  8. La società tra professionisti può essere costituita anche  per l'esercizio di più attività professionali.
  9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

 

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Art. 3    Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio            delle professioni e delle attività economiche   

  1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge  nei soli casi di;
    a)  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dagli obblighi internazionali;
    b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
    c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'  umana  e contrasto con l'utilità sociale;
    d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
    e) disposizioni relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti  sulla   finanza pubblica.
  2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
  3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012  il  Governo  è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto nel presente comma ed è definita la disciplina  regolamentare  della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
  5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo  33,  quinto comma,   della   Costituzione   per   l'accesso   alle    professioni regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni  ai  principi  di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per recepire i seguenti principi;
    a) l'accesso alla professione è libero e  il  suo  esercizio  è fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,  e  non introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma societaria, della sede legale della società professionale;
    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che dovrà integrare tale previsione;
    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza di assicurare  il  miglior  esercizio  della  professione.  ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)). ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1));
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1));
    e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a  stipulare idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti  al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il  relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti;
    f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
    g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche, ingannevoli, denigratorie.
  5-bis.  Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti   professionali   in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13 agosto 2012.
  5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,   provvede   a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
  7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di  libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione restrittiva, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  al  comma  1  del presente articolo.
  8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo  in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
  9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende;
    a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attività economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
    b) l'attribuzione di licenze autorizzazioni  all'esercizio  di una  attivita'  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo l'autorità amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando l'offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia'  licenze  o autorizzazioni  per  l'esercizio  di  una  attivita'  economica   non soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa'  con  riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
    c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo all'interno di una determinata area;
    d) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
    e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  più sedi oppure in una o più aree geografiche;
    f) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di commercializzazione di taluni prodotti;
    g) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta all'operatore;
    h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o di altro calcolo su base percentuale;
    i) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari all'attività svolta.
  10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9 precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  fermo  in  ogni  caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
  11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e  del  mercato,  entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, qualora;
    a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute umana;
    b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e, dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui è destinata;
    c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso  di  societa',  sulla sede legale dell'impresa.
  11-bis. In conformità alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  12. All'articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera d) è sostituita dalla seguente;
    "d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al 35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero  all'articolo 34  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   la determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314".
  12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106, sono apportate le seguenti modifiche;
    a) al comma 1, le parole: "In  caso  di"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e  le  parole  da:  "cancellate" fino  a:  "avvenuto  pagamento"  sono  sostituite   dalle   seguenti; "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo l'avvenuto pagamento";
    b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e  regolarizzate"  e  le  parole  da:  "estinte"  fino  a; "presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".


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