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Praticanti    

Praticanti gratis: lo stato dei lavori parlamentari della legge sulle liberalizzazioni

Il nemico e' il lavoro gratuito ? Secondo me il nemico e' nel garantire il lavoro per un intero mese. Negli USA e' normale pagare di piu' qualcuno che vale, per evitare che vada ad altri. Perche' non dovrebbe essere cosi' anche da noi ? Ecco una proposta.
09.03.2012 - pag. 80767 print in pdf print on web

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

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Sport italiano quello di liberalizzare continuamente. Sembra il sistema indiano delle caste: vietato, ma resiste nella volontà degli individui.

Si parla sempre più di mazzette, ma non coinvolgono solo quelli che le prendono, ma anche i familiari e prestanomi ai quali vengono date. Insomma: attorno ai delinquenti c'è un ampio sostegno di interessati che a loro volta hanno amici che non li criticano e non li isolano.

Torniamo a noi.

Sui media c'è una montagna di errori e confusioni tra liberalizzazioni e semplificazioni, che sono due testi diversi.

Le liberalizzazioni sono previste nel testo del disegno di legge S. 3110. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (approvato dal Senato) (5025)

Ecco il testo del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 pubblicato in G.U:

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel sistema ordinistico.

  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del professionista è determinato con riferimento a  parametri  stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.

L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo  alla  nullita' della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al comma 1.

  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i primi sei mesi, potrà essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e il ministro dell'istruzione, università e ricerca,  in  concomitanza col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le quali resta confermata la normativa vigente.

  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni;

    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono soppressi;

    b) la lettera d) è soppressa.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Questo benedetto comma 6 cosa abroga ? il decreto-legge 13  agosto  2011,  n. 138 art 3 comma 5  lettera c:

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

 

che, in poche parole, prevedeva l'equo compenso già previsto dal codice deontologico.

Prevedeva, perchè l'ultimo testo disponibile conferma che è rimasta l'abrogazione dell'equo compenso dal testo di legge 14 settembre 2011, n. 148 vigente per pochi mesi.

Quindi si torna al regime precedente. Per i praticanti avvocati significa avere ancora il codice deontologico.

Però era un segnale: i giovani vanno pagati, magari meno, ma vanno pagati.

Forse meglio come mi dicono in america: ti pago ogni settimana. Se non vai bene, via, ma perdi una settimana al massimo ed il titolare non è vincolato a tenere qualcuno con il quale non lavora bene.

Non si tratta di avere uno stipendio garantito, termine che per un praticante dovrebbe costituire una follia. "stipendio" ?

Avere dei contratti di lavoro, pardon, tirocinio, che durano una settimana, sia per il titolare che per il praticante, faciliterebbe sì il percorso per i migliori che verrebbero pagati meglio per non perderli. Spontaneamente.

Così è tutto ingessato in mille cautele, garanzie, opportunita', ma alla fin fine, sei solo bloccato con qualcuno che non ti stima e fai fatica ad andare da qualsiasi altra parte.

Inutile prendersela con gli studenti. E' evidente che ci sono anche troppi maestri che non insegnano. La circolazione di lavoro favorirebbe veramente i migliori (tirocinanti e titolari). Così i peggiori maestri possono tenere per mesi qualcuno. Pensate di avere un controllo della fiducia del rapporto di lavoro 4 volte al mese invece che 4 volte in 4 mesi.

Ci guadagnano tutti. E ci sveglieremmo in tanti.

Non è più solo questione di soldi. E' questione di saper imparare e sapere insegnare. Bisogna permettere ai migliori di incontrare gli altri migliori, senza essere vincolati per mesi con i peggiori.

E' il tempo il nemico del praticante. Ma anche del titolare.

I soldi seguono. Se sei bravo, chi ti molla sapendo che puoi provare fino a 4 titolari diversi ogni mese !

 

 


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09.03.2012 Spataro

Spataro

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