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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9338 documenti.

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Dipendente infedele 07.03.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Cassazione sul dipendente che cancella files aziendali e sulle successive indagini del 18.11.2011

Interessante la ricostruzione dei tipi di cancellazione, applicazione di password e indagini successive. cassazione V penale n. 2728 (ma per i piu' invece n. 8555) del 18.11.2011 dep. 5.3.2012
Spataro

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C

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava  la sentenza del 27 novembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città - sezione distaccata di Mascalucia aveva dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti (ai sensi degli artt. 61 n.11 e 635 bis c.p. èer avere cancellato, nella qualità di dipendente della ditta individuale una grande quantità di dati dall'hard disch (NDR: non è un errore dell'ocr) del personal computer della sua psotazione di lavoro ed ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 624 c.p. per esseresi impossessato di diversi cd rom contententi i back-up successivi al 25.6.2004, sottraendoli al titolare della ditta ... e , per l'effetto, ritenuta la continuazione e con la concessione delle attenunanti generiche ritenute equibalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore della persone offesa, costituitasi parte civile, oltre conseuquenziali statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo d'impugnazione denuncia violazione dell'art. 6060 lett. b) in relazione all'art. 635 bis c.p.l sul rilievo dell'insussistenza degli estremi del contestato reato, specie alla luce della testimonianza del tecnico informatico ..., che aveva riferito che dopo la cancellazione i dati informatici erano stati recuperati. Contesta inoltre la valutazione dei giudici di merito in ordine alla natura dei dati cnacellati, alla data dell'operazione ed al tipo di progrsamma utilizzato per il recupero dei dati.
Il secondo motivo deduce violazione dello stesso art. 60 lett. e) sotto il profilo dell'apprezzamentoe delle risultatene di causa, segnatamente in punto di ascrivibilità del fatto all'imputatao, che aveva avuto luogo sulla base di dati meramente congetturali.
Coni motivi nuovi parte ricorrente denuncia violazioned ell'art. 606 lett. b) e c) in relazione all'art. 635 bis c.p.. Contesta, in proposito, che l'affermazione di responsabilità sia stata affidata alle risultante di una operazion tecnica affidata a persona di dubbia competenza, il ... peraltro effettuata senza il contraddittorio tra le parti, benchè irripetibile.
Il secondo motivo lamenta la mancata effettuazione di apposta perizia tecncia.


2. - LA prima censura dubita della sussitenza degli estremi del reato ipotizzato (danneggiamento e din informazioni, dati e programmi informatici). LA rati odella doglianza risiede nell'assunto secondo cui, essendo stati recuperati i files cancellati, in esito all'intervento di un tecnico di fiducia della ditta interessata, non ricorrerebbe la fattispecie delittuosa, che postulerebbe, in una della alternative prospettazioni, la cancellazione in senso di definitiva rimozione dei dati cancellati dalla memoria del computer.
La censura è destituita di fondamento, sia in linea astratta, che con riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta.
Prendendo le mosse dalla dimensione fattuale, è vero che dall'istruttoria dibattimentale, attraverso l'escussione del teste che, su incarico della ditta, aveva effettuato l'operazione di recupero, risultava l'effettivo salvataggio dei files cancellati, ma è pur vero che il tecnico avera riferito di non avere aperto gli stessi e che, solo in esito alla loro apertura, se ne sarebbe potuta verificare l'integrita'. Dall'escussione di altri testi era, poi , emerso che, intuilmente, se ne era tentata l'epartura, in quanto buona parte dei files erano irrecurabili.
Senonche', anche dal punto di vista meramente formale, il rilievo difensivo è infondato, in quanto il lemma cnacella che figura nel dettato normativo non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabili elisione, ma nella specifica accezione tecnica receputa dal dettato normativo ,notoriamente introdotto in sede di ratifica di convenszione europea in tema di crimnalità informatica (con legge 23 dicmebre 1993 n. 547). Ebbene nel gergo informatico l'operaazione della cancellazione consiste nella rimozione da unc erto ambiente di determinati dati, in provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito cestion o in via "definitiva" medianete il successivo svuotamente dello stessol L'uso dell'inciso per evidenziar eil termine "definitiva" è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamenteo del cestino i files cancellati possono essere recupreati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica. Di talche', sembra corretto ritenere convforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non esclua la possibilità di recupero se non con l'uso - anche dispondioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosqa. Il danneggiamento che è presupposto della previsione sostanziale, osottospecie del genus rapprees4ntato dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cp, deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.
Si tratta, duqneu, di attività produttiva di danno, in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o, comunqnue, l'impiego di unità di tempo lavorativo.
Nel caso di specie, oltretutto, non  mancava neppure la compenente del danneggiamento in senso fisico, in quanto i files in buona parte recuperati non potevano più essere paerti e, quindi, erano definitivamente perduti, segno evidente che la cancellaione era avvenuta con l'uso di apposito sistema di sovrascrittura.
La seconda censura, relativa alla riferibilità del fatto all'iomputatoa è sinammissibile, in quanto meramente reiterativa di questione già rpsoettata in sede di appello, in ordine alla quale la risposta del giudice a  quo non può riteneresi carente od opinabile. L'ascrivibilità soggettiva non può ritenere frutto di gratuite congetture, tenuto conto delle indirette ammissioni dello stesso imputatao (che ha riferito delle forti tensioni esistenti nella realtà di lavoro e del particoalre risentimento da parte sua, cjhe lo avevano indotto alle dimissioni), e dell'accertata manomissione del suo computer e, soprattutto del fatto, che l'irrecupreabilità di alcuni files "slavati" era dovuta anche all'possizione di password, che soltato lo ...ò conosceva.
Il primo dei motivi nuovi deddotti dalla difesa non eè pertinente, in quanto, nel caso di specie, non si è strattato di indagine tecnica disposta dalll'autorità o dalla p.g. che avrebbe comportato il rispetto delle garanzie di difesa, ma di incarico conferito dalla ditta danneggiata ad un tecnico di fiducia perchè procedesse al tentativo di recupero dei files cancellati.
Del mancato espletamente di perizia tecnica, oggetto del secondo motivo, il riccorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia è mezzo di prova notoriamente neutro, sotrtatto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrizionalitè del goudice, sicchè non puo', per definizione, avere carattere di decisività (cf. Cass. Sec. $ 221.2007 n.14130 rv 236191).


3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.

PQM
Rigetta il ricordo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi 'deciso in roma, nella caemra di consiglio del 18.11.2011
Il consigliere
Il presidente

 

07.03.2012 Spataro



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