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Microfallimento    

Ecco la legge 10 del 2012: piu' ragionevolezza nel processo civile

Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 e' quindi, piu' che convertito, azzoppato in legge 10 del 17.2.2012
22.02.2012 - pag. 80631 print in pdf print on web

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T

Tanto tuonò che piovve. E si aprirono gli ombrelli.

Sono state abrogate alcune assurdità e sono state aggiunte delle novita'.

Vediamo quali:

  • la parte può stare personalmente in giudizio fino a 1100 euro
  • la dichiarazione di interesse in appello e Cassazione non è più dovuta
  • la mancata mediazione non è più sanzionata. Mah.
  • proroga per i giudici di pace

E altri aspetti.

Ma soprattutto non si è esteso il microfallimento ai privati, con un colpo di mano dell'ultimo minuto che nessuno ha spiegato. Resta la legge 3 del 2012 per le piccole imprese.

Se questa è trasparenza nella formazione delle leggi ...

Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 è quindi, più che convertito, azzoppato in legge 10 del 17.2.2012.

 

 

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   22
dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
composizione delle  crisi  da  sovraindebitamento  e  disciplina  del
processo civile. (12G0025)


 Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  e  12  sono
soppressi.
    All'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  a),  le  parole:  «euro
mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la
seguente lettera:
      «b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e'  aggiunto  il
seguente:
        "Quando non sono stati apposti i sigilli,  l'inventario  puo'
essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al
notaio designato dal defunto nel testamento  ovvero,  in  assenza  di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».
    L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n.  183).  -
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».
    All'articolo 16:
      al comma 1, la lettera a) è soppressa;
      il comma 2 è soppresso.
    Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni  urgenti  per
l'efficienza della giustizia civile».


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