Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Straniero 2012-02-08 - Pdf - Stampa

Risarcimento a stranieri senza reciprocita' Cassazione III civile n. 1493 dep 2.2.2012

"questa Corte, superando il diverso contrario orientamento (in ordine al quale v. Cass., 10/2/1993, n. 1681) ha avuto modo di affermare, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero l'arrt. 16 disp. prel. c.c., pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell'art, 2 Cost., che assicura tutela integrale diritti inviolabili, con la conseguente che allo straniero, si residente come in Italia, è sempre consentito a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità" Fonte: immigrazione.biz

 

LLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORDINANZA

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 1/7/2009 la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dei gravami interposto dei sigg *****, ed altri e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Modena 21/2/2003, condannava il sig. ***** e la compagnia assicuratrice società *****, al risarcimento via via solidale, dei danni dei primi studi di in conseguenza del recesso del congiunto *****, avvenuto il 10/10/1998 all'esito di sinistro stradale.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.***** ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società *****
L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.
È stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., pubblicata al P. G.  e notificata ai difensori delle parti costituite.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il P. G. ha condiviso la relazione.

Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente società *****, atteso che all'esito della prima notificazione dell'impugnata sentenza presso il difensore domiciliatario avv. *****, non andato a buon fine per essere la medesima deceduta, con conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 141 c.p.c., a seconda notificazione è stata il ritualmente effettuata presso la Cancelleria della corte di merito, priva di collegamento alcuno con la parte, anziché presso il re al domicilio della medesima (cfr. Cass. 28/5/2004, n. 10320), non valendo pertanto essa far decorrere il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c. per l'impugnazione (v. Cass. 2374/2007, n. 9547).
Con entrambi i motivi i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 16 preleggi, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c..
Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile e fondato in termini di seguito indicati.

Come questa Corte, superando il diverso contrario orientamento (in ordine al quale v. Cass., 10/2/1993, n. 1681) ha avuto modo di affermare, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero l'arrt. 16 disp. prel. c.c., pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell'art, 2 Cost., che assicura tutela integrale diritti inviolabili, con la conseguente che allo straniero, si residente come in Italia, è sempre consentito a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare il giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quale il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a rispondere, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli 2o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. Cass., 11/1/2011, n. 450).

Orbene, nel fondare la reiezione dei gravami avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni lamentati dai sigg. ***** Ed altri in conseguenza del recesso del loro congiunto *****, all'esito di sinistro stradale, sul rilievo che "non è stata dimostrata l'esistenza enll'ordinamento giuridico della Repubblica Tunisina di una norma scritta e comunque desumibile dall'interpretaazione dell'autorità giudiziaria di quel aese (c.d. diritto vivente) scecondo la quale ogni cittadino di altri paesi, o comunque cittadino italiano, debba venire irconosciuto il irsarcimento del danno morale per i patimenti causati d afatti illeciti, in particolare per colpevole comportamento nella circolazione di veicoli", e che "vi è perciò la preclusione indicata dall'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, come ritenuto dal primo giudicie", la corte di merito ha fatto invero dell'impugnata sentenza applicazione del precedente, superato orientamento interpretativo.

Nella medesima si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà al nuovo esame, facendo del suindicato principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie ricorso. Cassa l'impugnata sentenza, anche per le spese del giudizio di cassazione, la Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Roma, 1 dicembre 2011

DEPOSITATA I CANCELLERIA
2 febbraio 2012


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2012-02-08 Chi: Spataro Fonte: immigrazione.biz Link: http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1377








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In