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Tariffe    

Tariffe professionali e deposito del contratto anche in conclusionali

Un tema di una certa complessita', che ancora non vedo discutere come meriterebbe.
16.01.2012 - pag. 80224 print in pdf print on web

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I

In questi giorni una interessante discussione si è accesa nella lista di civile.it.

Si discute, in breve, della sorte del precetto nel momento in cui le tariffe professionali non sono più standard.

Spieghiamoci.

Se il tariffario scompare, il precetto come si giustifica ? Le spese del precetto, per intenderci. Ci saranno opposizioni ?

Pensando a questo mi è subito venuto in mente che l'avvocato non potrà più chiedere la liquidazione delle spese cosi', ma dovrà documentare il contratto con il cliente che deve essere scritto.

Seguendo la logica dei recenti provvedimenti normativi questo significa anche controllare i guadagni degli avvocati.

Pensando a queste cose, e alle prassi dei Tribunali nel liquidare le spese dei decreti ingiuntivi, oltre alla possibilità di creare prassi aperte, ma comuni agli avvocati, l'avv. Mecacci segnala un intervento dell'avv. Andreoli che mi ero perso.

C'è poco da dire. Secondo il prof. Avv. Andreoli gli avvocati dovranno depositare i contratti con i clienti "In mancanza il compenso è determinato "secondo equità" valutando anche il motivo per cui non si è convenuto per iscritto il compenso.".

Questa la ricostruzione del nuovo cc art 2233:

*Art. 2233 - Compenso.*

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo gli usi, è determinato dal giudice, secondo equità.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

L'intervento dell'avv. Andreoli è molto interessante. Spero di poterlo segnalare interamente ai nostri lettori nei prossimi giorni.


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16.01.2012 Spataro

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