Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è un diritto umano" - Papa Francesco



Lucro cessante    

Il lucro cessante va sempre provato: Cassazione III civile del 23761/11

Nessuna novita', confermato l'indirizzo della Cassazione
15.12.2011 - pag. 80002 print in pdf print on web

I

Il punto fondamentale che viene ribadito in questa sentenza,  e non può essere definito una novità, è la necessità di allegare e provare la perdita patrimoniale subita dal professionista.  

Sull'argomento si veda anche Cassazione n. 21062/09

Le argomentazioni estese sul sito dell'avv. Savoia, qui un breve estratto:

"La Corte territoriale ha motivato perchè, nel caso di specie, dall'accettata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell'attività giurisdizionale all'esito del "periodo ferialè; non poteva "automaticamente" discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l'attore allegato le circostanze di fatto "idonee ad autorizzare l'ammissione delle ragionevoli presunzioni" idonee al riconoscimento della voce di danno in questione. "

Sulla quantificazione:

"La liquidazione di tale danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purchè sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120). "


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è un diritto umano" - Papa Francesco








innovare l'informatica e il diritto


per la pace