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Liberalizzazioni    

Liberalizzazione professioni: termine ultimo 13 agosto 2011 e tirocinio 18 mesi

Maggiori automatismi: se non si decide, comunque il 13 agosto sono liberalizzate. Gli ordini abrogati ?
06.12.2011 - pag. 79934 print in pdf print on web

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Testo del decreto Salva Italia:


Art. 33 Soppressione limitazioni esercizio attività professionali

1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento  governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13  agosto 2012”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto  legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a  diciotto mesi”.

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La legge citata:

 Art. 10  Riforma degli ordini professionali  e società tra professionisti   
1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovrannoessere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  delpresente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanatoai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per recepire i seguenti principi:».  

2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,dopo il comma 5 è inserito il seguente:   «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento governativo di cui al comma 5».  

3. E' consentita la costituzione di  società  per  l'esercizio  diattività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondoi modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codicecivile.  

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti  lesocietà il cui atto costitutivo preveda:    

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività  professionale  da parte dei soci;    

b) l'ammissione in  qualità  di  soci  dei  soli  professionistiiscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  nonprofessionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità  diinvestimento;    

c)  criteri  e  modalità  affinchè  l'esecuzione  dell'incaricoprofessionale conferito alla società sia eseguito solo dai  soci  inpossesso   dei   requisiti   per   l'esercizio della    prestazioneprofessionale richiesta; la designazione del socio professionista siacompiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   ilnominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscrittoall'utente;    

d) le modalità di esclusione dalla società del  socio  che  siastato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.  

5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  devecontenere l'indicazione di società tra professionisti.  

6. La partecipazione  ad  una  società  è  incompatibile  con  la partecipazione ad altra società tra professionisti.  

7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codicedeontologico del proprio ordine, così come la società  è  soggettaal regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.  

8. La società tra professionisti può essere costituita anche  perl'esercizio di più attività professionali.  

9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.  

0. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministrodello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazionedella  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   didisciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e7.  

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,è abrogata.   12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  letariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anchein deroga alle tariffe» sono soppresse.  



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06.12.2011 Spataro

Gazzetta Ufficiale

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