"Obbligo di cancellare due regole dello stato per ogni nuova regola introdotta" - Donald Trump, 2016
Liberalizzazioni
Liberalizzazione professioni: termine ultimo 13 agosto 2011 e tirocinio 18 mesi
Maggiori automatismi: se non si decide, comunque il 13 agosto sono liberalizzate. Gli ordini abrogati ?
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Testo del decreto Salva Italia: Art. 33 Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi”.
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La legge citata:
Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovrannoessere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanatoai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:». 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5». 3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio diattività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondoi modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codicecivile. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti lesocietà il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionistiiscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti nonprofessionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità diinvestimento; c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incaricoprofessionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci inpossesso dei requisiti per l'esercizio della prestazioneprofessionale richiesta; la designazione del socio professionista siacompiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, ilnominativo debba essere previamente comunicato per iscrittoall'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che siastato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, devecontenere l'indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codicedeontologico del proprio ordine, così come la società è soggettaal regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 8. La società tra professionisti può essere costituita anche perl'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia'vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 0. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazionedella presente legge, adotta un regolamento allo scopo didisciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e7. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,è abrogata. 12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento letariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anchein deroga alle tariffe» sono soppresse. 06.12.2011 Spataro Gazzetta Ufficiale
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