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Spese    

La liquidazione della seconda raccomandata CAN e CAD: la circolare

SECONDA RACCOMANDATA CAN E CAD. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
06.12.2011 - pag. 79919 print in pdf print on web

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SECONDA RACCOMANDATA CAN E CAD. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

La circolare n. 4587 del 21 novembre 2011 emanata dal Ministero della Giustizia, illustra le modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAN e CAD per gli atti c.d "ESENTI".

 

Com'è noto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, se l'atto giudiziario da notificare non viene consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale deve dare idonea comunicazione dell'avvenuta notifica (cd. C.A.N.), al medesimo destinatario con l'emissione una seconda raccomandata.

Parimenti, anche con la cd. C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), l'agente postale - nelle ipotesi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, oppure non è possibile recapitare l'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - deve spedire una seconda raccomandata i sensi del disposto di cui all'art. 8 comma II della l. n. 890 del 1982, 

Un volta restituiti al mittente i relativi avvisi di ricevimenti CAD e CAN, quest'ultimo è onerato al pagamento della relativa spesa pari ad € 3,90= circa per ciascuna raccomandata.

 

Le maggiori difficoltà operative incontrate nella prassi ed evidenziate nella citata circolare, sono originate dai cd. "atti esenti" (Cfr art. 18 del DPR n. 115/2002), i cui oneri di notificazione sono a carico dell'erario.  

Infatti, nonostante un determinato atto rientri nel cd. regime delle esenzioni, può succedere a volte che al mittente venga comunque addebitato l'ulteriore costo della notifica.

 

Ciò posto, al solo fine di uniformare le modalità operative relative alla liquidazione degli oneri delle seconde raccomandate, il Ministero Della Giustizia raccomanda a tutti gli avvocati che usufruiscono degli UFFICI UNEP per la notifica di atti ESENTI, di apporre ben visibile sulla busta e sulla ricevuta di ritorno (mod. 23L) la dicitura "ATTO ESENTE".

Ad esempio: 

 








Si allega la circolare del n. 4587 del 21 novembre 2011 del Ministero della Giustizia.


Dott.ssa E l i s a F o r n a c i a r i
collaboratrice c/o Studio Legale Avvocato Chiara Fabbroni
Via Madonna Del Prato n. 131 | 52100 Arezzo
email:fornaciari.elisa@gmail.com
http://twitter.com/ForEly1979
http://it.linkedin.com/pub/elisa-fornaciari/29/539/364


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