Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Non esistono semplici 'telefonate all'avvocato', si chiamano 'consulenze', e si pagano" - @SimoneAliprandi



Contravvenzioni    

Verbale completamente illeggibile ? Illegittimo. GDP di Rovigo sentenza 476 del 2011

E’ illegittimo per violazione del diritto di difesa dell’interessato, il verbale di accertamento di violazione del codice della strada quando è privo dei requisiti legittimanti previsti per legge. (Nel caso di specie la copia meccanizzata del verbale di contravvenzione era sbiadita e non compiutamente leggibile se non nelle parti compilate dall’operatore).

Qui di seguito si riporta il testo integrale della sentenza:

Dott.ssa Elisa Fornaciari

25.11.2011 - pag. 79801 print in pdf print on web

S

Sentenza n.  476/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
Il Giudice di Pace di Rovigo, i persona dell’avv. Marco Bresciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.____/2010 del Ruolo Generale promossa con ricorso ex art. 22 L 689/1981 depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rovigo il __.__.2010 da:
(...) S.p.a. corrente in (...) via (...) rappresentato e difeso dall’Avv. (...) del Foro di (...) giusta procura a margine del ricorso introduttivo (resistente)
CONTRO
Ministero Interno (Amministrazione resistente)

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex l. 689/81

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 la ricorrente censurava il verbale n. ___/___ elevato in data __.__.2010 per violazione dell’art. 142 del Codice Della Strada.

Contestava costei, tra le altre censure, che il verbale notificatole via posta era assolutamente illeggibile nelle parti prestampate del modulo utilizzato leggendosi solamente le parti inserite a stampa dagli accertatori con ciò minando il suo diritto di difesa ed il superiore principio di legalità del contraddittorio.

Chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso per i motivi addotti con annullamento del verbale opposto.

Alla prima udienza, nessuno presenziava per il prefetto che con fax del __.__.2011 chiedeva il rinvio dell’udienza per impossibilità al rispetto dei termini di costituzione.

Il Giudice di Pace, su opposizione al rinvio da parte del proc. attoreo a fronte del tempo trascorso tra l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza e la stessa, ritenuto di dover decidere sul fascicolo sufficientemente istruito ed esibita dal ricorrente la copia notificata del verbale opposto, si ritirava in camera di consiglio per la successiva lettura del dispositivo in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e deve essere coerentemente accolto.

Ed infatti, palese nel caso di specie è l’illegittimità del verbale notificato per assoluta illeggibilità in ogni suo dove.

Invero, al ricorrente veniva notificata una copia meccanizzata sbiadita e non compiutamente leggibile se non nelle parti compilate dall’operatore e priva in quanto tale dei requisiti legittimanti come previsti per legge.

Ebbene, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza di legittimità - cui questo Giudice intende aderire - che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata” (Cassazione 17.02.2006 n. 3536).

Nel caso di specie come detto il verbale risulta incomprensibile ed illeggibile se non nella parti del testo inserite negli spazi a ciò adibiti del prestampato per cui il diritto alla difesa ne risulta gravemente inficiato; nel che resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
Le spese seguono la soccombenza.


PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da (...) S.p.a. nei confronti del Ministero Degli Interni, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accoglie il ricorso ad annulla il verbale impugnato.
Condanna il Ministero Interno alla refusione delle spese quantificate in Euro 100,00 oltre accessori e le spese vive quantificate in € 38,00
Così deciso in Rovigo il 27 aprile 2011
Il Giudice di Pace
Avv. Matteo Bresciani

               
Dott.ssa E l i s a F o r n a c i a r i
collaboratrice c/o Studio Legale Avvocato Chiara Fabbroni
Via Madonna Del Prato n. 131 | 52100 Arezzo
email:fornaciari.elisa@gmail.com
http://twitter.com/ForEly1979
http://it.linkedin.com/pub/elisa-fornaciari/29/539/364


Condividi su Facebook

25.11.2011 Dott.ssa Elisa Fornaciari

Dott.ssa Elisa Fornaciari

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Non esistono semplici 'telefonate all'avvocato', si chiamano 'consulenze', e si pagano" - @SimoneAliprandi








innovare l'informatica e il diritto


per la pace