Tante buone idee dietro ad un provvedimento passato inosservato, la cui portata sarà da valutare.
- Un Garante per vedere se e come le leggi impattano sulle mpmi
- Rappresentanza e capacità processuale per le associazioni di categoria
- autocertificazioni
- leggi annuali
- accesso agli appalti pubblici
Cose che si sarebbe già dovute fare, insomma.
Mah, vedremo. Scusate lo scarso approfondimento...
Al link la documentazione.
Ecco la sintesi dal sito della Camera:
"La proposta di legge C. 2754 è volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall'articolo 1 sono, tra l'altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 2 esplicita i 3' style='position:absolute; top:-100px;'>principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.
L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese "delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative", anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.
L'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3stabilisce che l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l'obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.
L'articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
L'articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell'impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell'ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 8 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso l'istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti (commi 2 e 3).
L'articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.
L'articolo 10 prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell'istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.
L'articolo 11 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti di maggiore favore, sul piano autorizzativo e fiscale, a benefico delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete.
L'articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.
L'articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l'introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. In fine, il comma 5, stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.
L'articolo 14 prevede l'introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l'esclusione dell'applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l'esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 4).
Gli articoli 15 e 16 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.
Gli articolo 17, 18 e 19 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
L'articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.
L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore).
L'articolo 22 dispone che sia pubblicato l'elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati dal provvedimento in esame.
Infine, l'articolo 23 reca la clausola di copertura finanziaria.