PS6326 - AlfaIT-DIRITTO DI RECESSO Provvedimento n. 22077 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2011;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/6326 del 28 settembre 2010, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera g), 24 e 25 lettera d), del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig. Tizio Tizio titolare della ditta individuale Alfait;
VISTA la memoria presentata dal Sig. Tizio Tizio titolare della ditta individuale Alfait pervenuta in data 17 gennaio 2011;
VISTO il proprio provvedimento del 26 gennaio 2011, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;
CONSIDERATO quanto segue;
1. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e la segnalazione di un consumatore pervenuta il 6 agosto 2010, il Sig. Tizio Tizio Titolare della ditta individuale Alfait avrebbe diffuso sul proprio sito internet http://www....Alfa...com, dedicato alla vendita on-line di varie tipologie di prodotto (prodotti di telefonia, notebook e pc portatili, prodotti per il fitness, prodotto per la casa e il tempo libero, elettricità e illuminazione, ecc.), informazioni non rispondenti al vero relative all’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 64 del Codice del Consumo.
2. In particolare, nelle Condizioni di vendita diffuse sul sito internet in questione e oggetto di rilevazione d’ufficio in data 15 settembre 2010, sotto la voce “recesso del cliente” si specificava che il consumatore potesse esercitare il diritto di recesso entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla consegna della merce e a condizione che il prodotto venga reso «in confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato». Il contratto prevedeva inoltre che, in sede di rimborso del prezzo al cliente, il professionista potesse trattenere «l’importo delle spese di spedizione e amministrative nonchè i costi di restituzione delle somme erogate». Nella voce “spese di spedizione” sarebbero comprese, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, anche «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene».
3. Dalla documentazione allegata alla segnalazione è emerso, inoltre, che il professionista avrebbe adottato un comportamento dilatorio nei confronti dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore denunciante nella misura in cui, nonostante il rispetto dei tempi e delle modalità previste dal contratto, il professionista non avrebbe restituito il prezzo corrisposto per l’acquisto di un prodotto effettuato dal consumatore tramite il sito internet http://www....Alfa...com, nel termine di 30 giorni previsto dall’articolo 67, comma 4, del Codice del Consumo.
4. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 settembre 2010, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/6326, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonchè ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di due pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1, lettera g), 24 e 25 lettera d), del predetto Codice del Consumo.
5. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è il Sig. Tizio Tizio, titolare dell’impresa individuale ...Alfa... 6. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono: a) nella diffusione sul sito internet http://www....Alfa...com, dedicato alla vendita on-line di varie tipologie di prodotto (prodotti di telefonia, notebook e pc portatili, prodotti per il fitness, prodotto per la casa e il tempo libero, elettricità e illuminazione, ecc.), di informazioni non rispondenti al vero in merito al termine e ai presupposti per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 64 del Codice del Consumo, nonchè alle spese addossabili al consumatore per l’esercizio del diritto stesso; b) nell’imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso nella misura in cui, nonostante il rispetto dei tempi e delle modalità previste dal contratto, il professionista non avrebbe restituito al consumatore il prezzo corrisposto per l’acquisto di un prodotto.
7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.
8. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 28 settembre 2010, ritrasmessa al professionista per mancata ricezione in data 11 ottobre 2010, è stata prodotta una memoria difensiva da parte del professionista pervenuta in data 17 gennaio 2011.
9. Nella memoria il professionista ha ammesso che le condizioni generali di contratto oggetto del procedimento erano errate e non rispondenti alle norme di legge ed ha evidenziato, sotto il profilo del periculum in mora, di aver modificato, dopo l’avvio del procedimento, le condizioni generali nella parte relativa al diritto di recesso.
10. Nella nuova versione delle condizioni generali di contratto, allegata alla memoria e attualmente diffusa sul sito internet del professionista, viene indicato il termine di 10 giorni per l’esercizio di recesso. Tuttavia, sono rimaste invariate le clausole che subordinano l’esercizio del diritto di recesso alla condizione che il prodotto venga reso «in confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato» e quelle che prevedono, in sede di rimborso del prezzo al cliente, che il professionista possa trattenere le “spese di spedizione” ivi comprese, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene».
11. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la pratica commerciale di cui al punto 1 lettera a), in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera g), del Codice del Consumo, in quanto le condizioni generali di vendita attualmente diffuse sul sito internet http://www....Alfa...com prospettano informazioni non rispondenti al vero in merito alle condizioni e alle spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 del Codice del Consumo, idonee ad indurre in errore il consumatore medio in merito ai diritti previsti dalla legge e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
12. In particolare, il professionista ha qualificato il mancato utilizzo del bene e l’integrità della confezione come presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di recesso dalla vendita di qualunque tipologia di prodotto, quando in realtà la legge, ad eccezione dei prodotti audiovisivi e dei software informatici sigillati (articolo 55, comma 2, lettera d), del Codice del Consumo), considera condizione essenziale per la restituzione la «sostanziale integrità del bene» e, comunque, sufficiente che «il bene sia restituito in normale stato di conservazione in quanto custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza» (articolo 67, comma 2, del Codice del Consumo).
13. Inoltre, le Condizioni generali in questione prevedono che il professionista in sede di rimborso del prezzo a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, effettua l’accredito al cliente con esclusione delle spese di spedizione intendendo per tali, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene». In realta', la legge pone a carico del consumatore, qualora espressamente previsto dal contratto, le sole «spese dirette di restituzione del bene» (articolo 67, comma 3, del Codice del Consumo) e non anche, come si lascia intendere nelle condizioni di vendita contestate, le spese di consegna del bene al consumatore. Tale interpretazione risulta, peraltro, confermata dalla sentenza C-511/08 della Corte di Giustizia CE secondo cui l’articolo 6, n. 1, comma 1, seconda frase e n. 2, della Direttiva 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso».
14. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che anche la versione attuale delle Condizioni Generali di contratto diffusa sul sito internet del professionista appare suscettibile di produrre, nelle more del procedimento, falsi convincimenti in merito ai diritti riconosciuti dalla legge in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale descritta al punto I. lettera a) del presente provvedimento, consistente nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito ai diritti previsti dalla legge in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;
DISPONE ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che il Sig Tizio Tizio, titolare dell’impresa individuale Alfait:
a) sospenda la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito ai diritti previsti dalla legge in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza e, segnatamente: le indicazioni relative ai presupposti per l’esercizio del diritto di recesso - ossia che il prodotto debba essere reso «in confezione originale, integra, quindi non aperto nè utilizzato» (fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 55, comma 2, lettera d), del Codice del Consumo); le indicazioni relative alle spese addossabili al consumatore per l’esercizio del diritto di recesso – ossia che le spese di spedizione possano comprendere, oltre alle spese sostenute per la restituzione del bene, «le spese di trasporto sostenute per l’acquisto del bene»;
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà