Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Penale tributario - Modifiche introdotte dal DL n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011


2011-10-18
abstract: Il testo degli articoli del D. Lgs. n. 74/2000 come modificati dal DL n. 138/2011. In più link alla relazione dell'ufficio el Massimario della Cassazione sulla intervenuta modifica.

Segnalato da Franco Ionadi


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        Art. 2.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
                     per operazioni inesistenti

  1. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque, al fine di evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore
aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri  documenti  per  operazioni
inesistenti, indica in una delle  dichiarazioni  annuali  relative  a
dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di  fatture  o  altri
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o  documenti
sono  registrati  nelle  scritture  contabili  obbligatorie,  o  sono
detenuti  a  fine  di  prova   nei   confronti   dell'amministrazione
finanziaria.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))
.

 


Art. 3.
          Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

  1. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  2,  e'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a sei  anni  chiunque,  al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla  base  di
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili  obbligatorie  e
avvalendosi   di   mezzi   fraudolenti    idonei    ad    ostacolarne
l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative  a
dette imposte elementi attivi per un  ammontare  inferiore  a  quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, ((a euro trentamila));
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi indicati  in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'
superiore ((a euro un milione)).

 

    Art. 4.
                       Dichiarazione infedele

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito  con  la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le  imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle  dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi  attivi  per  un  ammontare
inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi,  quando,
congiuntamente:
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, ((a euro cinquantamila));
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al dieci per cento  dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi indicati  in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'
superiore ((a euro due milioni))

 

  Art. 5.
                        Omessa dichiarazione

  1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al  fine
di evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,  non
presenta,  essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni   annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa  e'  superiore,  con
riferimento a taluna delle singole  imposte  ((a  euro  trentamila)).

  2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa  la  dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni   dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto. 

 

   Art. 8.

  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

  1. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte  sui
redditi o sul valore aggiunto, emette  o  rilascia  fatture  o  altri
documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal  comma
1, l'emissione  o  il  rilascio  di  piu'  fatture  o  documenti  per
operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di  imposta  si
considera come un solo reato.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148))
.

 

 Art. 12.
                           Pene accessorie

  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto
importa:
    a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese per un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi  e  non
superiore a tre anni;
    b) l'incapacita' di contrattare con la  pubblica  amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
    c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza  e  assistenza
in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno  e  non
superiore a cinque anni;
    d)  l'interdizione  perpetua  dall'ufficio   di   componente   di
commissione tributaria;
    e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo  36  del
codice penale.
  2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2,  3
e 8 importa  altresi'  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a  tre  anni,  salvo
che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.
  ((2-bis. Per i delitti previsti  dagli  articoli  da  2  a  10  del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
tre milioni di euro))
.

 

 Art. 13.
       Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

  1. Le pene previste per i delitti di cui al presente  decreto  sono
diminuite fino ((ad un terzo)) e non si applicano le pene  accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione  di  apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi  dei  delitti  medesimi  sono  stati   estinti   mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 
  2. A tale fine, il pagamento  deve  riguardare  anche  le  sanzioni
amministrative previste per la  violazione  delle  norme  tributarie,
sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19,  comma
1.
  ((2-bis. Per i delitti di cui al  presente  decreto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2))
.

 

 Art. 17.
                   Interruzione della prescrizione

  1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal  presente
decreto e' interrotto, oltre che dagli  atti  indicati  nell'articolo
160 del codice penale, dal verbale di constatazione  o  dall'atto  di
accertamento delle relative violazioni.
  ((1-bis. I termini di prescrizione per  i  delitti  previsti  dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di  un  terzo))
.

 

Qui il testo della relazione n. III/13/2011 del 20.9.2011 dell'Ufficio Massimario della Suprema Corte che, nella parte terza, si occupa delle modifiche al sistema penale tributario.


2011-10-18 Segnalato da Franco Ionadi








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