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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Giochi 21.07.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Garante dell'Infanzia - Altra fonte normativa per internet ? UPD

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 inserita il 2011-7-21 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza GU n.166 del 19-7-2011

MA anche art. 17 CDC Convenzione dei diritti dei fanciulli LEGGE 27 maggio 1991 n. 176.
Spataro

 

E

E' facile non credere nelle istituzioni, di questi tempi.

E' tuttavia da anni che seguo la genesi di questo garante, richiesto dagli accordi internazionali, verificando come si vuole affidare ad esso la gestione del software, dei giochi online e la battaglia contro i contenuti video da taggare (cosa che per inciso facciamo già dal 2007), e non so quanti abbiano avuto la stessa sensibilita'.

Si', perchè tra le competenze, oltre al diffondere prassi (?) avrà quella di imporre il bollino vietato ai minori ma soprattutto l'indicazione del tipo di video, se adatto o meno ai minori, con conseguenti maggiori oneri per tutti i produttori video, con tempi di attesa per le approvazioni, con la dovuta eccezione dei soliti giornali e testate giornalistiche.

Insomma, idea buona, dotata di poteri più ampi di quelli richiesti per applicare le esigenze di tutela dei minori.

Dovrebbe essere un compito tecnico. Potrebbe diventare politico. A partire dalle nomine ? Vedremo. E temo sia una promessa, non una previsione.

Si veda anche la convenzione dei diritti dei fanciulli (LEGGE 27 maggio 1991 n. 176) interpretata l'art. 17 che secondo alcuni in modo da occuparsi di internet e dei videogiochi. Con quali limiti non si sa, sarà interpretazione. Le proposte di legge sono saltate, grazie alla rete. 

C'entra ancora l'agcom che ha eletto il 6 luglio 2011 i nuovi componenti:

"Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha nominato oggi i componenti del nuovo Consiglio nazionale degli utenti (Cnu), l'organismo istituito dalla norma del 1997 con il compito di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini nel settore della comunicazione, con particolare riferimento ai diritti dei minori utenti dei servizi radiotelevisivi e di telecomunicazioni." http://www.copercom.it/notizie/16-varie/310-agcom-eletto-il-nuovo-cnu.html


Per approfondire:

Per approfondire, online, si invita a cercare "garante infanzia videogiochi" e cercare videogiochi su http://www.civile.it/internet  



Testo dell'art. 3 - LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 inserita il 2011-7-21

Art. 3 Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze;

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.

Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e dell'adozione, nonchè di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonchè con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

 

Qui sopra il testo della normativa istitutiva, da integrare con le altre normative già in vigore che danno poteri sui video e videogiochi a detta autorita'

Qui sotto invece l'art. 17 che autorizza secondo alcuni ad occuparsi di internet e dei videogiochi. Con quali limiti non si sa, sarà interpretazione ...



LEGGE 27 maggio 1991 n. 176.

Articolo 17 Convenzione dei diritti dei fanciulli 

Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass - media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

  • incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
  • incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
  • incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
  • incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
  • favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

 

 

21.07.2011 Spataro
spataro


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