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Testamento biologico    

Testamento biologico: la decisione al medico, il malato solo se puo' esprimersi

Nasce con gravi rischi di incostituzionalita': le cure vengono decise e imposte dai medici, nonostante parere contrario. Torna al Senato per l'approvazione definitiva. Tentativo di limitare i poteri dell'amministratore di sostegno.
16.07.2011 - pag. 78565 print in pdf print on web

D

Dossier:

  • http://www.camera.it/465?area=30&tema=122&Testamento+biologico
  • http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29638.htm
  • http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37148.htm approvato (PDF PDF)

 

art.2

...

4. E` fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto puo` intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto in- teressato, che diventa parte integrante della cartella clinica.


5. Il consenso informato al trattamento sanitario puo` essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere an- notata nella cartella clinica.


6. In caso di soggetto interdetto, il con- senso informato e` prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il con- senso informato e` prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qua- lora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato e` prestato anche dall’ammini- stratore di sostegno ovvero solo dal- l’amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3 ed e` adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.


7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e` espresso o rifiutato dagli esercenti la potesta` parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti e` adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

 

ATTI SCRITTI (Art.4), MINORI (Art.2), CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE (Artt.2, 3, 4), TUTELA E CURATELA (Art.2), MEDICI (Artt.1, 2, 4, 6, 7, 8), REVOCA (Artt.2, 4), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.9), REGIONI (Art.5), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.9), DENUNCE OBBLIGATORIE (Art.8), PUBBLICO MINISTERO (Art.8), DIRITTI DELL'UOMO (Art.1), DIVIETI (Art.1), EUTANASIA (Art.1), SUICIDIO (Artt.1, 3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), TUTELA DELLA SALUTE (Art.1), DIAGNOSI (Art.2), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Artt.2, 4, 6), INTERDIZIONE E INABILITAZIONE (Art.2), DELEGA PROCURA E RAPPRESENTANZA (Artt.2, 6), AMMINISTRATORI (Art.2), POTESTA' DEI GENITORI (Art.2), DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Art.2), ALIMENTAZIONE (Art.3), ACCERTAMENTI SANITARI (Artt.3, 7, 8), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.4), MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.5, 9), NOMINE (Art.6), VIGILANZA (Art.6), RINUNCIA (Art.6), GIUDICI TUTELARI (Art.6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.9), REGOLAMENTI (Art.9), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.9), REGISTRAZIONE DI ATTI (Art.9), UFFICI SANITARI (Art.9), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.9), TELEMATICA (Art.9), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.9), IMPOSTE DI BOLLO (Art.9)


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16.07.2011 Spataro

Senato

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