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Praticanti    

Il praticante avvocato abilitato e le cause di lavoro

Ringraziamo Pasquale Schiariti per la collaborazione; si notino le diverse (e parzialmente opposte) motivazioni
05.07.2011 - pag. 78422 print in pdf print on web


CNF Parere 9 maggio 2007, n. 16

Il Consiglio dell'Ordine chiede delucidazioni rispetto all'interpretazione
delle norme sul patrocinio dei praticanti avvocati anche nel settore del
contenzioso lavoristico e previdenziale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

"Si ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso con il parere 26
ottobre 2006, n. 59.

In particolare si osserva che la capacità di patrocinare in capo al
praticante abilitato, in origine collegata alla competenza della Pretura, è
ad oggi limitata dal valore della causa, senza che siano ipotizzabili
distinzioni tra giudizî con diverso rito.


D'altronde riconoscere al praticante abilitato una competenza al patrocinio
priva di limiti in alcuni settori del contenzioso civile pare del tutto
estranea alla ratio della norma ed al quadro sistematico.


Perciò, si deve ritenere che la prescrizione di cui all'art. 7, comma primo,
lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le
cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro, in piena
analogia con lo jus postulandi concesso al praticante nel contenzioso civile
con rito ordinario. Il praticante abilitato potrà, quindi, prestare la
propria opera in tutte le cause nella quali il valore della controversia sia
compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire)."



Parere Consiglio nazionale forense 23-09-2009, n. 35



Quesito del COA di Mantova, rel. cons. Cardone.

Parere 23 settembre 2009, n. 35

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova, chiede parere "sulle
attuali effettive possibilità di esercizio dell'attività professionale in
capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle
previsioni di cui all'art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479" con
particolare riferimento alla materia dell'esecuzione immobiliare.

L'occasione del quesito è rappresentata da due provvedimenti emessi dal
giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Mantova che
hanno negato la "competenza" delpraticante abilitato "ritenuto che le
procedure esecutive immobiliari, a prescindere dal valore del credito
azionato, non sono mai state di competenza del pretore [...] è da escludere
la possibilità per i praticanti procuratori [di] promuovere procedure
esecutive immobiliari".

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore
e rende il seguente parere:

"Lo ius postulandi del praticante avvocato abilitato è disciplinato dal
combinato disposto dell'art. 8 del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578 e
dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti, così
come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82). Quest'ultima norma, in
particolare, sostituisce il secondo comma del r.d.l. sull'ordinamento
professionale prevedendo per i praticanti abilitati la facoltà di
patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e del tribunale in
composizione monocratica limitatamente "alle cause, anche se relative a beni
immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni". La previsione,
che certamente esclude i giudici speciali, come pure i giudici ordinari
collegiali, dunque, non richiama integralmente la sfera di competenza del
giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica, ma ritaglia al
loro interno specifici settori di patrocinio, fondati per gli affari civili
sul valore della causa e sulla materia.

Nell'elenco legislativo manca qualsiasi riferimento alla materia
dell'esecuzione forzata. L'argomento non è dirimente, atteso che la
formulazione della norma ha già provocato la necessità di un intervento
interpretativo a beneficio degli Ordini circa la materia del contenzioso
del lavoro, anch'esso non contemplato espressamente, ma fatto rientrare
nella dizione di "affari civili" cui si applica il limite di valore (cfr. i
precedenti pareri 9 maggio 2007, n. 17 e 26 ottobre 2006, n. 59).

Analoga operazione può compiersi in relazione all'esecuzione forzata.

Difatti, rientrano senz'altro nelle nozioni di "causa" e di "affari civili"
di cui al primo comma lettera a) e n. 1. dell'art. 7 della legge Carotti
tanto i giudizi di opposizione che si innestano nel corso dell'esecuzione
forzata (artt. 615, 617, 512, 619 c.p.c.) che l'attività esecutiva in senso
stretto (pignoramento e vicende ad esso correlate, interventi, istanza di
assegnazione e vendita e così via). Va, infatti, ricordato che per dottrina
e giurisprudenza costanti la tutela esecutiva costituisce esercizio di
attività giurisdizionale al pari della tutela di cognizione e cautelare
sebbene le modalità di intervento del giudice e di attuazione del
contraddittorio siano meno formalizzate che nelle altre.

Resta da verificare se, fermo il limite di valore, il praticante abilitato
possa svolgere il suo patrocinio nella materia dell'esecuzione immobiliare,
atteso che la stessa non è mai stata di competenza del pretore
(risultandogli in precedenza affidata la competenza per l'espropriazione
mobiliare presso il debitore e presso terzi, per l'esecuzione per consegna o
rilascio, per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare).

La risposta non può che essere positiva in quanto la soppressione
dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 16, ha
comportato a) per gli atti dell'esecuzione forzata, la concentrazione della
competenza in capo al tribunale in composizione monocratica b) e per le
"cause relative all'esecuzione forzata", la ripartizione verticale tra esso
e il giudice di pace in base al valore della controversia.

In omaggio alle suesposte considerazioni, e viste le norme vigenti, si deve
opinare nel senso della possibilità per il praticante abilitato di
patrocinare anche nelle procedure di esecuzione immobiliare se il valore del
credito per il quale si procede ovvero della controversia sorta in sede di
espropriazione non superi gli Euro 25.822,84 (già cinquanta milioni di
lire).


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05.07.2011 Spataro

Vari

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