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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Agcom 29.06.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Agcom e l'art.182 bis vigilare non e' giudicare ed eseguire. In democrazia.

Calabro' oggi ribadisce i propri poteri sulla rete invocando il decreto romani (ahiahi, non c'entra) che l'art.182 bis. Leggetelo anche voi, non c'e' nulla che conferisce all'agcom il potere di spegnere un ip, chiedere una rimozione di una pagina o altro di simile.

Se anche fosse, potrebbe vigilare, al limite, non eseguire.

Il riferimento alla direttiva ecommerce poi e' del tutto fuori luogo: essa non attribuisce ad agcom i poteri ne' i poteri che essa si attribuisce, con finalita' opposte a quelle della direttiva.

Vigilare e' un termine chiarissimo in una democrazia. Ai tempi di Robin Hood era qualcos'altro.

Incredibile, non vi e' altro termine, vedere le considerazioni di Gentiloni riprese da Calabro': "Inibire quindi quelle (poche) piattaforme web palesemente pirata. Non blog, forum, motori di ricerca, siti personali e quant’altro. Ma pirate-bay, btjunkie, dduniverse, roja-directa, ecc!"

Ebbene: il sig. Calabro' potrebbe spiegarci da dove viene questa distinzione, visto che il legislatore nelle norme invocate non prevede queste distinzioni, volendo seguire il suo ragionamento.

Si e' iniziato con la pedofilia. Poi con i giochi e i monopoli di stato, poi la tv, poi il p2p ma non tutta ? Per legge ? Domani Skype, perche' usato dai delinquenti.

Non avete i poteri che vi attribuite.

E la compagnia telefonica non risponde delle molestie telefoniche.
Spataro

 

A

Art. 182-bis

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:


a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Al link sotto indicato, sul sito della Stampa, le giustificazioni di Calabro'.

29.06.2011 Spataro
Spataro


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