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Danno morale 2011-04-10 - Pdf - Stampa

Micropermanenti e danno morale: Giudice di Pace di Campi Salentina

"Il danno morale va liquidato in virtù della condotta antigiuridica tenuta dal responsabile poiché corrispondente ad ipotesi di reato (ravvisabile in “lesioni colpose”, ex art. 590 c.p.) il cui ammontare si può determinare equamente in misura del 30% del totale accertato, e quindi in euro 1.682,00." Fonte: giurisprudenzasalentina.it

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02/09/09, P.F. conveniva in giudizio l’assicurazione R.M deducendo che, il giorno .. in ..., si verificava incidente stradale tra il ciclomotore ... ... targato ..., assicurato con R.M, condotto da P.G., e l’autovettura ... targata ... condotta e di proprietà di S.M.
OMISSIS
All’udienza del 18/06/10, le parti precisavano le conclusioni, ed il giudice tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità del sinistro

Nulla quaestio in ordine alla responsabilità del sinistro, essendo stata la stessa pacificamente ritenuta appartenersi al conducente del ciclomotore ... ... per non aver dato la dovuta precedenza all’auto ... che viaggiava su strada privilegiata. Tanto è emerso altresì dalla prova testimoniale resa dalla teste P.A.

Sulla quantificazione dei danni personali

La CTU medica legale ha potuto accertare che i danni riportati da P.F. (di anni 38 all’epoca del sinistro), nell’incidente per cui è causa sono consistiti in: “trauma distorsivo ginocchio sinistro e spalla”.Dall’esame obiettivo e da valutazioni mediche il CTU ha tratto le conclusioni che così si riportano: a causa del trauma e tenuto conto dei tempi di guarigione le lesioni si possono determinare “in una inabilità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 20 al 100%; seguita da una I.T.P. al 50%, di altri giorni 40; e da una I.T.P. al 25% di giorni 55. Ha riscontrato inoltre la sussistenza di un danno biologico permanente che ha valutato nella misura di punti percentuali 4”.


Le spese documentali sostenute, ritenute compatibili con il sinistro per cui è causa, sono pari ad euro 1.330,60, da ritenersi congrue.
Ritiene il Giudice che le risultanze peritali non presentano obiezioni di natura logica e giuridica, e pertanto si confermano in ogni loro punto.


Quanto alla determinazione dei danni personali delle parti il Giudice ritiene doversi attenere alla liquidazione così come stabilita nelle tabelle aggiornate di liquidazione, in uso presso il Tribunale di Lecce, ed in conformità alle stesse le determina e le liquida come segue:

I.T.T. di giorni 20 x euro 42,80 al giorno = euro 856,00; I.T.P. 50% di giorni 40 x euro 21,40 al giorno = euro 856,00; I.T.P. 25% di giorni 55 x euro 10,70 al giorno = euro 588,50.Totale di Inabilità temporanea = euro 2.300,50.I.P. di quattro punti percentuali (4%) = euro 3.308,00. TOTALE danno biologico = euro 5.608,50.

Il danno morale va liquidato in virtù della condotta antigiuridica tenuta dal responsabile poiché corrispondente ad ipotesi di reato (ravvisabile in “lesioni colpose”, ex art. 590 c.p.) il cui ammontare si può determinare equamente in misura del 30% del totale accertato, e quindi in euro 1.682,00.

L’ammontare complessivo dovuto all’attrice pertanto sarebbe pari ad euro 7.290,00.
Del detto ammontare però deve essere sottratto l’importo di euro 3.500,00 già percepiti dall’attore, e quindi l’importo residuo dovuto risulta essere pari ad euro 3.790,00.

Sommano ancora euro 1.330,60 per spese documentate, con un complessivo ammontare di euro 5.120,60.
Al detto importo sommano infine gli interessi legali come per legge dovuti, a partire dal giorno del sinistro (02/10/2008), sino al soddisfo.Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in rapporto agli importi complessivi accertati e determinati, oltre le spese di CTU medica, come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Campi Salentina, dott. Avv. V.B. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.F. contro l’assicurazione R.M., con atto di citazione notificato il 02/09/09, così decide:


-    accoglie la domanda per quanto di ragione;

-    condanna conseguentemente, in solido, l’assicurazione R.M. ed il convenuto a pagare in favore dell’attore, l’importo complessivo di euro 5.120,60, oltre agli interessi legali, come per legge dovuti, dal 02/10/08 sino al soddisfo;-    condanna ancora in solido i convenuti medesimi a rifondare all’attore le spese, diritti ed onorari di causa, che determina e liquida in rapporto della sorta capitale così determinata, in complessivi euro 3.175,00, di cui euro 275,00 per spese borsuali; euro 1.765,00 per diritti ed euro 1.235,00 per onorari; oltre le spese generali del 12,50%; oltre l’Iva e CAP come per legge.
Oltre ancora le spese di perizia tecnica nella misura già liquidata in corso di giudizio, se ancora dovute.
Campi Salentina, 09/08/2010                                         Giudice di Pace di Campi Salentina  avv. Vincenzo Baldassarre

 


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2011-04-10 Chi: Spataro Fonte: giurisprudenzasalentina.it Link: http://www.giurisprudenzasalentina.it/index.php?op








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