Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Agcom 30.03.2011    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Il Governo: l'Agcom ha competenza sul copyright

Risposta ad interpellanza alla Camera - grassetti ed elenchi puntati a cura di Spataro
Spataro

 

S

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 11,06).

(Iniziative per la revisione della disciplina del diritto d'autore, con particolare riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche - n. 2-01022)

PRESIDENTE. L'onorevole Cassinelli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n.2-01022, concernente iniziative per la revisione della disciplina del diritto d'autore, con particolare riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche (Vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni).

ROBERTO CASSINELLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, insieme a quarantasette deputati di maggioranza e di opposizione ho presentatoPag. 2questa interpellanza, mosso da reale apprensione per le possibilità di sviluppo e di diffusione delle moderne forme di comunicazione nel nostro Paese. Oggi più che mai la rete Internet rappresenta un'imperdibile occasione di crescita democratica ed un luogo di espressione del pensiero e di circolazione del sapere. È uno strumento che rende accessibile a tutti ciò che prima era riservato a pochi, abbattendo le barriere del tempo e dello spazio ed azzerando ogni differenza di carattere sociale ed economico. Esso rende tutti ugualmente liberi di conoscere, di informarsi e di informare, offrendo opportunità di condivisione e di partecipazione come nessun altro strumento della tecnica. È anche - come la più recente cronaca ci dimostra - l'unica possibilità di sfogo per le sofferenze di tanti oppressi, i cui diritti sono quotidianamente calpestati e la cui unica possibilità di far sentire la propria voce passa dalle vie della rete.
Per questa ragione fondamentale chiedo che il Parlamento e il Governo guardino al fenomeno Internet con attenzione, rispetto e scrupolosità, affinché sia posto al riparo da ogni potenziale pericolo e affinché ne siano preservate le caratteristiche che lo rendono un preziosissimo e non secondario contributo al mantenimento e alla promozione della democrazia nel mondo. Non possiamo cioè sacrificare Internet e privarlo della sua libertà neppure nel tentativo di tutelare altre posizioni, pur meritevoli. Non va dimenticato che nel web si estrinsecano e pienamente si realizzano i diritti tutelati dalla nostra Carta costituzionale.
Sia chiaro: ciò non significa lasciare Internet privo di regole, né consegnarlo ad un'autogestione, possibile solo di fronte ad una compiuta responsabilizzazione dell'intera comunità virtuale, ancora troppo lontana. Neppure significa considerare Internet in una dimensione sovrana e sovranazionale; è quello a cui dobbiamo aspirare, ma oggi mancano la volontà e soprattutto la necessaria unanimità di intenti da parte della comunità degli Stati. Significa piuttosto aprire gli occhi di fronte ad una realtà che ha cambiato il modo di vivere e di pensare dell'umanità e che ancora conserva enormi possibilità di sviluppo e di vertiginosa crescita, una realtà la cui portata è tale da far sì che il diritto positivo possa - e anzi debba - adeguarsi alle novità dettate da un cambiamento inarrestabile, senza il timore di modificare la gerarchia delle tutele che, in presenza della spinta evolutiva che stiamo vivendo, non può che conoscere una fase di naturale inversione.
L'interpellanza in questione ha riguardo ad un provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la delibera n. 668 del 17 dicembre 2010, che ha avviato una consultazione pubblica sui lineamenti del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
In primo luogo, pur non essendo certo questa la sede in cui verificare le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito descritto, è bene sottolineare che nell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 più volte modificato ed integrato, dall'articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono attribuite competenze in materia di vigilanza sulla diffusione on-line di contenuti protetti dal diritto d'autore, talché desta perplessità la tesi secondo la quale il decreto legislativo n. 9 aprile 2003, n. 70 legittimerebbe l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad intervenire sulla materia. Tale decreto parla genericamente di un'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza, funzioni che non risultano attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tralasciando ora la questione relativa alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla quale eventualmente avrà modo di esprimersi la magistratura amministrativa, gli elementi del provvedimento sui quali è stata aperta la consultazione pubblica ipotizzano nuovi strumenti che darebbero all'Autorità perPag. 3le garanzie nelle comunicazioni la possibilità di rendere inaccessibile dall'Italia quei siti web il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti ed anche quei siti i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali.
È bene prestare grande attenzione ad un aspetto centrale: le due condizioni appena descritte sono alternative e non complementari tra di loro, il che significa che affinché un sito possa essere oggetto del provvedimento di inibizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sufficiente che i suoi server si trovino all'estero, a prescindere dalla circostanza che il suo solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore. Questo è, a mio giudizio, preoccupante perché se già può considerarsi al limite l'attribuzione all'autorità amministrativa della decisione in merito all'oscuramento dei siti aventi per solo fine la diffusione di contenuti illeciti, sembrando più propria di uno Stato di diritto una previsione che affidi tale valutazione sul solo fine all'autorità giudiziaria, la concessione di un tale potere di arbitrio su inibizione dei siti allocati su serverstraniero è inaccettabile ed assai pericolosa.
Come infatti si può essere certi che per mezzo di un provvedimento amministrativo non si violino, anche involontariamente, i diritti costituzionalmente sanciti come la libertà di comunicazione e di espressione del pensiero, ed in ogni caso, se anche una tale novità dovesse essere introdotta nel nostro ordinamento alla luce proprio della rilevanza dei diritti coinvolti, non sarebbe opportuno affidarla alla valutazione del Parlamento, espressione del popolo sovrano anziché lasciare che un'autorità, per quanto indipendente, si autoconferisca poteri e prerogative ben esorbitanti dall'ambito di azione entro il quale la legge la confina?
Tanto più che è sempre più acceso e attuale il dibattito sulla necessità di riformare una materia - quella del diritto di autore - che presenta da tempo caratteri di incompatibilità con i costumi e le abitudini diffusi e ben difficilmente modificabili dei nostri utenti. Un dibattito che non esiste solo nella società civile, ma che è stato portato anche in Parlamento, come dimostrano i diversi progetti di legge che giacciono all'esame di entrambe le Camere, sicché appare unica la via percorribile per garantire all'Italia una normativa capace di conciliare la sacrosanta tutela del diritto d'autore con il doveroso rispetto dell'evoluzione degli strumenti di fruizione delle opere dell'ingegno: la calendarizzazione di una discussione parlamentare sulla materia che porti ad una riforma organica dell'attuale normativa nel cui ambito si potrà prevedere l'introduzione degli strumenti meglio visti per arginare il fenomeno della pirateria, un fenomeno che va combattuto con forza, ma senza mettere a repentaglio la libertà della rete, che passa anche attraverso la libera diffusione di contenuti, la quale deve anzi essere tutelata ad ogni costo e senza indecisioni essendo da considerare come un bene di importanza suprema ed incontrovertibile.
È per queste ragioni che appare come necessaria ed urgente una riforma del diritto d'autore, che sappia contemperare le posizioni degli autori con quelle degli utenti. Non possiamo dimenticare, infatti, che la Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 27, riconosce ad ogni individuo il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici, ed insieme sancisce il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore, ponendo così in stretta correlazione la libertà di accesso alla cultura e la tutela dell'autore. Altresì e parimenti, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha ribadito la necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quella dei fruitori dei contenuti protetti.
Muovendo da queste convinzioni, che partono dai due fondamentali presupposti dell'urgenza di revisionare la disciplina del diritto d'autore e dell'esigenza di preservarePag. 4le opportunità che ci sono offerte dalle nuove tecnologie, si interpella il Governo per sapere se non ritenga necessaria l'assunzione di iniziative che procedano in tal senso e, al contempo, si sollecita al Parlamento, ma non solo, una riflessione che porti alla formazione di una coscienza digitale. È necessario sviluppare una più lucida capacità percettiva del fenomeno tecnologico per poterlo comprendere e valutare completamente, e soprattutto per dotarsi di strumenti, anche normativi, che sappiano porsi come ponti verso il progresso e non ad esso opporsi. Negli ultimissimi anni abbiamo assistito alla nascita ed alla rapida diffusione di nuove forme di comunicazione che hanno rivoluzionato i nostri costumi ed anche il nostro modo di pensare. Ciò significa che l'uomo si evolve e cresce ad un ritmo sempre più veloce. Se non vogliamo giungere al paradosso di un Paese a due velocità, in cui l'individuo corre spedito, mentre la comunità ed i suoi rappresentanti restano fermi al palo, dobbiamo far sì che le istituzioni comprendano l'ineluttabilità di un cambio di passo. Se il Parlamento e il Governo restassero silenti di fronte all'autostrada dello sviluppo, sarebbero anch'essi artefici di un destino segnato. La speranza mia e dei quarantasette colleghi firmatari è che l'Italia cambi passo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO MARIA GIROSottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Signor Presidente, mi riferisco all'interpellanza in oggetto indicata per segnalare come l'incessante sviluppo tecnologico e la conseguente incidenza sul modo di vivere quotidiano delle persone hanno posto, com'è noto, nuovi e più gravi problemi di protezione del diritto d'autore. Il Governo pone particolare attenzione al tema della tutela del diritto d'autore anche nel settore della comunicazione elettronica, in un contesto in cui proprio sullo sviluppo della rete e della banda larga e ultralarga l'amministrazione sta basando gran parte della sua politica di sviluppo in piena sintonia con gli operatori e gli enti locali interessati, in primis le regioni.
I nuovi scenari che vengono disegnati in quest'ambito, proprio nell'ottica della progressiva globalizzazione del sistema, richiedono una regolamentazione attenta, da una parte, alla tutela della libertà di espressione nelle sue varie forme e, dall'altra, all'altrettanto fondamentale tutela dell'inviolabilità della proprietà intellettuale, anche su Internet. In questa direzione vanno del resto le proposte normative di iniziativa parlamentare, tra le quali la proposta di legge presentata dall'onorevole Cassinelli il 23 giugno del 2009, atto Camera n. 2525, che rappresentano il segno più evidente di come il problema sia sentito e venga affrontato ai diversi livelli istituzionali con massima competenza. Proprio per questo, il Governo ritiene che, al fine di permettere il giusto e armonioso incontro tra le esigenze dei titolari dei diritti di autore e dei fruitori del materiale oggetto di protezione, sia il Parlamento stesso la sede più idonea per trovare la soluzione normativa all'annosa questione, dato che il tema centrale è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali. Il tutto è auspicabile che avvenga preservando quello che è lo spirito dell'era dell'informazione via Internet, che chiama a coniugare, appunto, l'idea di libertà con la necessità di offrire regole a garanzia di essa. Questo è soprattutto nell'interesse delle giovani generazioni, che hanno scoperto e scoprono in Internet ogni giorno uno strumento in cui il diritto d'autore non deve avere il ruolo di un novello censore, come giustamente detto dall'onorevole Cassinelli in sede di presentazione del progetto di legge di cui sopra; uno strumento che, lungi dal promuovere la creatività, ne impedisca in concreto la positiva estrinsecazione.
Questo però significa - prendendo ancora a prestito le parole dell'onorevole interpellante - che dobbiamo operare una differenza fra i contenuti creati dagli utenti e i contenuti che sono semplicementePag. 5caricati dagli utenti e sono di norma tutelati dal diritto d'autore. In quest'ottica, è importante l'attività svolta dall'Agcom, così come prevista dal cosiddetto decreto Romani, che ha affidato all'Autorità stessa la regolamentazione del settore in esame.
La consultazione avviata dall'Agcom con la delibera n. 668/10/CONS ha l'obiettivo di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, al fine di predisporre un provvedimento equilibrato e aperto alle esigenze di tutti i protagonisti del sistema. Il modello proposto va esattamente nella direzione seguita dal Governo e dalle iniziative parlamentari di cui sopra e agisce nell'ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le buone pratiche internazionali.
A detta della stessa Autorità la finalità del futuro provvedimento non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il web, ma, anzi, di agevolare l'accesso ad Internet e di favorire la diffusione di un'offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti. In tale ottica, il documento, non ancora predisposto in forma di articolato, ma con una serie di domande accompagnate da una parte esplicativa in modo da favorire le risposte degli interessati, propone una serie di azioni positive mirate al perseguimento di questi obiettivi.

Per quanto riguarda le ipotesi di provvedimenti a tutela del diritto d'autore posti in consultazione, esse poggiano su tre pilastri normativi ben identificati:

  • l'articolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha introdotto l'articolo 182-bis nella legge sul diritto d'autore, il quale ha attribuito all'Autorità, al fine di prevenire ed accertare, la vigilanza su una serie di attività da svolgere in coordinamento con la SIAE, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze;
  • il decreto legislativo n. 70 del 2003, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva n. 31 del 2000 sul commercio elettronico, nel quale sono tracciati contenuti e limiti della responsabilità dei provider a seconda che svolgano attività di catching e hosting di contenuti digitali e che introduce il doppio binario di tutela, amministrativa e giudiziaria, prevedendo che l'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi «impedisca o ponga fine alle violazioni commesse»;
  • infine, l'articolo 32-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, introdotto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che ha affidato un ruolo di rilievo all'Autorità nella protezione del diritto d'autore con riguardo al settore dei media audiovisivi.
Per ciò che attiene ai possibili oscuramenti di siti Internet, il procedimento ipotizzato dall'Autorità sembra non comportare ipso facto la chiusura dei siti, ma solo la rimozione dei contenuti illeciti, e questo nell'ambito di un procedimento amministrativo assistito da ogni garanzia di contraddittorio e di difesa, con un riferimento ai server localizzati al di fuori dei confini nazionali che si ritiene possa senz'altro essere meglio specificato e chiarito in sede di stesura definitiva, anche alla luce delle osservazioni contenute nella presente interpellanza.
Peraltro, il procedimento, prima di incardinarsi dinanzi all'Autorità, è preceduto da un'interlocuzione tra le parti - sito Internet e titolare del diritto d'autore - sulla base del modello del notice and takedown mutuato dal sistema statunitense. Tale modello è già ampiamente utilizzato dai maggiori siti Internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese. Solo se il gestore del sito non vi avrà già autonomamente provveduto e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all'Autorità si potrà impartire al gestore del sito l'ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente che questo viola il diritto d'autore o il copyright. Un procedimento che, peraltro, avviene senza il minimo coinvolgimento dell'utente privato.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Cassinelli ha facoltà di replicare.

ROBERTO CASSINELLI. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretarioPag. 6Giro per la puntuale risposta all'interpellanza, per la quale esprimo totale e convinta soddisfazione. Il passaggio in cui il sottosegretario ha espresso l'opinione del Governo secondo cui il Parlamento è la sede più idonea per trovare una soluzione normativa all'annosa questione, laddove il tema centrale è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali, risponde infatti perfettamente alla mia richiesta e rispecchia appieno le convinzioni espresse in sede di illustrazione dell'interpellanza.
Mantengo, invece, qualche perplessità sulle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competenze che, in ogni caso, non sta certo al Parlamento né al Governo verificare.
Piuttosto mi premeva che, nell'ambito di una consultazione pubblica avente, come giustamente rilevato, l'obiettivo di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti al fine di predisporre un provvedimento equilibrato, il Parlamento e il Governo potessero esprimere la propria opinione.
Con la sua risposta il sottosegretario Giro ha fornito elementi sufficienti a chiarire la volontà dell'Esecutivo che è tale da garantire assoluta protezione alla libera diffusione del pensiero in rete e da promuovere una consapevole politica di innovazione tecnologica. Questo va proprio verso la direzione del cambio di passo che auspicavo illustrando la mia interpellanza.
Perciò, rinnovo il mio ringraziamento al sottosegretario, al Governo e mi dichiaro completamente soddisfatto della risposta.

 

30.03.2011 Spataro
Camera.it


Consultazione AGCOM sui controlli obbligatori della data dei minori sulle piattaforme con video (UGC?)
AGCOM vs AIRVPN - Termination of service in Italy
Curia e adv, riguarda anche gli Influencer: la pubblicitĂ  in proprio non e' come quella di altri
Il Governo su Cybersecurity e Donazioni (decreto Ferragni)
Influencer: coinvolta l'IAP - Digital Chart di IAP
AGCOM: ora meglio ma e' un mondo conversazionale, non editoriale
Tutti d'accordo: influencer, non editori
Censimento obbligatorio degli Influencer: l'AGCOM obbliga all'iscrizione al ROC
L'AGCOM sbaglia
Annuncio dell'Agcom sugli influencer - Testo linee guida e relazione e consultazione pubblica



Segui le novità in materia di Agcom su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.39