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Chiamata in causa 2011-03-29 - Pdf - Stampa

Litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno: Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi - Sezione Unica - Sentenza n. 257 del 14-02-2011: "Pertanto il giudice di prime cure ha del tutto legittimamente emesso pronuncia di condanna direttamente nei confronti del B., terzo chiamato in causa dalla compagnia assicuratrice convenuta (a seguito di c.d. laudatio auctoris), ritenendolo esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa." Fonte: Trib. di Brindisi

 

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Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 21.9.2010, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato B.N. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 903/05 (depositata il 19.12.05), deducendo  quali motivi di gravame 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 23 1. n. 990/69, 2) carenza di motivazione in ordine alla prova dell'an debeatur, 3) violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; 4) carenza di prova in ordine al quantum.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli appellati Nuova Tirrena s.p.a., Fondiaria - SAI s.p.a. e D.P.U, chiedendo tutti il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.C. N. rimaneva contumace.L'appello rivelandosi infondato deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

Il primo motivo di gravame è privo di pregio, in quanto per giurisprudenza costante "il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno.

In questo secondo caso la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria a norma dell'art. 106 C.p.c. senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, alcun obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 C.p.c. ''.

Nel caso di specie la chiamata in causa del B. veniva richiesta dalla Fondiaria-Sai, compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'autovettura di proprietà del ..., onde accertare la di lui esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo.Pertanto sarebbe stato onere del B., costituendosi in giudizio, chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Nuova Tirrena s.p.a. (del tutto irritualmente convenuta in questo giudizio di appello, pur non essendo stata parte del giudizio di primo grado).
Né sussisteva alcun obbligo in capo al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 C.p.C.Quanto al secondo motivo di appello, si osserva come la motivazione del giudice di prime cure in ordine alla dinamica ed alle cause di verificazione del sinistro de quo sia corretta e puntuale, e pertanto da condividere in pieno.

Egli ha, infatti, fondato il proprio convincimento sul rapporto redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, sulle dichiarazioni rese dal B., dal D.P. e dal C. agli agenti di Polizia nell'immediatezza del fatto, sulle risultanze della CTU e sulla mancata presentazione del B. a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.Difatti a mente dell'art. 232 c.p.c. se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell' interrogatorio (c.d. ficta confessio ).Inoltre è da escludere che vi sia stata una responsabilità anche solo concorrente del C. nella causazione del sinistro de quo, da imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida gravemente colposa tenuta dal B., il quale imboccava contromano la S.S. 16 Brindisi-Lecce, cagionando una situazione di estremo pericolo per l'incolumità propria e altrui.

Difatti il CTU nella sua relazione, pur affermando che il C. teneva una velocità di marcia di circa 100 km/h, violando dunque il limite massimo di 90 km/h, e non tenendo la necessaria distanza di sicurezza dalla vettura condotta dal D.P., conclude nel senso che anche qualora egli avesse tenuto una velocità di 90 km/h, e dunque non superiore al limite massimo, non sarebbe stato comunque nelle condizioni di evitare il tamponamento.

Dunque la condotta del C., sebbene lievemente colposa, non ha costituito causa nemmeno concorrente di verificazione del sinistro, in quanto il comportamento gravemente imprudente del B.  è stato tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento del C. l'evento, ponendosi come fattore causale da solo sufficiente a cagionare l'evento lesivo de quo.Anche la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste.

Difatti il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "la domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio" (Cass., sez. III, n. 25559/2008).

Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso ed autonomo, come nel caso di chiamata in garanzia.

   Pertanto il giudice di prime cure ha del tutto legittimamente emesso pronuncia di condanna direttamente nei confronti del B., terzo chiamato in causa dalla compagnia assicuratrice convenuta (a seguito di c.d. laudatio auctoris), ritenendolo esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa.Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame, relativo alla prova del quantum debeatur,  anch' esso è infondato.

Difatti il giudice di prime cure ha fondato la propria valutazione da un lato, per il danno alla vettura, sulla stima eseguita dal perito della Fondiaria Sai, ritenendola congrua e facendola propria, e, dall'altro, per quanto concerne il danno da fermo tecnico, sulla fattura prodotta in atti dall'attore, nonché sulla valutazione operata sul punto dal CTU (il quale ha stimato congruo il tempo di giorni 7 quale durata del fermo del veicolo).Pertanto anche con riferimento a tale aspetto la sentenza risulta immune da censure, in quanto pienamente e congruamente motivata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

 Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico dott. Pietro Lisi, definitivamente pronunciando nella causa n. 83212006 R.G., così provvede:_ rigetta l'appello proposto da B. N. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 903/05 (depositata il 19.12.05), e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;_ condanna B. N. alla rifusione delle spese di lite in favore di D.P.U., di ...-... s.p.a. e di ... ... s.p.a., liquidate per ciascuno di essi in complessivi euro 1.100, di cui euro 500 per diritti ed euro 600 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti.

Quando opera, come nel caso di specie, una siffatta estensione automatica della domanda al terzo chiamato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 13165/2007).

 


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2011-03-29 Chi: Spataro Fonte: Trib. di Brindisi








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