La Cassazione chiamata ancora una volta a spiegare che il bollino Siae che non si applica su un supporto informatico è fonte di responsabilità penale solo se siano state comunicate le regole tecniche in ambito europeo.
In breve e banalmente, l'assoluzione segue la mancata notificazione delle regole tecniche.
Tuttavia la Cassazione ricorda il percorso da seguire: non si basi l'azione esclusivamente sulla mancanza del contrassegno, ma andando a vedere le licenze.
"c) nessun effetto viene prodotto dalla citata sentenza Schwibbert sui fatti di reato previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), sicché restano in sé punibili le condotte di chiunque detiene a fini commerciali e di commercio di supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione.
In questi casi la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta."
Il contrassegno, in questi casi, è mero indizio. E' la condotta che deve essere oggetto del procedimento penale.
In poche parole si valuti il caso senza limitarsi alla presenza o meno del bollino, anche se la norma è stata nel frattempo "ripenalizzata".
Per tutti i fatti avvenuti dopo la notificazione della regola tecnica vale invece:
"3.1 L'obbligo di apposizione del contrassegno - come si è detto - doveva essere previamente notificato alla Commissione Europea. Tale notifica deve ritenersi effettuata successivamente dallo Stato italiano, attraverso un iter avviato con la comunicazione del 24 aprile 2008, che ha avuto il suo epilogo con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/2/2009, n. 31, recante "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 181 bis".
Detto decreto, entrato in vigore in data 21/4/2009, costituisce il testo definitivo della regola tecnica; ciò comporta la "ripenalizzazione" delle condotte ricollegabili alla mera carenza del contrassegno S.I.A.E. poste in essere a decorrere dal 21/4/2009, ma non può rendere penalmente illecite condotte nel frattempo "scriminate" dalla non opponibilità ai privati del contrassegno mancante. "
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