Il lavoratore usa il computer aziendale per registrare propri documenti in una apposita cartella.
Il lavoratore viene licenziato per concorrenza sleale, iniziano le contestazioni e il lavoratore pretende la cancellazione di una cartella asserendo trattarsi solo di file personali.
L'aziende dichiara di non aver fatto accesso all'intero computer, che tiene in sede.
Il Garante decide che il lavoratore non può chiedere la cancellazione dei files perchè è un diritto del datore agire per far verificare i contenuti all'autorità giudiziaria nelle forme che riterra', e allo stesso tempo il Garante ricorda che l'azienda non può accedere a tali cartelle di sua iniziativa.
Al link il provvedimento e le linee guida:
- Provv. 16 dicembre 2010
- Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet
- La newsletter del Garante