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Auto sostitutiva 2011-02-28 - Pdf - Stampa

Sinistro, spese sostitutive e cessione di credito futuro: gdp di Palermo

Giudice di Pace di Palermo del 8.2.2011 a seguito della notificazione a controparte del credito ceduto, quest’ultimo risulta opponibile alla stessa ( cosi’, Cass. Civ. 9761/2005 ), anche se trattasi di credito futuro ( per tutte, Cass. Civ. 17162/2002 ; 7083/2001 Fonte: GDP di Palermo

 

 REPUBBLICA ITALIANA
                                                                 
                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente  SENTENZA nella causa iscritta al n. 14468/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da
Lo P. ... e M. C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. S. B., presso il cui studio, sito in via M…., hanno eletto domicilioattori
contro Arca Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. S. G. A.convenuta costituitaJ. 
P. A..convenuto contumace
Oggetto : R. C. A. 
Conclusioni : come in atti.
                                                                            FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 15/11/2010, gli attori citavano in giudizio, ciascuno per i propri diritti, i predetti convenuti, e nello specifico la Sig.ra Lo P. ai fini del riconoscimento ed accertamento del credito ceduto alla M. C. s.r.l., mentre quest’ultima allo scopo di ottenere declaratoria di responsabilita’ in capo ai medesimi per il sinistro avvenuto in data 30/03/2010.
A tale riguardo, esponevano che quel giorno il veicolo attoreo, tg. …, regolarmente parcato lungo la via Garibaldi nel Comune di San Cipirrello, veniva tamponata dall’autovettura tg. …., di proprietà del convenuto A.. e condotta dal Sig. R… ( nei cui confronti, successivamente, si rinunciava all’azione ).
A seguito del sinistro, il mezzo attoreo riportava danni alla carrozzeria, quantificati, a mezzo fattura, nella somma di € 2.826,00 ( a cui si aggiungevano € 480,00 per noleggio auto sostitutiva ed € 84,00 per perizia ), per un complessivo importo di € 3.390,00, che veniva ceduto alla M. C.  dalla Sig.ra Lo P. a titolo di cessione del credito futuro.
L’atto di cessione veniva quindi notificato alla compagnia assicuratrice del veicolo attoreo, Arca Ass.ni, la quale – stragiudizialmente – corrispondeva la minor cifra di € 1.510,00, oltre € 250,00 per onorari.Quest’ultima, costituendosi in giudizio ( mentre il convenuto A.. rimaneva contumace ), in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva della M. C. s.r.l., rilevando l’inopponibilità alla stessa del contratto di cessione di credito.
Nel merito si limitava a contestare il quantum richiesto, rilevando la correttezza della stima del danno per come effettuata dal proprio perito nell’ambito della C.t.p. prodotta in giudizio.Risultando la controversia di carattere documentale, non si procedeva ad attività istruttoria anche su accordo delle parti, onde si poneva la causa in decisione. 
In ordine all’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta Arca Assicurazioni S.p.a., volta alla declaratoria di inopponibilità del contratto di cessione di credito nei confronti della stessa, ci si riporta al proprio indirizzo giurisprudenziale, gia’ espresso in varie pronunce ( per tutte, Gdp Palermo 9524/2009 R.g. ), secondo cui “ a seguito della notificazione a controparte del credito ceduto, quest’ultimo risulta opponibile alla stessa ( cosi’, Cass. Civ. 9761/2005 ), anche se trattasi di credito futuro ( per tutte, Cass. Civ. 17162/2002 ; 7083/2001 ) “, ma all’uopo appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni al fine di esplicitare ancor piu’ chiaramente il rigetto della predetta eccezione.
Va osservato che la libertà contrattuale, consacrata nell’art. 1322 c.c., si manifesta in varie forme consentite dal legislatore : fra queste, la libertà di concludere o meno un negozio, la libertà di fissarne il contenuto; ancora la libertà di creare figure negoziali atipiche  o di scegliere la struttura negoziale piu’ confacente alle esigenze del commercio.
Scopo dell'autonomia privata, o autonomia negoziale, è dunque consentire il libero gioco delle parti nell'operazione economica, con il limite primario della c.d. giustizia sociale. L'autonomia negoziale incontra, peraltro, numerosi limiti legali, posti sotto forma di obblighi o divieti: obblighi legali a contrarre, divieti di interposizione fittizia di persona, nullità parziali, ecc. Al singolo è riconosciuto il potere di darsi un assetto di interessi programmato soltanto se tale potere non diviene strumento di abuso in danno di altri, cioè nel pieno rispetto del principio di solidarietà sociale cristallizzato nell'art. 2 della Costituzione.La succitata autonomia contrattuale è disciplinata dall'articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici, che però devono essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici. 
Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume.Orbene, tale libertà contrattuale si manifesta sotto un duplice aspetto: da un lato, le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri, con libertà di scelta fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge, ma anche nel determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge ( potendo vieppiu’ concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche ).
Dall’altro, sussiste il principio giuridico, secondo cui nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà : è il principio espresso dall’art. 1321 c.c., secondo cui il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, e la frase “fra loro” contenuta nel citato articolo significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all'accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico- patrimoniale. Il comma 2 dell’art. 1322 c.c., infatti, prevede che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge.Le parti, pur tuttavia, in virtù di un’autonomia contrattuale disciplinata dall’art. 1322 c.c., possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e tale disposizione trova riscontro costituzionale nell’art. 41 della Costituzione il quale al primo comma enuncia il carattere “libero” dell’iniziativa economica privata, esercitabile dall’imprenditore quale soggetto che svolge un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.Come sancito dal secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione, tale iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà o alla dignità umana e proprio in considerazione di ciò la legge si preoccupa di determinare programmi e controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
Le parti – conclusivamente - possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Questo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. 719/61 ), fondatosi sulla scorta del dettato normativo.
Orbene, nella disciplina della cessione di crediti, la legge “ prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo “ ( cosi’, recentemente, Cass. Civ. 13253/06 ; 14610/04 ).Cio’ posto, appare di tutta evidenza l’interesse sotteso alla cessione del c.d. credito futuro, inerente al “ rimborso, da parte del responsabile del sinistro e suoi coobligati, di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e 149 d.lgs 209/2005, dell’importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito…a seguito del sinistro “.A decorrere dal 1° febbraio 2007, infatti, nel caso di incidente con altro veicolo, ove vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla  persona, se non si  è responsabili o lo si è solo in parte, è previsto che ci si possa rivolgere direttamente alla propria assicurazione  che è tenuta al risarcimento dei danni.
L’art. 149 del c.d. Codice delle Assicurazioni Private, nello specifico, regola la procedura di risarcimento diretto, disponendo che “ in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato “. In tal senso, la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi in ordine alle ragioni di giustizia sociale sottese a tale riforma, affermando che “ l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno…. La norma ( art. 149 )……prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.La liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione del danneggiato è operata per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di rendere più sollecito il risarcimento, nell'interesse del danneggiato “ ( Corte Cost. 180/2009 ).
La disposizione normativa, dunque, “ sembra, piuttosto, agevolare il conducente assicurato nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento della riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l'actio iudicii. Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008) “ (Corte Cost. cit.).
Pertanto, - continua la Consulta - “ non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile “. Adoperando le parole dei giudici costituzionali, appare dunque possibile affermare che la riforma legislativa attuata, e di cui le parti attoree si sono negozialmente servite nel caso specifico, ha introdotto “ un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in prospettiva, si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative “...atteso che “ l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato “.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettata la preliminare eccezione sollevata dalla convenuta Arca Ass.ni, atteso che il contratto di cessione di credito, avente ad oggetto il rimborso di un danno derivante da sinistro stradale, risulta alla stessa opponibile quale compagnia assicurativa del veicolo attoreo, in quanto rispondente – secondo quanto sopra evidenziato - ai principi di autonomia contrattuale e giustizia sociale.
Passando al merito della controversia, e risultando incontestato l’an, ossia la dinamica del sinistro,  in ordine alla legittima individuazione del quantum richiesto si attribuisce indubbio rilievo probatorio – secondo il proprio orientamento giurisprudenziale consolidato ( per tutte, Gdp Palermo 4509/2004 ) - alla perizia redatta dall’incaricato dell’Arca Assicurazioni S.p.a. in quanto proveniente da parte convenuta ( c.d. documento contra se ), onde si considera congruo e satisfattivo il pagamento stragiudiziale dell’importo di € 1.510,00 a titolo di risarcimento danni, oltre € 250,00 per onorari.
Di contro, non appare possibile fra rientrare nell’alveo del risarcimento del danno le ulteriori voci di spesa avanzate dagli attori, in quanto le stesse ( € 480,00 per noleggio auto sostitutiva ed € 84,00 per perizia ) per giurisprudenza costante della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. 615/2003 ; conf. da Cass. Civ. 3888/96 ) – non costituiscono conseguenze immediate e dirette del sinistro.
Non si fa luogo, infine, all’inoltro all’Isvap della presente pronuncia per inadempienza della convenuta costituita ex art. 148 Dlgs 209/05 atteso che, dall’esame degli atti di causa, non ne ricorrono i presupposti normativi.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano sulla scorta delle tariffe forensi nell’importo di € 1.100,00, comprensivo di Iva e Cpa. 
                                                                                 P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati ; Rigetta le domande attoree, spiegate, ciascuno per i propri diritti, da Lo P. ... e da M. C. s.r.l. nei confronti dei convenuti J. Paul A.. ed Arca Assicurazioni S.p.a., dichiara la congruita’ dell’importo complessivo di € 1.760,00 corrisposta in fase stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice del veicolo attoreo.
Condanna gli attori Lo P. Maria Rosa e da M. C. s.r.l., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta costituita Arca Assicurazioni S.p.a., ammontanti ad € 1.100,00, comprensivo di Iva e Cpa. 
Cosi’ deciso in Palermo, addi’  08/02/2011.
        Il Giudice di Pace    
    (Dott. Vincenzo Vitale)  
  


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2011-02-28 Chi: Spataro Fonte: GDP di Palermo








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