Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Alla fine diventerai quello che tutti pensano tu sia" - Caio Giulio Cesare



Consumerismo    

Ingannevole la pubblicita' della lotteria 2003

Lotteria Italia 2003: era pubblicitĂ  ingannevole
14.02.2011 - pag. 76723 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

D

Da Confconsumatori:

Roma, 4 gennaio 2011 - Un'importante sentenza del Consiglio di Stato ha confermato finalmente il provvedimento del luglio 2004 preso dalla Autorità Garante per la concorrenza e il mercato che aveva ritenuto  “ingannevole” il messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003, secondo il quale tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati.

In virtù di  un procedimento promosso dalla Confconsumatori Lazio, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento di condanna aveva dichiarato  “ingannevole” il messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003 secondo cui tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati. L’Autorità, così come fatto osservare da Confconsumatori Lazio, aveva  rilevato e accertato che potevano accedere a quei giochi telefonici soltanto gli abbonati Telecom e Fastweb con l’esclusione degli utenti di altri operatori presenti sul mercato. Responsabili del messaggio ingannevole sono, ciascuno per la sua parte, Rai, Telecom Italia e Monopoli di Stato.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 13/04/2010  ha confermato  la funzione promozionale sia della vendita dei biglietti della Lotteria Italia sia delle trasmissioni televisive ad essa Lotteria abbinate, affermando che il consumatore medio è sicuramente indotto a leggere il messaggio apposto sul retro del biglietto della Lotteria Italia, nel contesto del quale si indicavano i giochi televisivi quali  possibilità per aumentare le chances di vittoria.

La sentenza ha definitivamente riconosciuto che dall'acquisto di un primo biglietto, e dalla lettura del messaggio sul retro, ne deriva un effetto di incentivo all’acquisto di biglietti ulteriori, “le affermazioni contenute nel retro del biglietto non appaiono semplicemente volte ad informare il pubblico in modo impersonale circa le modalità di partecipazione ai giochi telefonici, quanto piuttosto a promuovere l'incremento della vendita dei biglietti della lotteria, tramite l'enfasi posta sulle più ampie possibilità di vincita derivanti dai giochi telefonici abbinati alla lotteria e collegati alle trasmissioni televisive”.

La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente statuito anche che “la convenzione intercorsa tra AAMS e RAI prevedeva specificamente che i giochi telefonici fossero accessibili agli abbonati di tutti i gestori telefonici e che fosse obbligo di RAI di chiedere al gestore telefonico prescelto (Telecom) di concordare con gli altri gestori l’accessibilità anche tramite essi del numero telefonico prescelto per i giochi telefonici. Se ne desume - si legge nella sentenza - che il messaggio sul retro del biglietto doveva essere chiaro in ordine all’accessibilità del gioco tramite tutti i gestori telefonici, o al contrario indicare quali fossero i gestori telefonici utilizzabili. Il messaggio, dunque, tace su una circostanza che era essenziale a tutela dei consumatori e utenti ove si consideri che uno dei numeri telefonici poteva essere composto solo durante la fascia oraria della apposita trasmissione televisiva del sabato sera, sicché il consumatore non adeguatamente informato che componeva il numero durante quella fascia oraria, non avvalendosi del gestore telefonico abilitato, non era posto in condizione di partecipare al gioco, e non era in tempo per rimediare ricorrendo ad altro gestore, essendo rimaste incontestate le risultanze istruttorie in base alle quali solo gli utenti di rete fissa Telecom e Fastweb avevano potuto accedere ai giochi telefonici per tutto il tempo utile”.

“Fin da subito – afferma Barbara D'Agostino, presidente Confconsumatori Lazio – avevamo rilevato questa discriminazione nei confronti di migliaia di utenti non Telecom. La sentenza del Consiglio di Stato ci da ragione e soprattutto impone che nei prossimi anni le cose si facciano con maggiore chiarezza e correttezza nei confronti dei consumatori”.

Un analogo provvedimento di condanna da parte dell'Agcom, sempre relativo all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, è stato emesso anche nel giugno del 2005 relativo alla Lotteria Italia del 2004, ora in attesa di risoluzione. 

 

Testo della sentenza a questo link


Condividi su Facebook

14.02.2011 Spataro

Confconsumatori.it Link: http://www.confconsumatori.com/news.asp?id=1332

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Alla fine diventerai quello che tutti pensano tu sia" - Caio Giulio Cesare








innovare l'informatica e il diritto


per la pace