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Trasmissione via satellite di partite di calcio – Commercializzazione di schede di decodificazione lecitamente immesse sul mercato in altri Stati membri – Tutela dei servizi ad accesso condizionato

2011-02-05  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea le clausole di esclusività territoriale relative alla trasmissione televisiva di incontri di calcio sono in contrasto con il Diritto dell’Unione Europea

C

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 3 febbraio 2011 (1)

Cause riunite C‑403/08 e C‑429/08

Football Association Premier League Ltd e altri

contro

QC Leisure e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division, Regno Unito)

 

Karen Murphy

contro

Media Protection Services Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Administrative Court, Regno Unito)

«Trasmissione via satellite di partite di calcio – Commercializzazione di schede di decodificazione lecitamente immesse sul mercato in altri Stati membri – Direttiva 98/84/CE – Tutela dei servizi ad accesso condizionato – Dispositivi illeciti di accesso – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Comunicazione al pubblico – Direttiva 93/83/CEE – Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo – Libera circolazione delle merci – Libera prestazione dei servizi – Concorrenza – Art. 101, n. 1, TFUE – Pratica concordata – Pratica che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza – Criteri di valutazione del carattere anticoncorrenziale»

 

Indice

 

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Diritto internazionale

1. La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche

2. L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

3. Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

4. La convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

B – Diritto dell’Unione

1. La tutela dei servizi ad accesso condizionato

2. La proprietà intellettuale nella società dell’informazione

3. La proprietà intellettuale e la radiodiffusione via satellite

III – Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale

A – Sulla trasmissione di partite di calcio

B – Sulla causa C‑403/08

C – Sulla causa C‑429/08

IV – Valutazione giuridica

A – Sulla direttiva 98/84/CE

B – Sulla direttiva 2001/29/CE

1. Sul diritto alla riproduzione

a) Sulla quarta questione, lett. a), nella causa C‑403/08 – diritto nazionale o diritto dell’Unione

b) Sull’applicazione del diritto di riproduzione alle trasmissioni in diretta

c) Sulla quarta questione, lett. b), nella causa C‑403/08 – riproduzione nella memoria di cache del destinatario

d) Sulla quarta questione, lett. c), nella causa C‑403/08 – riproduzione tramite rappresentazione sullo schermo

2. Sulla quinta questione nella causa C‑403/08 – limitazione del diritto alla riproduzione

3. Sull’ulteriore comunicazione al pubblico

a) Sulla ricevibilità della questione

b) Sulla questione

i) Sulle opere protette

ii) Sull’applicabilità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE

C – Sulla direttiva 93/83/CEE

D – Sulle libertà fondamentali

a) Sulla libertà fondamentale applicabile

b) Sulla restrizione alla libera prestazione dei servizi

c) Sulla giustificazione della restrizione

d) Sulla giustificazione in caso di false dichiarazioni all’atto dell’acquisto delle schede di decodificazione

e) Effetti della restrizione sull’uso privato o domestico

f) Sulla nona questione nella causa C‑403/08

g) Sulla settima questione nella causa C‑429/08

h) Conclusione sulle questioni sesta e settima nella causa C‑429/08, nonché sulle questioni settima, ottava, lett. c), e nona nella causa C‑403/08

E – Sul diritto della concorrenza

V – Conclusione

I –    Introduzione

1.        La tutela degli interessi economici degli autori assume un’importanza via via crescente. Le prestazioni creative devono essere adeguatamente compensate.

2.        A tal fine la Football Association Premier League Ltd. (in prosieguo: la «FAPL»), l’organizzazione della Premier League (campionato di calcio di serie A britannico) si occupa della commercializzazione delle partite della detta federazione per ottimizzare lo sfruttamento dei diritti sulla trasmissione in diretta degli incontri. Essa concede ai suoi concessionari, in linea di principio, il diritto esclusivo di trasmettere le partite nel rispettivo territorio, coincidente per lo più con il rispettivo Stato, e di sfruttarle economicamente. Proprio allo scopo di garantire l’esclusiva degli altri concessionari, essi sono tenuti, nel contempo, ad impedire che le loro trasmissioni possano essere viste al di fuori del detto territorio.

3.        Le fattispecie di cui alle cause principali che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sul tentativo di eludere tale esclusiva. Talune imprese importano nel Regno Unito schede di decodificazione dall’estero, nel caso di specie dalla Grecia e dai Paesi arabi, e possono offrire ai locali pubblici prezzi più competitivi di quelli dell’emittente televisiva operante in tale Stato. La FAPL tenta di inibire a tale pratica.

4.        I provvedimenti finalizzati al rispetto dei diritti esclusivi di trasmissione si pongono in un rapporto di possibile contrasto con il principio del mercato interno. Occorre pertanto esaminare se essi violino le libertà fondamentali o il diritto della concorrenza dell’Unione.

5.        Si pongono, tuttavia, anche questioni inerenti a diverse direttive. La direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2) è rilevante nella specie in quanto l’esclusiva sulle trasmissioni via satellite viene assicurata attraverso la codifica del segnale. La FAPL sostiene che la direttiva vieterebbe l’uso di schede di decodificazione al di fuori del territorio assegnato. Dal punto di vista degli importatori, invece, la direttiva legittimerebbe la libera circolazione delle dette schede.

6.        Ulteriori questioni riguardano la portata dei diritti di trasmissione ai sensi della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3), nel senso se la comunicazione delle trasmissioni incida sul diritto alla riproduzione delle opere e se la comunicazione nei locali pubblici costituisca una comunicazione al pubblico (4).

7.        Sorgono, infine, anche questioni relative agli effetti di una licenza concessa in base alla direttiva 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. Occorrerà verificare se il consenso alla ritrasmissione via satellite in uno Stato membro attribuisca il diritto alla ricezione della trasmissione in un altro Stato membro e a mostrarla su uno schermo.

II – Contesto normativo

A –    Diritto internazionale

1.      La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche

8.        Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»), gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

9.        L’art. 11bis, n. 1, della convenzione di Berna stabilisce:

«Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

i)       la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;

ii)       ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;

iii)  la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa».

2.      L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

10.      L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1) (5) (in prosieguo: l’«accordo TRIPs»).

11.      Nell’art. 9, n. 1, dell’accordo TRIPs è contenuta una norma sul rispetto degli accordi internazionali sulla protezione del diritto d’autore:

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima convenzione o ai diritti da esso derivanti».

12.      L’art. 14, n. 3, dell’accordo TRIPs contiene norme sulla protezione dei programmi televisivi:

«Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della convenzione di Berna (1971)».

3.      Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

13.      L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«OMPI») ha adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e il trattato sul diritto d’autore. Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (6) in riferimento ai settori rientranti nella sua competenza.

14.      Ai sensi dell’art. 1, n. 4, del trattato OMPI sul diritto d’autore, le parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della convenzione di Berna.

15.      L’art. 8 del trattato OMPI sul diritto d’autore stabilisce quanto segue:

«Fermo il disposto degli articoli 11, n. 1, punto 2, 11 bis, n. 1, punti 1 e 2, 11 ter, n. 1, punto 2, 14, n. 1, punto 2 e 14 bis, n. 1 della convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

4.      La convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

16.      Nell’art. 13 della convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (7) sono stabiliti alcuni diritti minimi degli organismi di radiodiffusione:

«Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

a)       la riemissione delle loro emissioni;

b)       la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;

c)       la riproduzione:

i)       delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;

ii)       delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;

d)       la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso».

17.      È pur vero che l’Unione europea non è parte contraente della convenzione di Roma, ma le parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (8) si obbligano, a termini dell’art. 5 del protocollo n. 28 al detto accordo, concernente la proprietà intellettuale dell’accordo SEE, ad aderire entro il 1° gennaio 1995, alle seguenti convenzioni multilaterali nel settore della proprietà industriale, intellettuale e commerciale:

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).

B –    Diritto dell’Unione

1.      La tutela dei servizi ad accesso condizionato

18.      La direttiva 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, ha un ruolo centrale nelle questioni pregiudiziali.

19.      L’art. 1 descrive l’oggetto della direttiva 98/84/CE:

«L’oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l’accesso non autorizzato a servizi protetti».

20.      L’art. 2 della direttiva 98/84/CE definisce le nozioni di riferimento. Hanno particolare importanza le nozioni di dispositivo per l’accesso condizionato, di dispositivo illecito e di settore coordinato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      (…)

c)      dispositivo per l’accesso condizionato, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;

d)      (…)

e)      dispositivo illecito, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del prestatore del servizio;

f)      settore coordinato dalla presente direttiva, quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui all’articolo 4».

21.      L’art. 3 della direttiva 98/84/CE stabilisce quali misure debbano essere adottate nel mercato interno per quanto riguarda i servizi ad accesso condizionato e i dispositivi di controllo:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all’articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all’articolo 5.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non possono:

a)       limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro; oppure

b)       limitare la libera circolazione dei dispositivi per l’accesso condizionato,

per motivi rientranti nel settore coordinato dalla presente direttiva».

22.      L’art. 4 della direttiva 98/84/CE indica quali attività devono essere vietate:

«Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:

a)       la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;

b)       l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

c)       l’impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti».

2.      La proprietà intellettuale nella società dell’informazione

23.      La fattispecie in esame verte su due aspetti della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione: il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico

24.      Il diritto di riproduzione è sancito nell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)       agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)       ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)       ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)       agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

25.      L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29/CE prevede una limitazione per talune riproduzioni determinate da una funzione tecnica:

«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)       la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)       un utilizzo legittimo

c)       di un’opera o di altri materiali».

26.      L’art. 3 della direttiva 2001/29/CE disciplina i diritti connessi con la comunicazione al pubblico:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)       gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)       ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)       ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)       agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

27.      Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29/CE così recita:

«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

28.      La direttiva 2001/29/CE integra la preesistente direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (9), consolidata dalla direttiva 2006/115/CE (10). Quest’ultima contiene, nell’art. 8, n. 3, un ulteriore diritto relativo alla comunicazione al pubblico della trasmissione:

«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

3.      La proprietà intellettuale e la radiodiffusione via satellite

29.      La gestione della proprietà intellettuale nel settore della radiodiffusione via satellite è oggetto della direttiva 93/83/CEE. Ai fini dell’interpretazione di tale direttiva taluni ‘considerando’ rivestono particolare importanza:

«(1)  Gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono il raggiungimento di un’unione sempre più stretta per i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un’azione comune, del progresso economico e sociale dei paesi della Comunità eliminando le barriere che dividono l’Europa.

         (...)

(3)       La diffusione di programmi oltre frontiera all’interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico.

         (...)

(5)       Tuttavia, il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d’autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all’interno della Comunità.

(7)       La libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d’autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza normativa riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità.

         (...)

(14)  L’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione.

(15)      L’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite.

(16)  Il principio dell’autonomia contrattuale, sul quale si fonda la presente direttiva, permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche.

(17)  (…) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».

30.      Per la fattispecie in esame rilevano, in particolare, le definizioni di cui all’art. 1, n. 2, lett. a), b), c), della direttiva 93/83/CEE.

«a)       Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b)       La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c)       Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.

(…)».

31.      L’art. 2 della direttiva 93/83/CEE riconosce, inoltre, uno specifico diritto dell’autore in relazione alla comunicazione via satellite:

«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

III – Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale

A –    Sulla trasmissione di partite di calcio

32.      La strategia perseguita dalla FAPL consiste nell’offrire al pubblico di tutto il mondo la visione delle partite della Premier League inglese massimizzando, in tal modo, a favore dei club membri, il valore dei loro diritti radiotelevisivi.

33.      Il settore di attività della FAPL comprende l’organizzazione delle riprese video delle partite della Premier League e la cessione dei diritti di licenza per la loro trasmissione. I diritti esclusivi per la trasmissione in diretta delle partite sono concessi su base territoriale e, di volta in volta, per la durata di tre anni. Del pacchetto contrattuale fanno parte un accordo di esclusiva ai sensi del quale la FAPL designerà una sola emittente televisiva per ciascun territorio, nonché le restrizioni alla circolazione delle schede di decodificazione al di fuori del territorio oggetto della concessione.

34.      La concessione dei diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive sulla base di un’esclusiva territoriale corrisponde ad una prassi commerciale costante e consolidata ovunque in Europa tra titolari dei diritti ed emittenti televisive. Al fine di garantire tale esclusiva, ogni emittente televisiva si obbliga, nell’accordo di licenza stipulato con la FAPL, a trasmettere il proprio segnale satellitare codificato.

35.      Nel periodo controverso ogni incontro della Premier League veniva ripreso dalla BBC o da Sky. Le immagini selezionate nonché i rumori di sottofondo della partita (tra cui talvolta l’inno della Premier League; in prosieguo: l’«inno») costituiscono il «clean live feed» (segnale live pulito). Una volta aggiunti i loghi, le sequenze video, i grafici sullo schermo, la musica (incluso l’inno) ed il commento in inglese, si ottiene come risultato il «World Feed» (segnale live mondiale). Esso viene compresso e codificato e quindi trasmesso via satellite alle emittenti televisive estere titolari di licenza. L’emittente decodifica e decomprime il World Feed, aggiunge il proprio logo e i commenti, comprime e codifica nuovamente il segnale e lo trasmette via satellite agli abbonati nel territorio alla medesima assegnato. Gli abbonati possono decodificare e decomprimere tramite un’antenna parabolica ed un decodificatore che necessita di una scheda di decodificazione. L’intero processo di trasmissione dal campo di gioco all’abbonato dura circa cinque secondi.

36.      I frammenti delle diverse opere video, l’opera musicale e la registrazione sonora vengono memorizzate in sequenza nel decodificatore prima di essere riprodotte e successivamente cancellate.

B –    Sulla causa C‑403/08

37.      I procedimenti dai quali è scaturita la causa C‑403/08 traggono origine dai ricorsi presentati dalla FAPL unitamente alle imprese responsabili della trasmissione delle partite in Grecia.

38.      Il subconcessionario in Grecia era (ed è tuttora) la NetMed Hellas SA, cui era stato per contratto praticamente vietato di fornire le relative schede di decodificazione al di fuori della Grecia. Le partite sono trasmesse sui canali «SuperSport» della piattaforma NOVA, di proprietà della Multichoice Hellas SA che provvede altresì alla sua gestione. Entrambe le imprese greche appartengono, in definitiva, al medesimo proprietario e sono indicate congiuntamente come NOVA. I canali SuperSport possono essere ricevuti con una scheda di decodificazione satellitare NOVA.

39.      I ricorsi vertono sull’uso nel Regno Unito di carte estere, che consentono l’accesso alle trasmissioni estere delle partite di calcio della Premier League in diretta via satellite. I ricorrenti sostengono che il commercio e l’uso di tali carte nel Regno Unito violerebbero i loro diritti conferiti dalle norme nazionali di trasposizione della direttiva 98/84/CE, nonché i diritti d’autore su diverse opere artistiche e musicali, video e registrazioni sonore, che costituirebbero una parte della cronaca delle partite della Premier League.

40.      Due dei ricorsi sono stati proposti contro i fornitori di accessori e schede di decodificazione satellitare per ristoranti e bar che consentono di ricevere canali satellitari diversi da Sky (compresi i canali di NOVA) che trasmettono in diretta le partite della Premier League. Il terzo ricorso è diretto contro concessionari o esercenti di quattro ristoranti, c.d. pubs (in prosieguo: i «gestori»), che avevano proiettato nei loro locali trasmissioni in diretta di partite della Premier League sui canali di un’emittente araba.

41.      Nel procedimento da cui trae origine la causa C‑403/08, la High Court ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

A. Sull’interpretazione della direttiva 98/84/CE

1.      Dispositivo illecito

a)      Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato venga elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un’autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l’accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un «dispositivo illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE, qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell’autorizzazione del prestatore del servizio.

b)      Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva.

2.      Oggetto della domanda

Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmetta il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmetta tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 98/84/CE.

In particolare:

nel caso in cui una prima impresa trasmetta il contenuto di un programma (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmetta al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):

a)      Se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 98/84/CE e dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE [(11)].

b)      Se sia necessario che la prima impresa sia un’emittente ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 89/552/CEE affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi del primo trattino dell’art. 2, lett. a), della direttiva 98/84/CE.

c)      Se l’art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:

i)      perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o

ii)      perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa).

d)      Se sulla soluzione della questione sub c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodifica e dispositivi di accesso condizionati differenti.

3.      Fini commerciali

Se il «possesso a fini commerciali» di cui all’art. 4, lett. a) della direttiva si riferisca solo al possesso finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti,

o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel corso di un’attività di qualsiasi tipo.

B. Sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE

4. Diritto di riproduzione

Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un’opera musicale o di una registrazione sonora (nella specie, composizioni di audio e video digitali) vengano creati i) all’interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno schermo televisivo, e l’intera opera venga riprodotta, qualora i frammenti sequenziali vengano considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti sussista contemporaneamente in un dato momento:

a)      Se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d’autore nazionale relative a cosa costituisca un’illecita riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, o se dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE.

b)      Qualora dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest’ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.

c)      Se il diritto di riproduzione di cui all’art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.

5)      Rilevanza economica propria

a)      Se si debba ritenere che copie di un’opera create all’interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento sia di consentire un uso dell’opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un «rilievo economico proprio» ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscano l’unica base dalla quale il titolare dei diritti possa derivare un compenso per l’uso dei suoi diritti.

b)      Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d’autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l’uso dell’opera in tale Stato membro.

6)      Comunicazione al pubblico su filo o senza filo

a)      Se un’opera tutelata dal diritto d’autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.

b)      Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:

i)      il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall’emittente (in questo caso perché una scheda di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro venga utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);

ii)      il pubblico non costituisca un pubblico pagante in base al diritto nazionale;

iii)      il segnale televisivo venga ricevuto da un’antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.

c)      In caso di soluzione affermativa di uno dei quesiti sub b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell’opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.

C. Sull’interpretazione della direttiva 93/83/CEE e degli artt. 28, 30 e 49 del Trattato CE

7)      Protezione in base alla direttiva 93/83/CEE

Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE il fatto che il diritto d’autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano create all’interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, sussista una violazione del diritto d’autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un’incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.

D.      Sull’interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci e dei servizi di cui agli artt. 28, 30 e 49 CE nel contesto della direttiva 98/84/CE

8)      Tutela in base agli artt. 28 e/o 49 CE

a)      Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l’accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso divenga un «dispositivo illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE allorché venga usato al di là dell’autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l’oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull’accesso condizionato.

b)      Se gli artt. 28 o 49 del Trattato CE si oppongano all’esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che renda illecita l’importazione o la vendita di una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.

c)      Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la scheda di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.

9)      Se la protezione concessa all’inno possa essere più ampia di quella concessa al resto della trasmissione.

Se gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE ostino all’esecuzione di una disposizione di diritto d’autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un’opera musicale allorché tale opera sia inserita in un servizio protetto cui sia consentito l’accesso e che venga rappresentato in pubblico mediante una scheda di decodificazione satellitare allorché tale scheda sia stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l’opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio complessivamente protetto e il diritto nazionale d’autore non si opponga alla rappresentazione e all’esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.

E. Sull’interpretazione delle norme del Trattato sulla concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE

10)      Tutela in base all’art. 81 CE

Allorché un fornitore di programma rilasci una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle quali l’emittente sia autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza sia contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l’emittente debba evitare che le sue schede di decodificazione satellitare, che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall’art. 81, n. 1.

In particolare:

a)      se l’art. 81, n. 1, debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che debba ritenersi che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)      in tal caso, se si debba anche dimostrare che l’obbligo contrattuale per poter ricadere nel divieto imposto dall’art. 81, n. 1, impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza.

C –    Sulla causa C‑429/08

42.      Tale domanda di pronuncia pregiudiziale si fonda su un procedimento penale a carico della sig.ra Murphy, proprietaria di un pub, la quale aveva mostrato partite della Premier League usando una scheda di decodificazione greca. La Media Protection Services Ltd. promuoveva un procedimento nei suoi confronti e otteneva, in due gradi di giudizio, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, costituendo tale scheda un dispositivo illecito ai sensi delle norme di trasposizione della direttiva 98/84/CE. Avverso tale condanna la sig.ra Murphy proponeva impugnazione dinanzi alla High Court.

43.      Nel detto procedimento la High Court solleva le seguenti questioni:

Sull’interpretazione della direttiva 98/84/CE

1.      Quali siano le circostanze in cui un dispositivo per l’accesso condizionato costituisca un «dispositivo illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE.

2.      In particolare, se un dispositivo per l’accesso condizionato costituisca un «dispositivo illecito» ove sia stato acquisito in circostanze in cui:

i) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro,

e/o

ii) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro,

e/o

iii) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.

3.      In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione sub 2), se l’art. 3, n. 2, di tale direttiva osti a che uno Stato membro invochi una disposizione nazionale che impedisca l’uso di tali dispositivi per l’accesso condizionato nelle circostanze di cui alla summenzionata questione sub 2).

4.      In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione sub 2), se l’art. 3, n. 2), di tale direttiva sia invalido:

a)      in quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o

b)      in quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato e/o

c)      per qualsivoglia altra ragione.

5.      In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 di tale direttiva siano invalidi, in quanto impongono agli Stati membri di imporre restrizioni all’importazione di «dispositivi illeciti» da altri Stati membri e ad altre operazioni con dispositivi medesimi, anche nel caso in cui siffatti dispositivi possano essere legittimamente importati e/o utilizzati per ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle norme sulla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell’art. 49 CE.

Sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE, 30 CE e 49 CE

6.      Se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE

2011-02-05 - Fonte: Dir. Sportivo

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