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Privacy    

Dati personali usati in giudizio: decide il giudice

Il Garante interviene: e' compito del giudice.
04.02.2011 - pag. 76623 print in pdf print on web

V

Violazione della privacy nell’ambito dei processi:

l’ultima parola al giudice

Spetta al giudice la valutazione sull’utilizzabilità degli atti prodotti dagli avvocati o dalle parti

 

Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceità del trattamento dei dati personali anche effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilità o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti. Tale chiarimento trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti all’Autorità da parte di cittadini che si lamentavano per l’utilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.

In un caso, nell’ambito di una causa di separazione, venivano contestate le modalità di acquisizione e l’utilizzabilità di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante. Un’altra contestazione era riferita all’utilizzabilità, all’interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale. L’ultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail contenente informazioni sullo stato di salute, presentata in un contenzioso civile tra due società.

In tutti e tre i provvedimenti l’Autorità ha sottolineato che, in base all’articolo 160 del Codice della Privacy, spetta al giudice definire la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti presentati o acquisiti nell’ambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali. Tale valutazione è infatti disciplinata dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile e penale

 


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04.02.2011 Garante Privacy

Garante Privacy Link: http://www.garanteprivacy.it

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