Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Cassazione tributaria n. 9511 dell'11.4.2008: avviso di accertamento e motivazione


2011-02-01
abstract: "va osservato che, quanto all'affermato difetto di motivazione del contestato avviso di accertamento, la decisione reca una motivazione del tutto inappagante, posto che l'allegazione della relazione di stima all'avviso di accertamento non era, di per se stessa, indispensabile in rapporto sia alla funzione di mera provocatio ad opponendum propria della motivazione dell'avviso di accertamento"

Segnalato da Spataro Cassazione


S

Svolgimento del processo

R.L. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI per l'anno 1996, con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto aveva determinato a suo carico maggior imposta, rettificando il valore di un'area edificabile di sua proprietà.

A fondamento del ricorso, la contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa del Comune, in quanto eccessiva rispetto all'effettivo valore dell'area in questione.

Costituitosi il Comune, l'adita commissione provinciale respinse il ricorso, ma, in esito all'appello della contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale, che annullò l'accertamento. Il Giudice di appello riformò la decisione di primo grado, in quanto illegittimamente fondata su documentazione (la relazione di stima depositata dal Comune), che le era inibito utilizzare per tardivo deposito D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, e, comunque, per non aver rilevato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, pur mancando la prova dell'avvenuta allegazione, ad esso, della relazione di stima poi prodotta in giudizio.

Avverso la decisione di appello il Comune di San Benedetto del Tronto ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

L'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23,24, e 32 e D.Lgs. n. 240 del 1990, e art. 2697 c.c., nonchè contraddittoria, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, il Comune di San Benedetto del Tronto censura la decisione di appello nella parte in cui - rilevato che, in primo grado, esso Comune si era costituito solo cinque giorni prima dell'udienza di trattazione, depositando, tra l'altro, relazione di stima dell'area in oggetto precedentemente non notificata alla contribuente - ha riformato la decisione di primo grado, in quanto illegittimamente fondata su documentazione (la relazione di stima), che, in forza della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, le era inibito utilizzare per intempestività del deposito.

Il Comune sostiene che la costituzione è ammissibile ancorchè tardiva e che l'intempestività della costituzione comporterebbe solo l'impossibilità di sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio.

La censura prospettata dal motivo di ricorso in rassegna appare fondata e meritevole di accoglimento, seppur per una ragione giuridica non coincidente con quella specificamente indicata dalla parte; ragione rilevabile di ufficio, in quanto espressione di attività di qualificazione giuridica non implicante alterazione dei fatti per come accertati nelle fasi di merito nè violazione del principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. nn. 6935/07, 24183/06, 19132/05).

Al riguardo, in dissenso dal Comune ricorrente, deve, invero, rilevarsi che l'intempestiva costituzione, senza dubbio ammissibile, impedisce, non solo la deduzione delle eccezioni non rilevabili di ufficio, ma, più generalizzatamente, il compimento di tutte le attività processuali per cui sia maturata preclusione, ivi compresa, dunque, la produzione di documenti oltre il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1.

Deve, quindi, ritenersi che, diversamente da quanto prospettato dal Comune ricorrente, il Giudice a quo non è incorso in errore quando ha rilevato l'illegittimo utilizzo, ai fini della decisione di primo grado, della relazione di stima depositata dal Comune medesimo oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32; è incorso, invece, in errore quando - non tenendo conto della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, (che, nell'ambito del contenzioso tributario, consente la produzione di nuovi documenti in appello) - ha omesso di valutare quella produzione ai fini della sua decisione.

Con il secondo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, e art. 2697 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il Comune di San Benedetto del Tronto censura la decisione della commissione regionale nella parte in cui ha riscontrato il difetto di motivazione del contestato avviso di accertamento.

Anche tale motivo di ricorso è fondato.

In proposito, deve rilevarsi che, sul punto, la decisione impugnata motiva nei seguenti testuali termini: "i provvedimenti originariamente impugnati dalla L. sono privi di motivazione e tale difetto non è sanabile con motivazioni ob relazione ad atti successivi alla adozione dell'accertamento impugnato.

Dagli atti invero non e dato di evincere che la relazione di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 26.10.2000 e contenente tutti gli elementi necessari per l'aspetto valutativo del bene sia stata notificata alla contribuente contestualmente all'avviso di accertamento, che pertanto deve considerarsi carente di motivazione che produce la nullità dell'avviso medesimo".

Ciò posto, va osservato che, quanto all'affermato difetto di motivazione del contestato avviso di accertamento, la decisione reca una motivazione del tutto inappagante, posto che l'allegazione della relazione di stima all'avviso di accertamento non era, di per se stessa, indispensabile in rapporto sia alla funzione di mera provocatio ad opponendum propria della motivazione dell'avviso di accertamento (cfr. Cass. 12394/02, 1034/02) sia alla circostanza che, nel quadro della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, (ratione temporis applicabile nella specie) detta allegazione non risultava ineludibilmente prescritta nemmeno in ipotesi di motivazione per relationem (cfr. in proposito, Cass. 586/06, 11997/03, 17772/02, 13213/01; 793/00).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va, dunque cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che provvederà al riesame della controversia alla luce dei criteri sopra evidenziati.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.


2011-02-01 Segnalato da Spataro Cassazione








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