Abbiamo letto in questi mesi con dovizia di particolari che il professionista che ha copie di programmi senza licenza non commette reato.
E' vero, ma solo in parte.
Nelle due sentenze di cui tanto si parla, sotto linkate, l'accusa non ha impugnato in appello l'assoluzione per l'avvenuta duplicazione dei programmi senza licenza.
In poche parole la mancata impugnazione ha fatto mancare la possibilita', per la Cassazione, di pronunciarsi sulla nozione di profitto e di duplicazione, oltre a quella di detenzione.
Cosi' la Cassazione ha preso posizione nei confronti della detenzione, senza poter prendere parola sulla duplicazione.
Secondo invece numerosi commentatori e' pacifico che detenere un software senza licenza non significa che il software sia stato duplicato: non ce ne sarebbe la prova.
Che il software usato abitualmente per esigenze lavorative sia casualmente sul computer del professionista lo riterrei quanto meno un 1.3 Periodo ipotetico dell'irrealtà (wikipedia). Sara' interessante leggere i commentatori quando si prendera' parola sul punto.
Al link sotto indicato le due sentenze in materia, da leggere.
Pareri diversi ?