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- 2010-11-30 - Pdf - Stampa

Manutenzione veicolo: Cassazione Penale, Sez. 4, 15 luglio 2010, n. 27666

Responsabilita' del datore per compito al di fuori delle mansioni con mezzo del datore non mantenuto - sicurezza sul lavoro. Photo courtesy of Spataro Fonte: lavoro,sicurezza,circolazione stradale, manutenzione,mezzi,cassazione,sentenze

 

s

sul ricorso proposto da:

1) D.L.P., N. IL ***;

avverso la sentenza n. 5141/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/04/2009; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. Dr. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile. l'Avv. De Paola Paride;

Udito il difensore avv. Epifanio Lucio Mario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6.4.2009, ha confermato quella del Tribunale di Frosinone che aveva ritenuto D.L.P., legale rappresentante della G. s.r.l., responsabile del decesso del dipendente C.D. e di altre due persone, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili cui veniva assegnata una provvisionale.

In data ***, C.D. dipendente dell'impresa esercitata dal D.L., aveva ricevuto da quest'ultimo l'ordine di recarsi all'aeroporto di *** a prelevare dei clienti per accompagnarli allo stabilimento di ***; nella via del ritorno, mentre percorreva l'autostrada ***, a seguito del distacco del battistrada, il C. perdeva il controllo dell'autovettura che, dopo aver fatto alcuni giri su se stessa, andava a conficcarsi nella parte posteriore destra di un autocarro fermo, in quanto guasto, sulla adiacente piazzola di sosta. 

Nell'incidente decedevano sia il C. che le due persone che egli aveva prelevato all'aeroporto.

Il D.L. veniva ritenuto responsabile per aver affidato al dipendente un'autovettura senza prima verificare l'efficienza ed in particolare lo stato degli pneumatici e non rilevando così che quello montato sulla ruota posteriore sinistra era diverso dagli altri, era usato e di vecchia data (come dimostrato dal fatto che era fuori produzione da anni), circostanze che avevano determinato o contribuito a determinare il distacco del battistrada e dunque a causare l'incidente.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso a questa Corte il difensore dell'imputato lamentando i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione laddove non ha tenuto presente che l'articolo 79 C.d.S., impone al conducente di un auto di assicurarsi personalmente della efficienza e funzionalità del mezzo che si accinge a guidare e che inoltre è stata accertato che il C. viaggiava a velocità superiore a quella consentita onde anche sotto questo profilo doveva ritenersi che l'incidente fosse avvenuto per colpa esclusiva del medesimo.

Nell'interesse delle parti civili C.A. e C.A. è stata presentata una memoria con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento risultando correttamente affermata la responsabilità dell'imputato. Le sentenze di merito hanno infatti evidenziato che il C., dipendente del D.L. con funzioni di impiegato-disegnatore, aveva ricevuto da quest'ultimo l'ordine di recarsi all'aeroporto con l'autovettura Fiat Marea fornita dal datore di lavoro per prelevare dei clienti e che si trattava di un compito assolutamente non rientrante nelle sue mansioni di lavoro; che nel percorrere un tratto autostradale interessato da lavori che avevano comportato il convogliamento di tutto il traffico nella sola semicarreggiata con direzione sud percorsa dalla Fiat Marea, a causa del distacco del battistrada del pneumatico posteriore sinistro della vettura, il C. perdeva il controllo dell'auto con le conseguenze sopra precisate; che il pneumatico in questione era diverso per marca e tipo dagli altri tre montati sulla vettura, era sicuramente assai vecchio (del *** e forse addirittura del ***) e pertanto inefficiente per la sua vetustà (che ne cagionava la cristallizzazione e l'indurimento), e che proprio questa era stata la causa principale dello scollamento del battistrada; che un eventuale sottogonfiaggio, peraltro non accertato, non sarebbe stato rilevante e che visivamente il pneumatico non presentava segni di usura; che la velocità tenuta dal C. al momento dell'incidente, stimata tra i 95 e 110 km/h non aveva avuto efficacia determinante sullo scollamento del battistrada e neppure sulle conseguenze dell'incidente che sarebbero state le stesse anche se l'auto avesse rispettato il limite degli 80 km/h in quel breve tratto imposto unicamente in relazione alla presenza di lavori in corso sull'altra carreggiata. 

Tanto premesso, la Corte di appello ha evidenziato che il C. non poteva sottrarsi all'ordine impartitogli dal proprio datore di lavoro e che, essendosi l'incidente verificato nello svolgimento di attività lavorativa, trovavano applicazione le disposizioni volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori ed in particolare il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, contestato all'imputato, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee dal punto di vista della sicurezza. Era dunque compito del datore di lavoro assicurarsi dell'adeguatezza del veicolo affidato al dipendente, anche sotto il profilo della corretta manutenzione di tutti i suoi componenti, pneumatici compresi, compito che nella specie era stato violato, avendo il D.L. affidato al C. un veicolo che, come emerso, non era affatto in regola e che, proprio per il difetto del pneumatico sinistro, aveva avuto l'incidente.

Correttamente, ad avviso del Collegio, è stata ritenuta la responsabilità del D.L. in base alle disposizioni che tutelano la sicurezza sul lavoro, atteso che l'incidente si è verificato proprio nell'espletamento di un attività che era stata direttamente commissionata al dipendente dal datore di lavoro e per un difetto del mezzo che costui aveva messo a disposizione del primo.

Né può invocarsi la concorrente responsabilità del dipendente ex articolo 79 C.d.S. sotto il profilo che il medesimo, in quanto conducente di un veicolo, avrebbe dovuto controllarne la efficienza prima di mettersi alla guida dello stesso, atteso che la norma.

L'inosservanza dell'obbligo in questione, certamente esistente a carico del conducente, può infatti portare alla affermazione della responsabilità del medesimo quando gli sia addebitale un rimprovero di negligenza, come nel caso che egli non accerti difetti palesi o comunque riscontrabili mediante la normale diligenza, come certamente non era nel caso di specie atteso che la Corte di appello ha escluso che il pneumatico presentasse segni visibili di consunzione e che né la vetustà dello stesso né il fatto che lo stesso fosse diverso dagli altri montati sulla vettura (le due circostanze di fatto che sono state ritenute determinanti ai fini del distacco del battistrada) erano circostanze percepibili da colui che si stava per porre alla guida del mezzo medesimo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle parti civili, spese che liquida quanto a S.G. in euro 1500,00 oltre accessori come per legge; quanto a C.A. e C.A. , unitariamente e complessivamente, in euro 1800,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che liquida quanto a S.G. in euro 1500,00 oltre accessori come per legge; quanto a C.A. e C.A., unitariamente e complessivamente, in euro 1800,00 oltre accessori come per legge.

 


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2010-11-30 Chi: Spataro Fonte: lavoro,sicurezza,circolazione stradale, manutenzione,mezzi,cassazione,sentenze








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