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Salute    

Responsabilita' del medico: Cassazione penale Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2010) 08-06-2010, n. 21799

Testo della sentenza gentilmente inviata da avv. Alexander Stricker, Bolzano;all'Avv. Francesco Di Luciano, Firenze; avv. Daniele Ferrò
04.11.2010 - pag. 75592 print in pdf print on web

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La Cassazione torna sul consenso informato, la responsabilita' del medico e sul rifiuto di prestazioni sanitarie.

Il caso e' di un medico che prospetta un tipo di operazione agli occhi, che il paziente accetta, dopo aver negato il consenso ad un tipo di operazione diversa.

"ma se tale intervento e' stato posto in essere nella piena coscienza dell'esplicito dissenso del paziente o peggio, come nel caso di specie, carpendone il consenso in relazione ad una modalita' esecutiva dell'intervento a priori oggettivamente non attuabile, deve ravvisarsi non solo la imprescindibile volonta' di incidere sulla incolumita' individuale, che e' il bene protetto dalla norma, attraverso la necessaria e propedeutica lesione strumentale chirurgica, ma anche quella peculiare di procurare - quanto meno sotto il profilo della preventiva accettazione del rischio della sua verificazione - il consequenziale evento dannoso finale, cioe' quello non apprezzabile come fausto nei termini come sopra precisati dalla sentenza n. 2437 del 18.12.2008 delle Sezioni Unite."

e ancora

"va, quindi, imputato a titolo di dolo, non di colpa (ravvisabile nel concreto espletamento dell'intervento terapeutico meramente non assentito, con esito infausto), non essendo richiesto per il reato di lesioni personali volontarie il dolo specifico e rimanendo, percio', del tutto irrilevante che l'atto terapeutico, che ha cagionato la malattia finale, sia stato posto in essere al fine di guarirne altra o assicurare un piu' appagante assetto psico-fisico "sul piano della valutazione complessiva della salute".


Con questa pronuncia la cassazione afferma la responsabilita' penale per dolo del medico con il rifiuto consapebole del paziente.

"Quindi, se e' vero che il consenso informato del paziente - salvi i gia' accennati casi di intervento obbligatorio per legge, di necessita' o di impossibilita' del paziente di interloquire sui prospettati percorsi terapeutici - rende lecito l'intervento terapeutico del medico, deve rilevarsi come non si possa al contempo addivenire a soluzioni ermeneutiche che vanificano radicalmente tale principio, assumendo che il medico sia comunque e sempre legittimato all'espletamento di quella attivita' terapeutica in ossequio al fine curativo perseguito in favore del paziente.

In caso di esito infausto dell'intervento terapeutico, il criterio di imputazione, potra' essere, invero, di carattere colposo qualora il sanitario, in assenza di valido consensoomissione di condotte tecnicamente doverose, assenza del necessario grado di perizia ovvero carenza dell'opportuna prudenza.

Ma si deve (cfr. Sez. 1, 29.5.2002, n. 26446, Rv. 222581) ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal paziente, ancorche' l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte."

Al link indicato il testo integrale, gentilmente inviato da avv. Alexander Stricker, Bolzano;all'Avv. Francesco Di Luciano, Firenze; avv. Daniele Ferrò


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